Sentenza n. 492/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 326/2024, pubblicata il 02/07/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo nell’ambito del procedimento RG n. 550/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 326/2024, relativa all'accredito del beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 326/2024, passata in giudicato il 2 gennaio 2025 e notificata al Ministero il 3 luglio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, per le annualità indicate nel giudizio, oltre agli interessi. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l'ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché il giudicato si era formato prima della proposizione del ricorso, il titolo era stato notificato al Ministero ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Arezzo non era stata eseguita e ha ordinato al Ministero di darvi immediata e integrale esecuzione, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e gli importi dovuti per le annualità interessate, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente tramite la carta elettronica del docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio costituisce presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora ... pari agli interessi legali ... con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha novellato la disciplina della penalità di mora richiamata dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quanto alla decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
- La mancata esecuzione di una sentenza che riconosce somme o benefici amministrativi impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato, specificando le attività necessarie per rendere effettivo il giudicato.
- In caso di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione rimasta inerte.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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