Sentenza n. 1358/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - dell’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.m.i., provvedimento prot. -OMISSIS-del 17 gennaio 2024, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- e notificato in pari data via pec; - nonché di ogni atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento suddetto ed in particolare il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia del 17 gennaio 2024 e, quale atto presupposto, comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nuova informazione interdittiva antimafia, deducendo, con il primo motivo, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento, sostenendo che la Prefettura si fosse limitata a riproporre elementi già posti a fondamento di precedenti interdittive, senza svolgere un aggiornamento effettivo del quadro informativo. Gli elementi valorizzati dall’Amministrazione riguardavano fatti risalenti, alcuni alla fine degli anni Novanta e gli altri al periodo 2009-2014: arresti e frequentazioni con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, procedimenti penali archiviati o non conclusi con condanne, rapporti economici e lavorativi con soggetti controindicati, acquisto di un ramo d’azienda, vicende relative a un dipendente e denunce nei confronti di componenti della compagine societaria. La ricorrente ha dedotto che tali circostanze fossero prive di attualità, non adeguatamente provate o non pertinenti e che non fosse stato considerato il decesso di uno dei soggetti coinvolti e il mutamento dell’assetto societario. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, nonché difetto di istruttoria, motivazione e travisamento, sostenendo che gli elementi, isolatamente e complessivamente considerati, non dimostrassero un pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per difetto di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, istruttoria e motivazione, contraddittorietà, travisamento, erroneità dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia. Ha inoltre sostenuto di non essere stata posta in condizione di interloquire su una denuncia del 24 marzo 2016 nei confronti di un soggetto collegato alla società, poiché tale elemento non era stato indicato nella comunicazione ex art. 92, comma 2-bis.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’informazione interdittiva. Ha ritenuto che il mero decorso del tempo non elimini automaticamente la rilevanza degli elementi indiziari, ma imponga alla Prefettura, decorso il periodo di validità dell’interdittiva, un aggiornamento motivato del quadro informativo e una nuova verifica della persistenza del pericolo. Nel caso concreto, l’Amministrazione si è invece ancorata a circostanze risalenti, senza individuare fatti nuovi idonei a confermare l’attualità del rischio e senza considerare adeguatamente il decesso di uno dei soggetti coinvolti. Il quadro non risultava inoltre adeguatamente corroborato, poiché alcuni elementi non erano di per sé rivelatori di condizionamento mafioso, altri non avevano prodotto condanne per associazione mafiosa o reati-spia e altri ancora non erano stati sostenuti da idonea motivazione a fronte delle specifiche contestazioni della società. Il TAR ha altresì rilevato la violazione del diritto di difesa: la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, ha omesso la denuncia del 24 marzo 2016, elemento potenzialmente idoneo a conferire attualità al quadro indiziario. Il contraddittorio previsto dalla norma ha natura sostanziale e deve consentire al privato di incidere effettivamente sulla valutazione prefettizia; pertanto, la Prefettura deve rappresentare in modo completo e puntuale gli elementi fattuali posti a sostegno della misura. Il terzo motivo è stato assorbito. L’Amministrazione conserva il potere di rideterminarsi, conformandosi ai principi indicati dal giudice. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia interdittiva richiede una prognosi fondata su elementi concreti, obiettivi, congruenti e attuali, idonei a evidenziare il rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 86 d.lgs. 159/2011
Il decorso del periodo annuale di validità dell’informazione antimafia non determina automaticamente la perdita di rilevanza degli elementi pregressi, ma impone all’Amministrazione un motivato aggiornamento delle verifiche e della valutazione sul permanere del rischio.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Decorso il periodo di validità dell’interdittiva, il Prefetto deve verificare la persistenza delle ragioni di sicurezza e ordine pubblico e, ove necessario, aggiornare la documentazione antimafia, bilanciando tali ragioni con la libertà di iniziativa economica.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il prefetto [...] ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa
La comunicazione preventiva ha funzione sostanziale e deve indicare in modo completo e puntuale gli elementi fattuali rilevanti, così da consentire osservazioni effettive e una rivalutazione istruttoria prima dell’adozione dell’interdittiva.
art. 24 Cost.
La garanzia del diritto di difesa richiede che il destinatario conosca gli elementi rilevanti posti a fondamento della misura prefettizia, salvo i limiti previsti dalla legge per esigenze di riservatezza investigativa.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica deve essere ponderata con le esigenze di prevenzione antimafia; la misura interdittiva deve pertanto fondarsi su una valutazione attuale e adeguatamente motivata del rischio.
art. 97 Cost.
L’esercizio del potere prefettizio deve rispettare imparzialità e buon andamento, attraverso istruttoria completa, aggiornamento del quadro informativo e motivazione congrua.
Massime di principio
- Il decorso del tempo, anche oltre il periodo annuale di validità dell’informazione antimafia, non rende automaticamente irrilevanti gli elementi indiziari pregressi; tuttavia, impone alla Prefettura un aggiornamento motivato del quadro informativo e una nuova valutazione dell’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa.
- Una nuova informazione antimafia interdittiva non può limitarsi a riprodurre il contenuto di precedenti interdittive, ma deve verificare se fatti nuovi, l’evoluzione della situazione dell’impresa e delle persone interessate e le contestazioni del privato confermino concretamente la persistenza del pericolo di condizionamento mafioso.
- La valutazione prefettizia deve considerare complessivamente gli elementi indiziari, ma gli indizi risalenti devono essere accompagnati da un adeguato supporto fattuale e motivazionale e da elementi ulteriori idonei a confermare l’attualità del rischio; non è sufficiente richiamare fatti privi, da soli, di specifica attitudine dimostrativa o non adeguatamente corroborati.
- La comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 ha funzione sostanziale e non meramente formale: la Prefettura deve indicare tutti gli elementi fattuali rilevanti posti a fondamento della possibile interdittiva, affinché il destinatario possa formulare osservazioni utili e l’Amministrazione possa svolgere una valutazione realmente dialettica.
- L’omessa comunicazione, nel contraddittorio preventivo, di un fatto nuovo negativo potenzialmente idoneo a conferire attualità al quadro indiziario viola il diritto di difesa e rende illegittima l’informazione interdittiva, salvo che ricorrano i limiti normativi connessi alla tutela di procedimenti o accertamenti in corso.
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