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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31962/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e l'aspecificità dell'unico motivo proposto. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, deducendo un vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico per indeterminatezza, poiché non individuava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta. Il motivo è stato inoltre ritenuto aspecifico per l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    c) enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

    Il motivo di impugnazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la loro indeterminatezza determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione sulla determinazione della pena senza indicare gli specifici elementi posti a fondamento della censura, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente corretta.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico quando non presenta una concreta correlazione con le ragioni argomentate nella decisione impugnata e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi effettivamente mossi.
  • La violazione dell'onere di specifica enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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