Sentenza del 28/07/2017 n. 18784 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni IVA della società recuperando a tassazione un maggior imponibile, ritenendo che fossero state utilizzate fatture totalmente o parzialmente inesistenti nell'ambito di un programma d'investimento agevolato ai sensi della legge n. 488 del 1992. Gli elementi valorizzati comprendevano pagamenti e versamenti di importo corrispondente effettuati in prossimità temporale, modalità di pagamento ritenute anomale, genericità delle fatture, mancata realizzazione del fatturato previsto, rapporti di parentela tra i rappresentanti delle imprese coinvolte, dichiarazioni di lavoratori e altri elementi acquisiti durante i controlli. La società ha contestato la ricostruzione, la regolarità del procedimento di verifica, la valutazione delle prove, l'utilizzo di presunzioni e il mancato riconoscimento dell'efficacia della sentenza penale di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due giudizi relativi agli anni 2002 e 2003 e ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata integrazione del contraddittorio con i soci, poiché l'IVA era imputabile esclusivamente alla società. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché privi di autosufficienza, fondati su circostanze non decisive, non adeguatamente specifici o diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza penale di assoluzione e il provvedimento di archiviazione della Corte dei conti non avevano efficacia vincolante nel giudizio tributario e potevano essere considerati soltanto come elementi di prova, da valutare autonomamente. È stata confermata la validità dell'accertamento fondato su presunzioni e indizi non adeguatamente contrastati dalla contribuente. La società è stata condannata al pagamento delle spese dei giudizi riuniti, liquidate in 9.000 euro, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 488 del 1992
Disciplina le agevolazioni relative a programmi di investimento, nel cui ambito l'Amministrazione finanziaria ha verificato l'effettività delle operazioni e dei costi documentati.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, comma 6, 54, comma 5, e 56, comma 2
Riguardano i poteri di verifica e accertamento in materia IVA e la documentazione posta a fondamento della pretesa fiscale. Nel caso concreto, le censure relative alla formazione dei verbali e all'accertamento non sono state accolte, anche perché non autosufficienti o prive di una specifica sanzione di nullità.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, commi 2 e 4
Prevede garanzie del contribuente durante le verifiche fiscali. La Corte ha ritenuto che le omissioni denunciate, relative all'indicazione dei motivi della verifica e all'informativa sulla nomina di un difensore, non comportassero la nullità dell'accertamento in assenza di una specifica sanzione normativa.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova. L'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi idonei a sostenere la pretesa, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e specifica. La società non è stata ritenuta capace di superare gli indizi relativi all'inesistenza delle operazioni.
Codice civile, art. 2909
Disciplina l'efficacia del giudicato. La sentenza penale invocata dalla società non era vincolante nel processo tributario, anche perché pronunciata in un giudizio tra parti diverse.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Riguarda i requisiti di certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito. È stato richiamato dalla contribuente, ma le relative doglianze sono state ritenute inammissibili o dirette a una rivalutazione del merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, commi 2 e 14, e 62
Regolano il processo tributario e il ricorso per cassazione. La Corte ha applicato i requisiti di specificità, autosufficienza e corretta deduzione dei vizi di legittimità, dichiarando inammissibili le censure generiche o rivolte al riesame dei fatti.
Art. 111 Cost., comma 1
È stato invocato in relazione alla validità della decisione e al contraddittorio, ma la censura è stata respinta perché la società era l'unica parte legittimata nel giudizio relativo all'IVA.
Cassazione, sentenza n. 10578 del 22 maggio 2015
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere valutata dal giudice tributario come possibile fonte di prova, verificandone autonomamente la rilevanza.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, fatture generiche, pagamenti anomali, versamenti circolari o temporalmente coincidenti, rapporti di parentela e dichiarazioni di terzi possono concorrere, nel loro insieme, a dimostrare l'inesistenza totale o parziale delle operazioni.
- Quando l'Amministrazione fornisce un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, il contribuente deve contrastarlo con documentazione concreta e puntuale sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, non con contestazioni generiche.
- In cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le doglianze devono individuare con precisione una violazione di legge, un'omissione decisiva o un vizio motivazionale deducibile secondo i requisiti processuali applicabili.
- Una sentenza penale di assoluzione o un'archiviazione non vincolano automaticamente il giudice tributario, soprattutto quando riguardano parti diverse o standard probatori differenti; possono però essere prodotti e valutati come elementi probatori.
- La mancata sottoscrizione di verbali, l'omessa informazione su alcuni aspetti della verifica o altre irregolarità procedurali producono effetti invalidanti soltanto se una norma prevede espressamente la relativa sanzione o se viene dimostrato un concreto pregiudizio riconducibile alla violazione.
- Per contestare efficacemente un accertamento basato su operazioni inesistenti è essenziale documentare analiticamente lavori eseguiti, soggetti che li hanno realizzati, materiali, tempi, pagamenti, movimentazioni bancarie e corrispondenza tra fatture e prestazioni effettive.
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