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Sentenza

Sentenza n. 14472/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione prot. n. QH/ 2026/0013336 del 26 febbraio 2026 - accoglimento istanza di accesso ai documenti amministrativi della Urban vision s.p.a. acquisita con protocollo n. QH20260008477, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 maggio 2026: del provvedimento Prot. QH/2026/0014064 in data 2 marzo 2026 del Dipartimento sviluppo economico attività produttive - Direzione Suap – Ufficio pubblicità di Roma capitale, con il quale è stato comunicato alla Urban vision s.p.a., in accoglimento della relativa istanza di accesso agli atti ex l. 241/1990 (Prot. n. QH/8651 in data 4 febbraio 2026), la disponibilità della documentazione richiesta per la relativa visione e l’eventuale rilascio di copia, nonché della relativa nota di trasmissione Prot. QH/2026/0015051 del 5 marzo 2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente del procedimento seguito;

Giustizia amministrativa202604149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accoglimento dell'istanza di accesso ai documenti relativi all'istanza della ricorrente per l'installazione di un impianto pubblicitario, prima comunicato con nota interlocutoria e poi disposto con provvedimento conclusivo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e richiedente accesso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale aveva ritenuto di non accogliere la sua opposizione all'accesso richiesto da una società concorrente e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento conclusivo che aveva reso disponibili i documenti per la visione e l'estrazione di copia. Ha dedotto: difetto di motivazione, per mancata indicazione delle ragioni dell'accoglimento dell'accesso e del rigetto delle proprie osservazioni; violazione dell'art. 22 l. 241/1990, per asserita mancanza in capo alla richiedente di una posizione giuridicamente rilevante, differenziata e attuale; natura esplorativa dell'istanza; lesione della disciplina sulla tutela dei dati personali, nonché, in via risarcitoria, l'illegittimità dell'ostensione. La vicenda riguardava due istanze incompatibili per l'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario sulla medesima parete: la società richiedente l'accesso era stata aggiudicataria della locazione di una parte dell'immobile pubblico per l'installazione pubblicitaria e aveva presentato la relativa istanza; successivamente, divenuto l'immobile privato e costituitosi il condominio, quest'ultimo aveva affidato lo sfruttamento pubblicitario alla ricorrente, che aveva presentato un'analoga istanza. La ricorrente aveva inoltre contestato la natura infraprocedimentale della prima comunicazione e la resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la richiedente aveva già preso visione ed estratto copia dei documenti, rendendo non più conseguibile l'utilità consistente nella loro non ostensione. Ha tuttavia esaminato le censure ai fini della domanda risarcitoria. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le controversie in materia di accesso rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a., comprensiva delle conseguenti domande risarcitorie. Nel merito, ha ritenuto infondate le doglianze. L'amministrazione, nel decidere sull'accesso, deve verificare la sussistenza dei presupposti normativi dell'ostensione, senza compiere una ponderazione discrezionale in senso stretto tra interessi contrapposti. L'accoglimento può quindi essere motivato anche mediante il richiamo alle disposizioni applicabili. In ogni caso, la motivazione esistente era sufficiente, avendo individuato in capo alla richiedente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla necessità di conoscere i presupposti dell'istanza concorrente e di tutelare le proprie ragioni. Tale interesse era rafforzato dalla clausola della delibera condominiale che prevedeva, in caso di mancato ottenimento dei permessi da parte della ricorrente entro novanta giorni, l'affidamento dell'installazione alla società richiedente l'accesso. L'istanza non era pertanto esplorativa, ma funzionale alla conoscenza delle circostanze poste a fondamento della pretesa concorrente e all'esercizio del diritto di difesa; ciò consentiva anche un accesso più ampio ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, con recessività delle esigenze di riservatezza. La censura relativa alla privacy è stata respinta perché formulata in modo apodittico, senza indicare quali dati, informazioni, know-how o segreti commerciali sarebbero stati concretamente lesi. Le questioni relative all'eventuale decadenza dell'aggiudicazione originaria dell'Ater sono state ritenute estranee al giudizio sull'accesso, attenendo al merito della titolarità della posizione sostanziale relativa all'installazione. La domanda risarcitoria è stata quindi dichiarata infondata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La legittimazione all'accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante; nel caso concreto tale interesse sussisteva in capo alla società concorrente che doveva conoscere i presupposti dell'istanza incompatibile.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Quando l'accesso è necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici, esso può essere esercitato in forma più ampia, rendendo recessive le esigenze di riservatezza, salvo il necessario rispetto dei limiti normativi.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 6 c.p.a.

    Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 7, comma 5, c.p.a.

    Nella materia devoluta alla giurisdizione amministrativa il giudice può conoscere anche delle domande risarcitorie consequenziali.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso consente al giudice amministrativo di ordinare o negare l'esibizione dei documenti anche quando l'amministrazione non abbia fornito una motivazione articolata sull'ostensione.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento del provvedimento che consente l'accesso diviene improcedibile quando, prima della decisione, il richiedente abbia già preso visione ed estratto copia dei documenti, poiché non è più conseguibile l'utilità della loro non ostensione.
  • In materia di accesso documentale, l'amministrazione deve verificare la sussistenza dei presupposti normativi dell'accesso, senza esercitare una discrezionale ponderazione comparativa tra interessi contrapposti; l'accoglimento può essere motivato anche mediante il richiamo alle disposizioni applicabili, purché siano individuabili le ragioni della titolarità dell'interesse conoscitivo.
  • È concreto, diretto e attuale l'interesse all'accesso vantato da chi aspira a ottenere dalla pubblica amministrazione un'autorizzazione incompatibile con quella richiesta da altro soggetto, poiché la conoscenza dei documenti relativi alla pretesa concorrente è funzionale alla tutela delle proprie ragioni.
  • L'accesso non è esplorativo quando è circoscritto ai documenti necessari per verificare i presupposti di una pretesa amministrativa concorrente e per esercitare il diritto di difesa; in tale ipotesi trova applicazione l'accesso difensivo, con recessività delle esigenze di riservatezza nei limiti previsti dalla legge.
  • La contestazione della lesione della riservatezza non può essere meramente apodittica, ma deve indicare concretamente quali dati personali, informazioni, know-how o segreti commerciali sarebbero pregiudicati dall'ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazione

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