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Ordinanza

Ordinanza n. 6188/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Con questione di costituzionalità Del provvedimento dell'ufficio Scolastico regionale della Campania prot. N. 7180 datato 4 aprile 2025 successivamente conosciuto, di esclusione della ricorrente dalle graduatorie di II Fascia Gps e III Fascia delle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso PPPP (educatori nei convitti ed educandati) nonché di revisione del punteggio e cancellazione del titolo di riserva per ciascuna delle classi di concorso per le quali è inserita, ossia le classi ADSS - B014 - B023. Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compresa l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 3-8- 12, comma 14 -15 e relative Tabelle, ove sia interpretata nel senso negativo per la ricorrente e ivi compresi ove necessario le Note prot. N. 5278, Nota prot. N. 2836 del del 17 marzo 2025 (titolato rettifica al Decreto prot. N. 2710 del 10 marzo 2025) e la Nota prot. N. 3437 del 25 marzo 2025 emesse dal Dirigente Scolastico dell'Istituto E. Majorana di Santa Maria a Vico (CE), sconosciuta e mai notificata, successivamente conosciute, con cui è stata proposta all'Ufficio Superiore l'esclusione dalla classe PPPP, ritenendo l'insegnante priva di titolo utile per l'insegnamento nella classe detta e ritenendo dovuta anche la cancellazione della riserva e la rettifica del punteggio attribuito per le classi di concorso dette ADSS - B014 - B023.

Giustizia amministrativa202506281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle graduatorie di II fascia GPS e III fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso PPPP, con revisione del punteggio e cancellazione del titolo di riserva anche per le classi ADSS, B014 e B023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che ha disposto la sua esclusione dalla classe di concorso PPPP, ritenendola priva del titolo utile per l'insegnamento, nonché la revisione del punteggio e la cancellazione del titolo di riserva relativo alle ulteriori classi di concorso per le quali era inserita. Sono stati impugnati anche gli atti scolastici presupposti e consequenziali e, ove interpretata in senso sfavorevole, l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 sulle procedure di aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto e sul conferimento delle supplenze, con riferimento agli articoli 3-8 e 12, commi 14 e 15, e alle relative tabelle. Il TAR, all'esito dell'udienza pubblica, ha rilevato possibili profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché le GPS sono in corso di rinnovamento. L'ordinanza dispone inoltre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dal rinnovo in corso delle GPS, rinviando ogni valutazione conclusiva. Ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità richiamate nell'ordinanza n. 836 del 2019, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta notificazione entro i successivi dieci giorni. Ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso. È stata fissata nuova udienza pubblica per l'11 novembre 2026. Il dispositivo afferma che il Tribunale solleva le questioni, ma dal testo non risultano specificate le singole questioni né le norme costituzionali coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio; nel caso concreto il TAR ha segnalato possibili profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999

    Costituisce la base legislativa delle graduatorie provinciali e di istituto richiamate nell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

  • Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024

    Disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze; la ricorrente ne ha contestato le disposizioni ove interpretate in senso sfavorevole.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, le graduatorie oggetto di contestazione sono in corso di rinnovamento, il giudice deve verificare d'ufficio se sia sopravvenuta una carenza di interesse all'impugnazione degli atti precedenti, sottoponendo la relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Nei giudizi concernenti graduatorie o procedure selettive, qualora l'esito possa incidere sulla posizione di altri partecipanti, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio è disposta con termini espressamente qualificati come perentori, sia il termine per la notificazione sia quello per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento devono essere rispettati a pena di improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzoTermini del procedimento

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