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Sentenza

Sentenza n. 1304/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 24 ottobre 2022, n. -OMISSIS-; ove occorra, per la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità, per elusione e violazione di giudicato, della nota AGEA nota prot. n. -OMISSIS- del 31/01/2024.

Giustizia amministrativa202501927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 24 ottobre 2022, nonché, ove occorra, nota AGEA del 31 gennaio 2024 ritenuta elusiva del giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 24 ottobre 2022, che aveva imposto all’amministrazione di riavviare il procedimento, coinvolgendo la Prefettura competente e l’azienda interessata, per definire, sulla base di una completa istruttoria, la posizione dell’impresa e il perimetro temporale dell’efficacia del provvedimento interdittivo antimafia. Ha dedotto che AGEA non avrebbe riattivato il procedimento conformativo previsto dal giudicato, ma avrebbe avviato soltanto un procedimento finalizzato al rilascio di una certificazione antimafia per nuove erogazioni contributive. Secondo la ricorrente, tale attività non avrebbe consentito di accertare, ora per allora, il momento di cessazione dell’efficacia dell’interdittiva e di stabilire quali contributi, erogati o non erogati nel periodo 2015-2020, fossero legittimamente spettanti o recuperabili. In subordine, ha dedotto la nullità o inefficacia della nota AGEA del 31 gennaio 2024 per violazione dell’art. 112 c.p.a., violazione o elusione della portata conformativa della sentenza e mancata rinnovazione dell’istruttoria. AGEA si è costituita con comparsa di mera forma; la documentazione depositata il giorno dell’udienza, dopo l’orario di inizio, è stata ritenuta tardiva e inutilizzabile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando ad AGEA di dare esatta esecuzione alla sentenza del 2022 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Collegio ha ritenuto provata l’inottemperanza, valorizzando il silenzio dell’amministrazione sui fatti dedotti dalla ricorrente e il principio secondo cui il fatto non specificamente contestato può ritenersi provato. Ha escluso dal giudizio la documentazione depositata da AGEA dopo l’inizio dell’udienza camerale, poiché nel rito camerale i documenti devono essere depositati venti giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore di AGEA – Organismo pagatore, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo commissariale previsto rendeva non necessaria tale misura. AGEA è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’obbligo di esecuzione del giudicato e della dedotta violazione o elusione della sentenza oggetto di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), la penalità di mora; il TAR ha ritenuto non necessaria tale misura perché ha previsto un meccanismo surrogatorio mediante commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna alla penalità di mora è stata rigettata, poiché la nomina del commissario ad acta e il termine assegnato all’amministrazione assicurano una rapida rimozione dell’inerzia.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Nel rito camerale impone il rispetto del termine di venti giorni liberi per il deposito documentale; la documentazione depositata dopo l’inizio dell’udienza è stata esclusa.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Concorre a disciplinare i termini del deposito documentale nel rito camerale, rendendo inutilizzabile la documentazione tardivamente depositata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone la riattivazione del procedimento e una specifica attività istruttoria e conformativa, l’amministrazione deve svolgere proprio quella attività e non può sostituirla con un procedimento diverso, avente oggetto soltanto parzialmente coincidente o riferito a fatti successivi.
  • Il silenzio dell’amministrazione rispetto a fatti specificamente dedotti nel ricorso per ottemperanza può consentire al giudice di ritenerli provati, secondo il principio di non contestazione, con conseguente accertamento dell’inottemperanza ove emerga il mancato adempimento agli obblighi conformativi del giudicato.
  • Nel rito camerale, la documentazione depositata oltre il termine di venti giorni liberi previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e in particolare dopo l’inizio dell’udienza, non può essere utilizzata ai fini della decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuandolo anche in un organo o dirigente diverso da quello competente per l’amministrazione attiva.
  • La previsione di un meccanismo commissariale idoneo a rimuovere rapidamente l’inerzia può rendere non necessaria la condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributiGiudizio di ottemperanza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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