Ordinanza n. 643/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo lesivo dell'attività economica esercitata. Il Consiglio di Stato ha esaminato, in questa fase, il profilo del periculum in mora, rilevando che il provvedimento impugnato poteva produrre effetti estremamente pregiudizievoli nelle more del giudizio di merito e che l'attività economica costituiva la principale fonte di reddito dell'appellante. La decisione è stata adottata senza pregiudicare le successive valutazioni del TAR sulle questioni di rito e di merito.
La decisione
L'appello cautelare è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato, ritenendo sussistente un rilevante periculum in mora connesso al rischio di pregiudizio grave per la principale fonte di reddito dell'appellante. La sospensione è stata disposta al solo fine di mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio di primo grado, lasciando impregiudicata ogni diversa valutazione del TAR in rito e nel merito. L'ordinanza è stata trasmessa al TAR Puglia - Lecce per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese di entrambi i gradi cautelari sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La norma consente di accompagnare la misura cautelare con la fissazione sollecita dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando il provvedimento rischi di produrre, nelle more del giudizio di merito, effetti estremamente pregiudizievoli sull'attività economica che costituisce la principale fonte di reddito dell'interessato.
- La tutela cautelare può essere accordata al solo fine di mantenere integra la situazione controversa, senza anticipare né pregiudicare la diversa valutazione che il giudice di primo grado dovrà compiere sulle questioni di rito e di merito.
- Quando accoglie l'appello cautelare e sospende gli effetti dell'atto impugnato, il Consiglio di Stato può disporre la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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