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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/388

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/388 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che approva la modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Federweisser)

Normativa europea32026R0388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola «Federweisser» ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Germania è stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti. La modifica viene quindi approvata e destinata all’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale vitivinicola «Federweisser» e sua iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette.

Ambito di applicazione

Si applica al settore vitivinicolo nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda specificamente la menzione tradizionale «Federweisser», la cui modifica è stata proposta dalla Germania ed esaminata dalla Commissione secondo le procedure previste dai regolamenti delegato (UE) 2019/33 e di esecuzione (UE) 2019/34. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale "Federweisser"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/388 della Commissione approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola «Federweisser», ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’atto si colloca nel sistema UE di tutela e aggiornamento delle menzioni tradizionali nel settore del vino e si fonda sulla procedura tecnica prevista dai regolamenti delegato (UE) 2019/33 e di esecuzione (UE) 2019/34.

Procedura seguita e assenza di opposizioni

La Commissione indica che la domanda di modifica trasmessa dalla Germania è stata esaminata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità agli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33. Viene altresì attestato che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Effetti della decisione e registrazione

In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica della menzione tradizionale «Federweisser». Il considerando finale specifica che la modifica deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica di «Federweisser»

L’articolo 1 approva espressamente la modifica della menzione tradizionale «Federweisser» nel settore vitivinicolo.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione richiama la procedura prevista dagli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, nonché l’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. La domanda della Germania è stata esaminata e pubblicata, e non è stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione.

Iscrizione nel registro elettronico

La modifica approvata deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette previsto dall’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesettore vitivinicoloorganizzazione comune dei mercatimenzioni tradizionalietichettatura alimentare

Testo integrale

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