Regolamento (UE) 2026/395
Regolamento delegato (UE) 2026/395 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979 per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei dati necessari per la classificazione dei prospetti e dell’elenco delle informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2019/979 per adeguarlo alle novità del pacchetto sulle quotazioni e alla disciplina delle obbligazioni verdi europee. Estende l’elenco dei metadati da trasmettere all’ESMA, introduce il trattamento tramite portale di notifica delle informazioni da rendere accessibili via ESAP e dei documenti di esenzione, e amplia i documenti che possono essere incorporati nel prospetto mediante riferimento. La riforma mira a ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la classificazione dei prospetti e consentire statistiche più complete sull’uso delle esenzioni.
Aggiornamento dei metadati e delle regole tecniche del prospetto per includere nuovi tipi di prospetto, documenti di esenzione e ulteriori documenti richiamabili per riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, all’ESMA e, indirettamente, agli emittenti, offerenti e garanti che presentano prospetti, documenti di esenzione o informative connesse ai prospetti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 e delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2809 e dal regolamento (UE) 2023/2631. Riguarda la trasmissione, tramite il portale di notifica e il meccanismo di stoccaggio, di dati leggibili automaticamente e copie elettroniche da rendere accessibili anche tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP). Si applica in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio e direttamente applicabile; le principali modifiche operative si applicano dal 10 luglio 2026.
Aggiornamento dei metadati del prospetto e dei documenti richiamabili mediante riferimento
Il regolamento delegato (UE) 2026/395 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/979 per allinearlo alle innovazioni del regolamento (UE) 2024/2809 e alla disciplina del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee. L’intervento è motivato dall’esigenza di rendere più efficiente la raccolta e la trasmissione dei dati dei prospetti all’ESMA, favorire l’accessibilità tramite ESAP e ridurre gli oneri per autorità competenti ed emittenti.
Ambito e finalità operative
La riforma riguarda la classificazione dei prospetti, la trasmissione di dati leggibili automaticamente, i documenti di esenzione e i documenti che possono essere inclusi nel prospetto mediante riferimento. Il regolamento valorizza il portale di notifica dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129 come canale comune per l’invio all’ESMA delle informazioni necessarie, così da sostenere la pubblicazione nel meccanismo di stoccaggio e l’accesso tramite il punto di accesso unico europeo.
Informazioni accessibili tramite ESAP e documenti di esenzione
Con i nuovi articoli 11 bis e 11 ter, le autorità competenti possono trasmettere all’ESMA, tramite il portale di notifica, le copie elettroniche delle informazioni da rendere accessibili tramite ESAP e dei documenti di esenzione rilevanti ai fini dell’analisi annuale dell’ESMA sull’uso delle esenzioni. La finalità è duplice: evitare duplicazioni procedurali e consentire l’elaborazione di statistiche unitarie a livello di Unione.
Dati leggibili automaticamente e allegato VII
L’articolo 12, riscritto, stabilisce che i dati di accompagnamento relativi agli articoli 11, 11 bis e 11 ter siano trasmessi in formato XML comune, conformemente alle tabelle dell’allegato VII. Quest’ultimo è completamente sostituito e dettaglia campi, codici e formati standardizzati per la classificazione dei documenti, dei titoli e dei mercati interessati.
Nuovi tipi di prospetto e classificazione dei documenti
L’allegato VII introduce campi specifici per il prospetto di emissione UE della crescita e per il prospetto UE di follow-on, con indicazione del motivo normativo per cui tali formati sono stati utilizzati, richiamando gli articoli 15 bis e 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129. Sono inoltre precisati i tipi di documento da segnalare, inclusi prospetti di base, documenti di registrazione, nota sui titoli, supplementi, traduzioni, certificati di approvazione, modifiche e documenti di esenzione.
Obbligazioni verdi europee e informative volontarie sulla sostenibilità
Il regolamento aggiorna i metadati per identificare i titoli che rientrano nella disciplina del regolamento (UE) 2023/2631. Devono poter essere classificati i titoli che si avvalgono della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB", le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità con informativa volontaria, nonché le obbligazioni inerenti a cartolarizzazione denominate EuGB. Per EuGB e SEGB è previsto anche il LEI del verificatore esterno.
Inclusione mediante riferimento di documenti ulteriori
Il nuovo capo VI bis amplia l’elenco dei documenti che possono essere incorporati nel prospetto mediante riferimento oltre a quelli già previsti dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129. Possono essere richiamati i documenti approvati o depositati ai sensi della direttiva 2003/71/CE, al fine di mantenere continuità con la disciplina previgente, e l’informativa pre-emissione prevista dall’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/2631, così da incentivare l’uso dei modelli di informativa volontaria e ridurre duplicazioni e costi di compliance.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le modifiche più rilevanti per i nuovi flussi informativi e per l’aggiornamento dei metadati si applicano dal 10 luglio 2026, data coordinata con l’entrata in funzione delle nuove prescrizioni dell’articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129.
Disposizioni principali
Nuovi flussi informativi verso ESMA e ESAP
Inseriti gli articoli 11 bis e 11 ter nel regolamento delegato (UE) 2019/979. Le autorità competenti possono rendere accessibili tramite ESAP le informazioni di cui all’articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129 trasmettendo all’ESMA, tramite il portale di notifica dell’articolo 25, paragrafo 6, una copia elettronica dei dati e i metadati necessari alla classificazione. Possono inoltre trasmettere all’ESMA, tramite lo stesso portale, copia elettronica dei documenti di esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere d bis) e d ter), e all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b bis), del regolamento (UE) 2017/1129, ai fini dell’analisi e delle statistiche sull’uso delle esenzioni.
Formato dei dati leggibili automaticamente
L’articolo 12 è sostituito e impone che i dati di accompagnamento di cui agli articoli 11, 11 bis e 11 ter siano forniti in formato XML comune, secondo il formato e le regole previste dalle tabelle dell’allegato VII.
Documenti aggiuntivi incorporabili nel prospetto per riferimento
È inserito il capo VI bis con il nuovo articolo 21 bis, che amplia l’elenco dei documenti incorporabili mediante riferimento rispetto all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129. Possono essere inclusi anche i documenti approvati o depositati presso un’autorità competente in conformità della direttiva 2003/71/CE, nonché l’informativa pre-emissione prevista dall’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/2631 per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità.
Aggiornamento dell’allegato VII sui metadati
L’allegato VII è sostituito per aggiornare l’elenco dei dati leggibili automaticamente da fornire all’ESMA. Sono inclusi nuovi campi relativi ai prospetti di emissione UE della crescita e ai prospetti UE di follow-on, alla classificazione di EuGB, obbligazioni ecosostenibili, obbligazioni legate alla sostenibilità e obbligazioni inerenti a cartolarizzazione denominate EuGB, nonché ai documenti di esenzione. L’allegato ridefinisce anche le modalità di compilazione di campi già esistenti, i formati tecnici e i codici standardizzati da utilizzare.
Classificazione dei prospetti e tipologia di documenti
L’elenco dei tipi di documento e dei dati di classificazione viene ampliato per includere, tra l’altro, prospetti di base, prospetti autonomi, documenti di registrazione, nota sui titoli, note di sintesi, supplementi, traduzioni, certificati di approvazione, modifiche, documenti di esenzione e prezzo/quantità definitiva dell’offerta. Sono introdotti campi specifici per identificare se il prospetto è un prospetto di emissione UE della crescita o un prospetto UE di follow-on, indicando il relativo motivo di utilizzo ai sensi degli articoli 15 bis e 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punti 1), 2) e 4), si applica dal 10 luglio 2026, in coerenza con la data di applicazione delle nuove prescrizioni dell’articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129.
Come è indicizzato
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