Sentenza del 28/07/2017 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva presentato una variazione catastale sostenendo che l'immobile dovesse essere classificato in categoria A/2, classe 1, con consistenza di 6,5 vani, anziché in categoria A/1, classe 2, con 7 vani. L'Ufficio aveva ritenuto che l'unica modifica eseguita, consistente nell'eliminazione di una porta interna, fosse catastalmente ininfluente e aveva quindi ripristinato il classamento originario in A/1, classe 1, 7 vani. La contribuente aveva impugnato il classamento per difetto di motivazione e, nel merito, per l'erronea valutazione delle caratteristiche dell'immobile. La Commissione Provinciale aveva disposto il classamento in A/2, classe 3, 7 vani. L'Agenzia delle Entrate ha appellato sostenendo che il giudice avesse fondato la decisione su elementi non rilevanti e che il confronto con gli immobili dello stesso condominio, tutti classificati in A/1, imponesse il mantenimento della categoria A/1.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto insufficiente il solo dato relativo al classamento degli altri alloggi dello stesso condominio e ha valorizzato il confronto con numerosi immobili circostanti aventi caratteristiche costruttive, tipologiche e posizionali analoghe, classificati in A/2, A/3 e A/4. È stata inoltre considerata la perizia tecnica che descriveva finiture interne ed esterne modeste, compatibili con un'abitazione di tipo popolare. Il classamento definitivo è stato quindi fissato in categoria A/2, classe 3, consistenza di 7 vani. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, D.lgs. 546/1992
litisconsorzio necessario
La Commissione Provinciale ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, poiché la decisione sul classamento poteva incidere sulla posizione di ciascuno.
Massime di principio
- Nel contenzioso catastale il classamento deve essere determinato sulla base delle caratteristiche effettive dell'immobile e di un confronto con unità realmente comparabili, non sulla base del solo classamento degli altri immobili presenti nello stesso edificio.
- La posizione dell'immobile nel contesto territoriale, le caratteristiche costruttive, la qualità delle finiture, la tipologia e lo stato di conservazione possono prevalere sul dato meramente formale del classamento attribuito alle altre unità del condominio.
- Una perizia tecnica dettagliata e documentata può costituire un elemento probatorio rilevante per dimostrare che la categoria catastale attribuita dall'Ufficio non corrisponde alle caratteristiche concrete dell'abitazione.
- La mera eliminazione di una porta interna, se non modifica sostanzialmente le caratteristiche, la funzionalità o la consistenza dell'immobile, non giustifica automaticamente un diverso classamento; tuttavia la valutazione deve riguardare l'immobile nel suo complesso.
- La consistenza catastale deve essere determinata correttamente e autonomamente rispetto alla categoria e alla classe: nel caso esaminato è stata riconosciuta la consistenza di 7 vani, pur essendo stata accolta la richiesta di riclassificazione in A/2.
- Nei giudizi sul classamento devono essere chiamati o coinvolti tutti i titolari di diritti reali sull'unità immobiliare quando la decisione è idonea a incidere sulle loro posizioni giuridiche.
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