Regolamento (UE) 2026/389
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 per quanto riguarda la determinazione di un valore riveduto del parametro di riferimento per la soda per il 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il parametro di riferimento per la soda previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/447, al fine di riflettere le modifiche intervenute nella disciplina ETS e nelle regole di monitoraggio e comunicazione delle emissioni. Per il 2025 viene introdotto un valore riveduto specifico per la soda, tenendo conto anche delle emissioni intermedie associate al CO2 intermedio, che dal 1° gennaio 2025 deve essere monitorato e che dal 2026 dovrà essere comunicato. La modifica opera mediante sostituzione dell’ultima riga della tabella contenuta nell’allegato del regolamento 2021/447. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del parametro di riferimento per la soda per l’anno 2025 nel sistema ETS, tramite aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del sistema UE per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959. Incide in particolare sull’assegnazione gratuita delle quote per il settore della soda, limitatamente alla determinazione del valore riveduto del parametro di riferimento applicabile all’anno civile 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE. Non contiene esclusioni ulteriori.
Modifica del parametro di riferimento per la soda per il 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/447, che determina i valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nel periodo 2021-2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. La modifica si rende necessaria per allineare il parametro di riferimento della soda alle novità introdotte nella disciplina ETS e nelle regole di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.
Contesto normativo
La Commissione richiama la modifica della direttiva 2003/87/CE operata dalla direttiva (UE) 2023/959, adottata per allineare il sistema ETS all’obiettivo climatico dell’Unione di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, come fissato dal regolamento (UE) 2021/1119. Conseguentemente, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122. Tali modifiche incidono sulla determinazione del parametro di riferimento per la soda e impongono l’aggiornamento del regolamento 2021/447.
Ambito materiale della modifica
La revisione riguarda esclusivamente il settore della soda nell’ambito dell’assegnazione gratuita delle quote ETS. Secondo il regolamento, alla luce della definizione riveduta di «emissioni» e delle modifiche ai limiti del sistema di cui all’allegato IV, sezione 20, del regolamento (UE) 2018/2066, il CO2 intermedio per la soda deve essere monitorato dal 1° gennaio 2025 e le emissioni collegate devono essere comunicate a partire dal 2026.
Nuovo valore del parametro di riferimento
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 è modificato nella sezione 1, con sostituzione dell’ultima riga della tabella dedicata alla soda. I valori indicati sono:
- 0,789;
- 0,753, applicabile dal 2021 al 2024;
- 1,168, applicabile per il 2025.
La Commissione precisa che, per il 2025, il valore deve essere integrato con le corrispondenti emissioni intermedie, calcolate sulla base del fattore di emissione stechiometrico di 0,415 tCO2/t soda riportato nell’allegato VI, sezione 2, tabella 2, del regolamento (UE) 2018/2066.
Effetti operativi per gli operatori
Per gli operatori interessati, la modifica implica un aggiornamento del benchmark applicabile alla soda ai fini dell’assegnazione gratuita delle quote per l’anno 2025. Ne consegue che, nella quantificazione dell’assegnazione e nella predisposizione degli adempimenti ETS, dovranno essere considerati il nuovo valore di riferimento e le nuove regole di monitoraggio del CO2 intermedio previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del parametro di riferimento per la soda
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 è modificato: nella sezione 1, l’ultima riga della tabella relativa alla soda è sostituita con i valori 0,789; 0,753 applicabile dal 2021 al 2024; 1,168 applicabile per il 2025.
Ragioni della modifica e base tecnica
La modifica è resa necessaria dall’adeguamento della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, in seguito alle riforme introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 e dal regolamento (UE) 2021/1119. Per il 2025 il valore del parametro di riferimento per la soda deve includere le emissioni intermedie basate sul fattore stechiometrico di 0,415 tCO2/t soda previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni dal 2025/2026
Il CO2 intermedio per la soda deve essere monitorato dal 1° gennaio 2025 e le emissioni corrispondenti devono essere comunicate dal 2026, conformemente agli articoli 1, 2 e 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, come modificato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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