Cassazione Penale, Sentenza n. 35408/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano del 06/05/2021 che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in rapina propria pluriaggravata e per lesioni. Denuncia vizi di motivazione relativi all'affermazione di responsabilità per rapina e lesioni (primi due motivi) e contesta la mancata esclusione della recidiva (terzo motivo). In sostanza propone una ricostruzione alternativa dei fatti e delle responsabilità e deduce rilievi di fatto e di merito circa la valutazione delle prove e l'attribuzione delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente inammissibili perché si limitavano a proporre una rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati in sede di gravame, senza indicare specifici vizi di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto igualmente generico per mancato confronto argomentato con la motivazione dell'appello circa l'esclusione della recidiva (richiamata a p. 5 della sentenza d'appello). In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indica la modalità procedurale seguita per il giudizio
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principio sull'inammissibilità)
Affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse ragioni di fatto e di merito già discusse e respinte in sede di appello; il ricorso deve invece evidenziare vizi di legittimità specifici e motivati
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per il riesame libero dei fatti o per una diversa valutazione delle prove: i ricorsi che si limitano a ricostruzioni alternative dei fatti sono spesso inammissibili
- Per contestare valide statuizioni di merito rese in appello è necessario individuare ed argomentare specifici vizi di diritto o di motivazione che rientrino nella giurisdizione di legittimità, non limitarsi a deduzioni generiche
- Quando si impugna la valutazione della recidiva occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione dell'organo che ha escluso o valutato la recidiva; la mera asserzione contraria, senza analisi precisa, è insufficiente
- L'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende: valutare il rischio finanziario prima di ricorrere in Cassazione
- In casi simili è utile concentrarsi su profili di diritto (violazioni di norme, errori di diritto nella motivazione, insufficiente motivazione rispetto a presupposti di legge) e fornire una critica autonoma e circostanziata della motivazione impugnata
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