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Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 763/2023 del 14 giugno 2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del giudice ordinario del lavoro n. 763/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 763/2023, passata in giudicato e pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha dato esecuzione alla pronuncia. I ricorrenti hanno quindi rappresentato la sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta in via amministrativa dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene il bene della vita richiesto, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio; la carenza di interesse ricorre invece quando un’eventuale decisione favorevole non arrecherebbe più alcuna utilità. Considerata la condotta collaborativa successiva dell’Amministrazione, il TAR ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno oggettivamente la controversia.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, volta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere

    La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere e ricorre quando viene meno l’utilità concreta di una decisione favorevole, senza che sia necessariamente intervenuta la soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente, dopo la proposizione del ricorso, il giudicato posto a fondamento dell’azione e il ricorrente ottiene il bene della vita atteso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione sostanziale della pretesa e si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente, senza che sia necessario il conseguimento del bene della vita richiesto.
  • La condotta collaborativa dell’amministrazione, consistita nell’esecuzione spontanea della pronuncia durante il giudizio, può integrare un giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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