Ordinanza n. 155/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera della Giunta del Comune di Pisa n. 288 del 15/11/2024 pubblicata 18.11.2024 avente ad oggetto: “Obiettivo di Peg 2024 "servizi pubblici non di linea - ampliamento del contingente taxi - indizione concorso straordinario taxi ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge del 10 agosto 2023 n° 104, convertito nella legge n° 136/2023”, nonché di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso e comunque consequenziale ivi compreso il Regolamento Taxi del Comune di Pisa in parte qua; e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 gennaio 2025: - del provvedimento dirigenziale n. 1989 del 20.12.2024, avente a oggetto “Approvazione dello schema di bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di n. 16 nuove licenze Taxi di cui n. 3 abbinate a veicoli appositamente attrezzati per l’accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria (corredato dall’allegato A, relativo allo schema di domanda di partecipazione, e dall’Allegato B, relativo al modello di accordo integrativo individuale art. 11 L. n. 241/1990”, nonché allegati tra i quali: Bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n° 16 nuove licenze taxi da parte del Comune di Pisa (ai sensi della legge n° 21/1992 e del decreto legge del 10.08.2023 n° 104, convertito nella legge del 09/10/2023 n° 136), tre delle quali abbinate a veicoli appositamente attrezzati per l’accesso autonomo delle persone con grave disabilita motoria” con i relativi allegati A e B, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, ivi compreso anche il Provvedimento Dirigenziale n. 81 del 17.01.2025, recante “Modifica Bando di concorso … riapertura termini”; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025: - del provvedimento Dirigente 1068 del 6.06.2025, del 9.06.2025, recante in oggetto: “... APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE”; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (seduta del 6.05.2025, del 7.05.2025 e dell’8.05.2025, del 9.05.2025 e del 22.05.2025, salvo se altri ove esistenti e non conosciuti al momento, e, ove occorrer possa, del “Monitoraggio del Servizio Taxi nel Comune di Pisa” protocollo n. 70188/2025 dell’11.06.2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito; e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2025: - del provvedimento dirigenziale n. 1381 dell’1.08.2025, recante in oggetto: “… Annullamento precedente graduatoria approvata con Det. n. 1068 del 6.06.2025 e contestuale approvazione verbale della Commissione Giudicatrice e Nuova Graduatoria”; ove occorrer possa, del Verbale n. 4 della Commissione di concorso del 18.07.2025 con il quale è stato accertato che il “correttore” della prova di esame riporta due risposte sbagliate relative alle domande n. 12 e 14; e infine, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 febbraio 2026: - del provvedimento dirigenziale n. 2152 del 24.12.2025 recante “approvazione nuova graduatoria finale e avvio procedimento” del 24.12.2025; - dei verbali della commissione di concorso del 5.12.2025, 9.12.2025 e del 12.12.2025, con il quale è stato accertato che il “correttore” della prova di esame riporta una risposta sbagliata alla domanda 13; - di tutti i provvedimenti di assegnazione delle licenze di taxi ancorché incogniti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale del concorso straordinario per il rilascio di 16 nuove licenze taxi, approvata il 24 dicembre 2025, nonché gli atti della procedura concorsuale e gli atti di assegnazione delle licenze
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il quarto atto di motivi aggiunti, la nuova graduatoria finale del concorso pubblico straordinario indetto dal Comune di Pisa per il rilascio di 16 nuove licenze taxi, chiedendone la sospensione cautelare urgente. Hanno dedotto che l’eventuale assegnazione delle licenze nelle more del giudizio avrebbe determinato un illegittimo consolidamento delle posizioni dei vincitori e avrebbe reso più difficile la tutela giurisdizionale. Il giudizio originario riguardava anche la delibera comunale di ampliamento del contingente taxi, il bando, gli atti della commissione, le precedenti graduatorie e i successivi provvedimenti adottati in autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. La graduatoria impugnata era già stata sospesa in autotutela dal Comune con provvedimento del 13 marzo 2026, successivamente rettificato, che aveva disposto anche la nuova nomina e convocazione della commissione di concorso. Tale sopravvenienza ha escluso il rischio concreto e attuale di assegnazione delle licenze sulla base della graduatoria contestata e, quindi, il pericolo di consolidamento delle posizioni dei vincitori. Il Collegio ha inoltre ritenuto non sufficiente, quale danno grave e irreparabile, la mera eventualità che i ricorrenti debbano proporre ulteriori impugnazioni contro nuovi provvedimenti amministrativi. È stato altresì precisato che, qualora iniziative processuali determinassero il rinvio dell’udienza di merito già fissata, il Collegio valuterà comunque di decidere le domande già mature. Le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui la sussistenza di un pericolo grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando, prima della decisione sulla domanda, l’amministrazione abbia sospeso in autotutela l’efficacia dell’atto impugnato, facendo venir meno un pericolo concreto e attuale di esecuzione.
- La prospettazione di un possibile consolidamento delle posizioni dei destinatari dell’atto non integra il periculum in mora se l’atto è già inefficace per effetto dell’autotutela amministrativa.
- La mera eventualità di dover impugnare ulteriori provvedimenti che l’amministrazione adotti nel corso della riedizione della procedura non costituisce, di per sé, un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- Quando la definizione dell’udienza di merito rischia di essere rinviata per iniziative processuali, il giudice può valutare di decidere comunque le domande già mature per la decisione.
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