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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/397

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/397 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che autorizza l'immissione sul mercato del latto-N-tetraosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32026R0397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il latto-N-tetraosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926) come nuovo alimento, inserendolo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. Definisce le condizioni d’uso, i requisiti di etichettatura e le specifiche di composizione e sicurezza, oltre a concedere una tutela dei dati scientifici per cinque anni a favore di Inbiose N.V. L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione dell’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio (LNT) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926) come nuovo alimento, con aggiornamento dell’elenco dell’Unione e tutela dei dati del richiedente.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea del latto-N-tetraosio (LNT) ottenuto mediante fermentazione microbica da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926), quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda gli operatori che commercializzano tale ingrediente nei prodotti alimentari e, in particolare, i settori e le categorie di alimenti elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 come modificato, inclusi latte e prodotti lattiero-caseari, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, sostituti della razione giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari (con esclusione, per questi ultimi, di lattanti e bambini nella prima infanzia). Prevede una tutela dei dati per cinque anni dalla data di entrata in vigore, con esclusiva temporale a favore di Inbiose N.V.; non introduce un divieto generale per future domande basate su informazioni ottenute legalmente o con consenso del titolare.

Autorizzazione del latto-N-tetraosio come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/397 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del latto-N-tetraosio (LNT) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926), ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti. L’atto si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso proposte, e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La domanda è stata presentata da Inbiose N.V. il 15 ottobre 2023 e successivamente modificata il 21 ottobre 2025 per escludere dagli integratori alimentari quelli destinati ai bambini nella prima infanzia. La Commissione ha richiesto il parere dell’EFSA il 19 gennaio 2024; l’Autorità ha adottato il proprio parere il 10 luglio 2025, concludendo che l’LNT è sicuro se utilizzato nelle condizioni d’uso proposte. Il regolamento richiama inoltre la richiesta di tutela dei dati scientifici presentata dal richiedente, che comprende, tra l’altro, identità del nuovo alimento, processo produttivo, composizione e stabilità, dati ADME, studi tossicologici e studio bioinformatico sull’allergenicità.

Ambito di applicazione e categorie alimentari interessate

L’autorizzazione riguarda l’LNT ottenuto mediante fermentazione microbica e destinato a specifiche categorie di alimenti indicate nell’allegato. Tra queste figurano prodotti a base di latte non aromatizzati pastorizzati e sterilizzati, prodotti fermentati a base di latte, prodotti aromatizzati fermentati, bevande aromatizzate, barrette ai cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia, bevande a base di latte e prodotti analoghi, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 3 anni.

Condizioni d’uso e livelli massimi

L’allegato fissa livelli massimi differenti a seconda della categoria alimentare. In particolare, sono previsti, tra gli altri, 1,0 g/l per alcuni prodotti lattiero-caseari e bevande, 10 g/kg per alcuni prodotti solidi o non bevande, 0,8 g/l per le formule per lattanti, 0,6 g/l per le formule di proseguimento, 2,0 g/l o 20 g/kg per i sostituti della razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e 2,0 g/giorno per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 3 anni. Per gli alimenti a fini medici speciali non è fissato un valore unico, ma si rinvia alle particolari esigenze nutrizionali della popolazione destinataria.

Etichettatura e avvertenze per gli integratori alimentari

Il regolamento introduce un requisito specifico di etichettatura per gli integratori alimentari contenenti LNT. L’etichetta deve indicare che tali integratori: non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni; e non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di latto-N-tetraosio. Inoltre, la denominazione del nuovo alimento da riportare in etichetta è "latto-N-tetraosio".

Specifiche del nuovo alimento

La tabella 2 dell’allegato inserisce la voce relativa all’LNT nelle specifiche dell’elenco dell’Unione. Il prodotto è descritto come polvere bianca-biancastra, ottenuta mediante fermentazione microbica e successiva isolazione, purificazione e concentrazione. Sono riportati formula chimica, denominazione chimica, massa molecolare e numero CAS, nonché parametri di purezza e sicurezza: contenuto minimo di LNT, limiti per lattosio, isomeri e altri carboidrati, limiti per acqua, proteine, ceneri, pH, contaminanti inorganici e aflatossina M1. Sono inoltre fissati criteri microbiologici, compreso l’obbligo di assenza di Salmonella, Cronobacter, Listeria monocytogenes e Enterobacteriaceae in quantità prefissate, oltre a un limite per endotossine.

Tutela dei dati e esclusiva temporale

La Commissione riconosce che i dati e gli studi scientifici presentati da Inbiose N.V. soddisfano i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e, pertanto, sono tutelati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Inbiose N.V. può commercializzare il nuovo alimento sulla base di tale fascicolo, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati tutelati o con consenso del titolare. Il regolamento precisa però che ciò non impedisce a terzi di presentare future domande fondate su informazioni ottenute lecitamente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La tutela dei dati decorre per cinque anni dall’entrata in vigore, mentre l’esclusiva di commercializzazione per Inbiose N.V. è espressamente riferita al periodo di cinque anni decorrente dal 16 marzo 2026.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco dell’Unione

L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del latto-N-tetraosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926) e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato di conseguenza.

Esclusiva temporale a favore di Inbiose N.V.

Per i cinque anni decorrenti dal 16 marzo 2026, solo Inbiose N.V. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza fare riferimento ai dati scientifici tutelati o con il consenso di Inbiose N.V.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda, che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento senza il consenso di Inbiose N.V.

Condizioni d’uso ed etichettatura

L’allegato, nella tabella 1 del regolamento (UE) 2017/2470, fissa le categorie di alimenti e i livelli massimi di impiego dell’LNT. Per gli integratori alimentari è richiesto un avvertimento in ეტichetta: non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di LNT. La denominazione da riportare in ეტichetta è "latto-N-tetraosio".

Specifiche tecniche e criteri di qualità

La tabella 2 dell’allegato inserisce le specifiche dell’LNT: formula chimica C26H45NO21, denominazione chimica, massa molecolare 707,63 Da, numero CAS 14116-68-8, descrizione del prodotto come polvere bianca-biancastra ottenuta per fermentazione microbica e successiva purificazione. Sono indicati parametri compositivi, limiti per contaminanti e criteri microbiologici, inclusi limiti per arsenico, cadmio, piombo, mercurio, aflatossina M1, carica microbica e assenza di specifici patogeni.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentareproprietà industrialemercato interno

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