Sentenza del 28/07/2017 n. 18787 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso relativo a tre cartelle di pagamento. La Ctr aveva ritenuto che fossero state impugnate cartelle intestate a un soggetto diverso, sebbene alla contribuente fossero state notificate cartelle di contenuto identico. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la validità dell'appello dell'amministrazione, poiché la copia notificatale era priva di una pagina. Con il secondo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione della Ctr sulla mancata notificazione delle cartelle. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'eventuale errata indicazione dei numeri delle cartelle non avrebbe comunque impedito di identificare l'oggetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la mancanza di una pagina nella copia notificata dell'appello non comporta automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare in concreto se essa abbia leso il diritto di difesa. La censura relativa al contenuto della pagina mancante è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto tale pagina. È stato invece accolto il secondo motivo, perché la Ctr non aveva esaminato adeguatamente i documenti dai quali risultava che le cartelle indicate come non notificate riportavano tra i destinatari anche la contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3
La disposizione è richiamata per stabilire gli effetti della difformità o incompletezza della copia notificata dell'atto processuale.
La mancanza di una o più pagine costituisce, di regola, una mera incompletezza materiale e non determina automaticamente l'inammissibilità; il giudice deve verificare se l'omissione abbia concretamente impedito la comprensione dell'atto e leso il diritto di difesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Richiama, per il giudizio di appello, la disciplina prevista dall'art. 22, comma 3.
I principi sull'incompletezza della copia notificata dell'atto si applicano anche all'appello tributario.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la Ctr non aveva valutato adeguatamente i documenti che indicavano la contribuente come destinataria delle cartelle.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un difetto materiale nella copia notificata di un atto non comporta automaticamente l'inammissibilità: è decisivo stabilire se abbia concretamente compromesso la possibilità di difendersi.
- Chi denuncia in cassazione l'omissione o l'erroneità di una parte dell'atto deve riprodurre o trascrivere il contenuto rilevante, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il giudice deve esaminare i documenti decisivi prodotti dalle parti e spiegare perché li ritiene irrilevanti; una motivazione meramente assertiva sulla mancata notificazione delle cartelle può comportare la cassazione della sentenza.
- Un errore nell'indicazione dei numeri delle cartelle non rende necessariamente inammissibile il ricorso se, dal complesso dell'atto e della documentazione, l'oggetto dell'impugnazione è comunque identificabile.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza della pretesa tributaria: impone al giudice di merito un nuovo esame, questa volta tenendo conto degli elementi trascurati.
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