Sentenza del 28/07/2017 n. 5077 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Impianto fotovoltaico - Cessione - Riqualificazione dell'atto - Cessione di azienda - Non sussiste - Avviso di liquidazione - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la cessione di un impianto fotovoltaico come cessione di azienda o di ramo d’azienda, assoggettandola a imposta di registro proporzionale. Il ricorrente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo che l’oggetto del contratto fosse esclusivamente l’impianto fotovoltaico e quanto necessario al suo funzionamento, senza il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a integrare un’azienda o un ramo d’azienda.
La decisione
La riqualificazione operata dall’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta illegittima. La cessione di un impianto fotovoltaico non può essere automaticamente trattata come cessione d’azienda o di ramo d’azienda ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro proporzionale. Occorre verificare concretamente la natura dei beni trasferiti e la presenza di un’autonoma organizzazione aziendale. È stato inoltre richiamato il contenuto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2013.
Norme richiamate
Imposta di registro
L’imposta di registro proporzionale prevista per la cessione d’azienda non può essere applicata quando il contratto riguarda la sola cessione di un impianto fotovoltaico e dei beni strumentali al suo funzionamento, senza trasferimento di un complesso aziendale organizzato.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2013
La qualificazione dell’impianto fotovoltaico deve essere effettuata considerando la sua natura e gli elementi necessari al funzionamento, evitando di presumere automaticamente che la relativa cessione integri una cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la cessione di beni destinati alla produzione di energia non costituisce automaticamente cessione d’azienda: è necessario accertare se venga trasferito un complesso organizzato e autonomo di beni, rapporti e attività.
- La riqualificazione dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria deve basarsi sul contenuto effettivo del contratto e sulla concreta consistenza economica dell’operazione, non soltanto sulla funzione produttiva del bene ceduto.
- La cessione del solo impianto fotovoltaico, anche se funzionante e produttivo di ricavi, tende a rimanere cessione di bene o di complesso di beni strumentali quando non comprende un’autonoma struttura aziendale.
- Per valutare casi analoghi occorre esaminare quali beni, contratti, autorizzazioni, rapporti con clienti o fornitori e organizzazione siano effettivamente trasferiti, verificando se il complesso sia idoneo a proseguire autonomamente un’attività economica.
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