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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/394

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/394 della Commissione, del 23 febbraio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i diritti di accesso e le specifiche funzionali e tecniche della banca dati FuelEU

Normativa europea32026R0394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come deve funzionare la banca dati FuelEU, creata per supportare centralmente l’adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/1805 nel settore marittimo. Definisce i diritti di accesso dei diversi attori, le funzionalità per monitoraggio, verifica, pooling, sanzioni e rilascio del documento di conformità, e le regole di sicurezza e notifica. La piattaforma si basa in larga parte su THETIS-MRV e mira a ridurre gli oneri amministrativi, garantendo coerenza con i sistemi esistenti e con la disciplina sulla protezione dei dati.

Regolamento di esecuzione che disciplina i diritti di accesso e le specifiche funzionali e tecniche della banca dati FuelEU, inclusi notifica, filtraggio, sicurezza e gestione operativa dei dati per l’attuazione del regolamento (UE) 2023/1805 nel trasporto marittimo.

Ambito di applicazione

Si applica alla banca dati FuelEU utilizzata per l’attuazione del regolamento (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo. Riguarda in particolare società armatoriali, verificatori, Stati membri (Stato di riferimento, Stato di bandiera e autorità competenti dello Stato membro del porto di scalo), organismi nazionali di accreditamento e Commissione europea, nonché i soggetti debitamente autorizzati che operano tramite THETIS-MRV. L’ambito è essenzialmente unionale e operativo/digitale; il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Eventuali trattamenti di dati personali restano soggetti al GDPR e, per le istituzioni/organismi UE, al regolamento (UE) 2018/1725.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/394: banca dati FuelEU

Il regolamento definisce l’architettura operativa della banca dati FuelEU istituita per supportare l’attuazione del regolamento (UE) 2023/1805 sul trasporto marittimo a minori emissioni. La Commissione evidenzia, nei considerando, l’esigenza di centralizzare gli adempimenti, ridurre gli oneri amministrativi e garantire coerenza con i sistemi esistenti, in particolare THETIS-MRV, nonché con le regole sulla protezione dei dati e con gli atti UE collegati.

Finalità e contesto normativo

La banca dati è concepita come infrastruttura digitale a supporto di società, verificatori e autorità pubbliche, per la comunicazione dei consumi energetici, delle emissioni, delle verifiche, dei documenti di conformità e delle sanzioni. Il regolamento persegue anche l’obiettivo di sfruttare dati già trasmessi in precedenza secondo il principio della comunicazione "una tantum", favorendo l’armonizzazione con il regolamento (UE) 2015/757 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 sulle attività di verifica.

Ambito soggettivo e funzionale

L’atto si applica agli utenti e alle autorità coinvolti nell’attuazione del regolamento (UE) 2023/1805: Stati membri nelle loro diverse funzioni, società responsabili delle navi, verificatori accreditati, organismi nazionali di accreditamento e Commissione europea. Il sistema è strutturato per consentire l’accesso e, nei limiti previsti, la gestione dei dati relativi a piani di monitoraggio, relazioni FuelEU, saldi di conformità, eccezioni OPS, documenti di conformità, pooling e sanzioni.

Diritti di accesso e ruoli operativi

L’articolo 3 distribuisce i diritti in funzione del ruolo. Lo Stato di riferimento ha accesso alle informazioni delle navi associate e gestisce documenti di conformità, controlli supplementari e aspetti sanzionatori; lo Stato di bandiera vede le informazioni sulle azioni di esecuzione; l’autorità del porto di scalo gestisce eccezioni OPS e non conformità; l’organismo nazionale di accreditamento accede ai dati dei verificatori accreditati; le società accedono a tutte le informazioni sulle proprie navi e gestiscono dati della nave, della società e il piano di monitoraggio; i verificatori accedono ai dati delle navi sotto la loro responsabilità e gestiscono, ove autorizzati, anche controlli supplementari; la Commissione accede ai dati valutati e verificati, esclusivamente in forma aggregata per valutazioni future.

Funzioni su OPS, saldo di conformità, pooling e sanzioni

Il sistema consente la registrazione elettronica delle eccezioni e delle non conformità relative all’obbligo di alimentazione elettrica da terra (OPS). Integra inoltre strumenti per la gestione del saldo di conformità, inclusi calcolo, registrazione, accantonamento dell’eccedenza per il periodo successivo e prestito anticipato dall’esercizio successivo, nonché la messa in comune della conformità tra navi diverse. È prevista una funzione di notifica per l’avvenuta registrazione del saldo verificato e la gestione automatizzata delle sanzioni FuelEU, compresa la registrazione delle prove di pagamento e delle misure di esecuzione.

Documento di conformità e flussi informativi

Il documento di conformità FuelEU è rilasciato dal verificatore o, se del caso, dallo Stato di riferimento tramite la banca dati e con l’ausilio di un modello elettronico. Una volta emesso, il documento e le relative informazioni sono resi accessibili agli utenti autorizzati attraverso la piattaforma. Questo meccanismo consolida in un unico ambiente digitale il ciclo di monitoraggio, verifica e attestazione della conformità.

Sicurezza, autenticazione e tracciabilità

Il regolamento richiede un’identificazione sicura degli utenti, autenticazione robusta per gli scambi sistema-sistema, autorizzazioni basate su controlli di accesso riesaminati periodicamente e piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica deve essere registrata con identità dell’utente, data, ora e azione, così da garantire non disconoscibilità, supporto alle verifiche e analisi forense.

Requisiti di interfaccia, lingua e aggiornamenti

La banca dati deve essere fruibile su diverse dimensioni di schermo e offrire un avviso in caso di browser non supportato. Le informazioni pubbliche devono essere rese in inglese. L’EMSA può aggiornare periodicamente funzionalità e interfaccia in base all’esperienza e all’evoluzione tecnologica; gli utenti devono essere preavvisati e le specifiche dei formati di scambio dati devono essere rese disponibili almeno 1 mese prima dell’implementazione.

Protezione dei dati e applicazione

Se il sistema comporta trattamento di dati personali, si applica il GDPR; per le istituzioni e gli organismi dell’Unione opera il regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base tecnica della banca dati FuelEU

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina i diritti di accesso e le specifiche funzionali e tecniche, comprese regole di notifica e filtraggio, della banca dati FuelEU. La banca dati si basa sui sistemi informatici esistenti presso l’EMSA, principalmente THETIS-MRV.

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, THETIS-MRV come sistema operativo automatizzato dell’Unione gestito dall’EMSA ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, l’autenticazione ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e l’interfaccia da sistema a sistema come interfaccia per lo scambio automatizzato di informazioni mediante messaggi predefiniti.

Diritti di accesso per categorie di utenti

L’articolo 3 ripartisce accessi e funzioni in base alle responsabilità: Stati membri (Stato di riferimento, Stato di bandiera, autorità del porto di scalo, organismo nazionale di accreditamento), società, verificatori e Commissione europea. Gli accessi sono in sola lettura; le funzioni di gestione comprendono creazione e modifica dei dati. Sono dettagliati i dati accessibili e le attività gestibili per ciascuna categoria, inclusi piani di monitoraggio, relazioni FuelEU, documenti di conformità, saldi di conformità, controlli supplementari, eccezioni OPS, pooling e sanzioni.

Gestione delle eccezioni OPS e delle non conformità

L’articolo 4 prevede che la banca dati consenta all’autorità competente dello Stato membro del porto di scalo, o a soggetti debitamente autorizzati, di registrare tramite modulo elettronico in THETIS-MRV le eccezioni relative all’OPS di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1805 e le registrazioni di non conformità agli obblighi di OPS di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del medesimo regolamento.

Saldo di conformità, meccanismi di flessibilità e sanzioni FuelEU

L’articolo 5 integra nella banca dati una funzione per la gestione dei piani di monitoraggio, un calcolatore del saldo di conformità, un modello elettronico per il calcolo o la registrazione del saldo specifico per nave e strumenti per l’interazione tra società e verificatore in caso di accantonamento o prestito di eccedenza di conformità ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1805. È prevista anche la funzionalità di pooling ai sensi dell’articolo 21, un sistema di notifica per l’avvenuta registrazione del saldo verificato e la registrazione automatica di sanzioni e misure di esecuzione, nonché delle prove di pagamento.

Documento di conformità FuelEU

L’articolo 6 dispone che il verificatore o lo Stato di riferimento, a seconda dei casi, rilascino il documento di conformità FuelEU ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1805, utilizzando un modello elettronico nella banca dati. Dopo il rilascio, il verificatore rende disponibili agli utenti le informazioni pertinenti tramite la banca dati.

Sicurezza, identificazione e audit trail

L’articolo 7 introduce un meccanismo di identificazione sicuro con identificativo univoco per ogni utente, autenticazione sicura per le interfacce sistema-sistema, autorizzazioni basate su controlli di accesso periodicamente riesaminati e registrazione non disconoscibile delle azioni con identità, data, ora e operazione, ai fini di verifica e analisi forense.

Requisiti di interfaccia e accessibilità

L’articolo 8 impone un design adattabile a diverse dimensioni di schermo, la visualizzazione di un avviso di contenuto non supportato in caso di browser incompatibile e la messa a disposizione in inglese di tutte le informazioni pubbliche.

Aggiornamenti del sistema e preavviso

L’articolo 9 attribuisce all’EMSA la facoltà di aggiornare funzionalità e interfaccia tenendo conto dell’esperienza, dei progressi tecnologici e delle migliori pratiche. Gli aggiornamenti e le correzioni devono essere notificati prima dell’implementazione; le specifiche per i formati di scambio dati devono essere rese disponibili almeno 1 mese prima.

Entrata in vigore

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimiambienteenergiadati personaliamministrazione digitale

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