Sentenza n. 551/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Cassino n. 516/2024 pubbl. il 31/05/2024 RG n. 887/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 516/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 516/2024, notificata all'amministrazione il 13 febbraio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, secondo l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione e il giudicato, l'amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto né dato esecuzione al comando giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva eseguito la sentenza passata in giudicato e non aveva fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla notificazione a cura della ricorrente per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione. Ha inoltre previsto che, in caso di persistente inadempimento, l'esecuzione sia curata nei successivi sessanta giorni da un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in un funzionario delegato, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a rendere effettivo l'adempimento del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nella misura di 500 euro annui.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza all'amministrazione resistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione da parte di un'amministrazione di una sentenza passata in giudicato impone l'adozione delle misure necessarie a garantirne l'attuazione, in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, individuare preventivamente un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice, salvo conguaglio sulla base della relazione sull'attività svolta.
- La proposizione vittoriosa del giudizio di ottemperanza per mancata esecuzione del giudicato comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese del giudizio.
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