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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

Imu - Fabbricato in corso di costruzione - Presupposto di imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta non dovuta. Un fabbricato in corso di costruzione, accatastato in categoria F3, non è soggetto a Ici-Imu fino alla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, fino alla data in cui venga concretamente utilizzato. Di conseguenza, il ricorso del contribuente è stato accolto e l'imposizione contestata è stata annullata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità all'Ici-Imu di un fabbricato accatastato in categoria catastale F3, relativa a un'unità in corso di costruzione e non ancora ultimata. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di ultimazione dei lavori o di utilizzo anticipato dell'immobile, non si fosse ancora verificato il presupposto dell'imposta. La classificazione catastale F3 costituiva un elemento indicativo dello stato non ultimato del fabbricato, ma il punto decisivo era l'effettiva ultimazione o utilizzazione dello stesso.

Norme richiamate

  • Disciplina Ici-Imu sul presupposto dell'imposta

    Il presupposto dell'imposta si verifica con l'ultimazione dei lavori o, se antecedente, con l'utilizzazione del fabbricato.

    L'imposizione non decorre automaticamente dalla mera esistenza catastale o dall'accatastamento del fabbricato, ma dalla sua ultimazione effettiva o dall'utilizzazione anticipata.

  • Categoria catastale F3

    Fabbricato in corso di costruzione

    L'accatastamento in categoria F3 descrive un immobile non ancora ultimato e, di per sé, non determina l'assoggettamento all'Ici-Imu come fabbricato finché non intervengano l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione.

Massime di principio

  • Un fabbricato ancora in corso di costruzione e accatastato in categoria F3 non è normalmente soggetto a Ici-Imu come fabbricato prima della sua ultimazione.
  • La data rilevante è quella di ultimazione dei lavori oppure, se anteriore, quella di effettiva utilizzazione dell'immobile.
  • La sola iscrizione catastale o la mera esistenza materiale della costruzione non bastano, da sole, a far sorgere il presupposto impositivo.
  • In caso di contestazione, è importante documentare lo stato dei lavori, la data di eventuale ultimazione e l'assenza o presenza di utilizzazione anticipata.
  • La regola va verificata alla luce della disciplina vigente per il periodo d'imposta interessato e delle concrete caratteristiche dell'immobile.

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