Cassazione Civile, Ordinanza n. 14635/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle sole spese legali conseguenti a precedenti giudizi tributari relativi all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva inoltre ritenuto legittimo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate e non rilevante la procedura di definizione agevolata invocata dal contribuente. In Cassazione il ricorrente ha inizialmente dedotto la violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 per l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia, ma ha poi rinunciato a tale motivo. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., motivazione illogica, contraddittoria, incongrua, perplessa e apparente, sostenendo che la cartella per spese legali sarebbe illegittima perché la rottamazione dell’intimazione, con pagamento dell’imposta, avrebbe fatto venir meno il presupposto delle spese riferite ai giudizi sulla stessa. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle norme sulle spese, sostenendo che, poiché nei giudizi di merito le amministrazioni erano difese da funzionari, non sarebbe spettato alcun compenso professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato rinunciato il primo motivo; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e che il ricorrente si limitava a contrapporre la propria lettura dei fatti all’accertamento conforme dei giudici di merito. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che l’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992 e la disciplina successiva prevedono comunque la liquidazione dei compensi in favore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione quando siano assistiti da propri funzionari, con riduzione del 20%, e che il principio di ripetibilità delle spese è stato costantemente confermato. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente per contestare l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per rinuncia.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata perché la decisione di merito era adeguatamente motivata.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
si applica per la liquidazione il "compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto"
la norma consente la liquidazione delle spese anche quando la parte pubblica vittoriosa sia difesa da un proprio funzionario o dipendente, con riduzione del 20%.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, d.lgs. n. 156/2015
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione ... se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
la disciplina vigente conferma il principio della ripetibilità delle spese in favore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione assistiti da propri funzionari.
art. 91 c.p.c.
rubricato dal ricorrente come violazione norme in tema di condanna alle spese
richiamato dal ricorrente per negare il compenso professionale, ma la Corte ha respinto la censura applicando la disciplina speciale del processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le spese possono essere liquidate in favore dell’ente impositore o dell’agente della riscossione anche quando la difesa sia stata svolta da propri funzionari o dipendenti, applicandosi il compenso degli avvocati con la riduzione prevista dalla legge.
- Chi deduce in cassazione un vizio di motivazione non può limitarsi a contrapporre una propria ricostruzione dei fatti all’accertamento svolto dai giudici di merito, se la sentenza impugnata espone un percorso logico-giuridico adeguato e sufficiente.
- La definizione agevolata invocata dal contribuente non incide automaticamente sulla debenza delle spese legali derivanti da un giudizio definito con sentenza definitiva, se il titolo per il recupero delle spese resta autonomo e validamente formato.
- Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14616/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14617/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14619/2025 del 31/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →