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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13660/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso una riduzione di pena di 244 giorni per periodi di detenzione considerati degradanti presso gli istituti di Roma Rebibbia, Bari e Foggia. Il ricorso articolava due motivi: (1) errata applicazione dell'onere della prova: il Tribunale avrebbe semplicemente convalidato le allegazioni del detenuto nelle parti in cui l'Amministrazione non aveva fornito documentazione, senza approfondire le ragioni dell'assenza delle informazioni né esperire vie istruttorie alternative; (2) violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. nella valutazione delle condizioni detentive, con particolare riferimento all'aver ritenuto degradante la presenza del WC nella stessa stanza senza considerare che il WC era separato da un muro alto 1,50 m, idoneo a preservare la riservatezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sul punto dell'onere della prova, richiamando il principio per cui le allegazioni del detenuto, se sufficientemente determinate e convalidata l'esistenza e la decorrenza della detenzione, godono di una presunzione relativa di veridicità e l'onere di fornire elementi contrari grava sull'Amministrazione; la mancata produzione di documenti da parte dell'Amministrazione ha quindi giustificato l'accoglimento delle allegazioni del detenuto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura in realtà di merito non sindacabile in sede di legittimità: il Tribunale aveva motivato che la presenza del WC nella stessa stanza dove il detenuto cucina, mangia e dorme, senza effettiva separazione, incide sulla riservatezza e sulla salubrità dell'ambiente, giustificando il ristoro. Non sono state imposte spese processuali al Ministero.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma applicata per valutare il ristoro del pregiudizio derivante da condizioni inumane e degradanti della detenzione; la Corte richiede che le valutazioni fattuali siano adeguatamente motivate e riconosce la presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto quando la detenzione e i periodi sono accertati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per limitare la motivazione del ricorso in cassazione ai termini necessari, consentendo sintesi dei motivi ai fini dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020 (Di Primo)

    Usata per confermare il principio secondo cui, nei procedimenti ex art. 35-ter, le allegazioni del detenuto sono assistite da una presunzione relativa di veridicità e l'Amministrazione deve fornire elementi di segno contrario.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018 (Lucchese)

    Richiamata come ulteriore supporto giurisprudenziale al principio sulla distribuzione dell'onere probatorio nei procedimenti di ristoro per condizioni detentive degradanti.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)

    Cita orientamento secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non è obbligatorio condannare l'Amministrazione penitenziaria al pagamento delle spese e a somme in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti ex art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni del detenuto relative a condizioni detentive sono dotate di una presunzione relativa di veridicità se è provata l'esistenza e la decorrenza della detenzione: l'onere di produrre elementi contrari grava sull'Amministrazione penitenziaria.
  • La mera assenza o impossibilità dell'Amministrazione a fornire documentazione può portare il giudice a ritenere fondate le dichiarazioni del detenuto; l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'impossibilità oppure offrire indagini alternative.
  • Le censure che riguardano valutazioni di fatto e l'apprezzamento della gravità delle condizioni detentive costituiscono, di regola, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge manifeste.
  • La presenza di un WC nella stessa cella in cui il detenuto cucina, mangia e dorme può integrare una condizione degradante se non vi è un'efficace separazione che garantisca riservatezza e salubrità: l'idoneità di elementi come muri di altezza determinata va valutata caso per caso.
  • Per ottenere ristoro il detenuto deve formulare una domanda sufficientemente determinata e indicare con chiarezza i periodi e i luoghi di detenzione; la precisione facilita l'onere probatorio dell'Amministrazione.
  • Il rimedio praticato più comune è la concessione di una riduzione di pena (misura giorni) quale compensazione per le condizioni detentive degradanti; l'entità dipende dalla valutazione giudiziale delle circostanze concrete.

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