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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40152/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi nell'esercizio abusivo di attività di autocarrozzeria. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo distante dal minimo edittale. La Corte ritiene che la censura investa valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, e che la motivazione del giudice di appello sia congrua perché fondata sul disvalore del fatto, sul grado di colpevolezza e sul comportamento successivo, avendo il ricorrente omesso di ottemperare, dopo il sequestro dell'area, alle prescrizioni impartite per la bonifica; la rimozione dei rifiuti e la bonifica erano state eseguite dalla proprietaria del capannone, non dall'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze attengano al merito e che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 256, co. 2, d.lgs. 152/2006

    disposizione incriminatrice applicata per il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi nell'ambito di attività abusiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena sono censurabili in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logico-giuridici; non è consentita una rivalutazione del merito.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche può essere sorretta dal disvalore del fatto, dal grado di colpevolezza e dal comportamento successivo dell'imputato, inclusa l'eventuale mancata ottemperanza a prescrizioni finalizzate al ripristino o alla bonifica.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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