Regolamento (UE) 2026/387
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/387 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che stabilisce il formato della valutazione tecnica europea a norma del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il formato uniforme della valutazione tecnica europea (ETA) prevista dal nuovo quadro UE sui prodotti da costruzione. Definisce quali informazioni devono comparire nella parte generale e nella parte specifica dell’ETA, distinguendo tra contenuto stampabile e contenuto leggibile meccanicamente. Prevede inoltre campi specifici per la tutela delle informazioni riservate del fabbricante e per l’identificazione del soggetto responsabile del rilascio. L’obiettivo è assicurare chiarezza, interoperabilità e armonizzazione della documentazione tecnica.
Regolamento di esecuzione che definisce il formato della valutazione tecnica europea (ETA) ai sensi del regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.
Ambito di applicazione
Si applica alla redazione, struttura e presentazione della valutazione tecnica europea (European Technical Assessment, ETA) rilasciata dagli organismi di valutazione tecnica nell’ambito del regolamento (UE) 2024/3110. Riguarda sia le ETA in formato stampabile sia quelle leggibili dall’uomo e meccanicamente; disciplina inoltre l’inserimento di informazioni riservate e la loro eventuale separazione in allegati dedicati. Si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Formato della valutazione tecnica europea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/387 della Commissione stabilisce il formato uniforme della valutazione tecnica europea (ETA) prevista dal regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione. La finalità è rendere la documentazione tecnica più chiara, interoperabile e coerente con la struttura dei dati e con gli orientamenti sulla digitalizzazione dei documenti di prestazione e conformità.
Contesto normativo e finalità
La Commissione interviene in attuazione dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3110. Dai considerando emerge che l’ETA deve contenere solo i dettagli tecnici aggiuntivi non già inclusi nell’EAD applicabile, poiché i dettagli tecnici necessari per i sistemi di valutazione e verifica sono già stabiliti in tale documento. Il formato è inoltre concepito per assicurare una presentazione armonizzata delle informazioni tecniche e amministrative, anche in chiave digitale.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda tutte le ETA rilasciate nell’ambito del nuovo quadro armonizzato per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Esso disciplina sia le ETA stampabili sia quelle leggibili dall’uomo e meccanicamente. È previsto anche il trattamento delle informazioni riservate relative al prodotto, che possono essere sottratte alla pubblicazione e collocate in allegati separati.
Struttura dell’ETA
L’allegato organizza l’ETA in una parte generale e in una parte specifica.
- La parte generale raccoglie le informazioni identificative e amministrative.
- La parte specifica contiene le informazioni tecniche, in particolare la descrizione del prodotto, gli usi previsti, i risultati della valutazione della prestazione e gli elementi necessari per l’applicazione del sistema di valutazione e verifica.
Il regolamento distingue inoltre tra elementi da inserire solo nel formato stampabile e elementi da inserire solo nel formato leggibile meccanicamente.
- Nel formato stampabile devono comparire il logo dell’organismo di valutazione tecnica, il logo dell’Organizzazione europea per la valutazione tecnica e la firma finale del documento.
- Nel formato leggibile meccanicamente devono comparire il codice del formato strutturato e la relativa versione, il permalink alle informazioni sul formato (modello e dizionario di dati) e la firma digitale.
Contenuti della parte generale
La parte generale deve includere i riferimenti essenziali all’ETA e ai soggetti coinvolti. In particolare, devono essere indicati:
- il riferimento al regolamento (UE) 2024/3110;
- il codice dell’ETA, il numero di versione, l’eventuale versione sostituita e la data di rilascio;
- la lingua dell’ETA;
- i dati identificativi dell’organismo di valutazione tecnica che la rilascia, inclusi numero di identificazione, denominazione e indirizzo;
- la denominazione commerciale del prodotto oggetto dell’ETA;
- il codice completo dell’EAD utilizzato e il relativo titolo in inglese;
- i dati del fabbricante e il suo indirizzo;
- gli stabilimenti di produzione contemplati dall’ETA, con possibilità di indicare un codice per gli indirizzi da trattare come riservati;
- il numero di pagine, il numero di allegati non riservati e il numero di allegati riservati;
- il riferimento agli eventuali allegati contenenti informazioni riservate, se resi pubblici.
Contenuti della parte specifica
La parte specifica concentra il contenuto tecnico dell’ETA. Deve comprendere la descrizione tecnica del prodotto o della gamma di prodotti, nonché l’ulteriore specificazione degli usi previsti secondo l’EAD applicabile.
Sono inoltre richiesti i risultati della valutazione della prestazione del prodotto, incluse le prestazioni per le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3110 e le informazioni necessarie secondo gli orientamenti sulla digitalizzazione contenuti nell’EAD. Per ciascuna caratteristica essenziale devono essere indicati:
- il nome della caratteristica;
- il riferimento univoco al metodo di valutazione applicabile;
- la quantità fisica della prestazione espressa nel sistema metrico SI, in una derivazione delle unità SI di base o in un rapporto;
- l’espressione del risultato come livello, classe o descrizione;
- l’unità di misura, oppure l’indicazione che la prestazione è adimensionale;
- eventuali informazioni supplementari necessarie per interpretare correttamente i dati.
Devono essere indicati anche il sistema di valutazione e verifica da applicare, gli eventuali dettagli tecnici non inclusi nell’EAD necessari alla sua attuazione e la base giuridica che stabilisce il sistema applicabile. Se sono applicabili più sistemi o più basi giuridiche, i relativi campi devono essere ripetuti.
Riservatezza delle informazioni
Il regolamento riconosce espressamente la possibilità che alcune parti della descrizione del prodotto siano riservate. In tal caso, il fabbricante può segnalarle all’organismo di valutazione tecnica, che non deve divulgarle nell’ETA. Le informazioni riservate devono essere collocate in allegati separati, e il formato prevede campi appositi per gestire tali allegati e i relativi riferimenti nelle versioni rese pubbliche.
Persona responsabile presso l’organismo di valutazione tecnica
L’allegato prevede infine l’indicazione del nome e della posizione della persona responsabile presso l’organismo di valutazione tecnica che rilascia l’ETA, elemento utile per l’identificazione del soggetto responsabile del documento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e oggetto del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3110. L’articolo 1 stabilisce che il formato della valutazione tecnica europea figura nell’allegato.
Struttura dell’ETA: parte generale e parte specifica
Il formato è costruito in due sezioni principali: una parte generale, dedicata alle informazioni di identificazione e amministrative, e una parte specifica, dedicata alle informazioni tecniche. Questa distinzione mira a garantire una presentazione chiara, strutturata e armonizzata, coerente con gli orientamenti sull’interoperabilità dei formati leggibili dall’uomo e meccanicamente.
Informazioni da includere solo nell’ETA stampabile o solo in quella leggibile meccanicamente
Per l’ETA stampabile sono previsti il logo dell’organismo di valutazione tecnica, il logo dell’Organizzazione europea per la valutazione tecnica e la firma alla fine del documento, esclusi gli allegati. Per l’ETA leggibile meccanicamente sono richiesti il codice del formato strutturato utilizzato con relativa versione, il permalink alle informazioni descrittive del formato (modello e dizionario di dati) e la firma digitale.
Contenuti obbligatori della parte generale
La parte generale deve includere, tra l’altro: riferimento al regolamento (UE) 2024/3110; codice, numero di versione, eventuale versione sostituita e data di rilascio dell’ETA; lingua; dati identificativi e di contatto dell’organismo di valutazione tecnica; denominazione commerciale del prodotto; codice completo e titolo in inglese dell’EAD utilizzato; dati del fabbricante; stabilimenti di produzione coperti, con possibilità di indicare un codice per gli indirizzi riservati; numero di pagine e di allegati non riservati o riservati; e, se resi pubblici, i riferimenti agli allegati contenenti informazioni riservate non incluse nell’ETA.
Contenuti obbligatori della parte specifica
La parte specifica deve contenere la descrizione tecnica del prodotto o della gamma di prodotti, l’ulteriore specificazione degli usi previsti secondo l’EAD applicabile e i risultati della valutazione della prestazione. Per ciascuna caratteristica essenziale devono essere indicati nome, riferimento univoco al metodo di valutazione applicabile, quantità fisica della prestazione espressa nel sistema metrico SI o come derivazione/rapporto, livello/classe/descrizione del risultato, unità di misura o indicazione che la prestazione è adimensionale, oltre a eventuali informazioni supplementari per l’interpretazione. Devono inoltre essere indicati il sistema di valutazione e verifica da applicare, eventuali dettagli tecnici non inclusi nell’EAD necessari alla sua attuazione e la base giuridica che stabilisce il sistema applicabile.
Riservatezza e allegati separati
Il fabbricante può indicare all’organismo di valutazione tecnica quali parti della descrizione del prodotto sono riservate e non devono essere divulgate nell’ETA. Le informazioni riservate devono essere riportate in allegati separati; la parte generale prevede anche campi specifici per il numero di allegati riservati e per il riferimento agli eventuali allegati contenenti informazioni riservate resi pubblici.
Dati della persona responsabile del rilascio
L’allegato prevede che siano indicati il nome e la posizione della persona responsabile presso l’organismo di valutazione tecnica che rilascia l’ETA.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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