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Ordinanza

Ordinanza n. 3658/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2025 – formulato dalla XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Milano nei confronti del ricorrente e comunicato in data 1° aprile 2026; del verbale di correzione della prova scritta del 12 febbraio 2026 della XI Sottocommissione presso la Corte di Appello di Milano reso noto al ricorrente in data 8 aprile 2026; della votazione riservata all’odierno ricorrente contenuta nel suddetto verbale e dell’esito negativo riservato all’elaborato redatto dal ricorrente in data 11 dicembre 2025; ove occorra, del Decreto del Ministero della Giustizia del 4 novembre 2025 avente ad oggetto la nomina della commissione centrale presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati, indetti per l’anno 2025; del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 e relativi allegati nonché la nota di trasmissione prot. n. m_dg.DAG05/12/2025.0231753.U, della Commissione Centrale – Sessione 2025 presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni con cui è stata approvata la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202606235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, unitamente al verbale di correzione, alla votazione assegnata all'elaborato e agli atti relativi ai criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense, il verbale di correzione della prova scritta e la votazione attribuita al proprio elaborato, nonché, ove occorrenti, il decreto di nomina delle commissioni e gli atti di approvazione dei criteri direttivi per la valutazione. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti; la controversia concerne, in sostanza, la contestazione dell'esito negativo della valutazione dell'elaborato scritto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese. Il Collegio ha richiamato l'orientamento costituzionale e amministrativo secondo cui, nelle procedure comparative ed esaminatrici, il voto numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio tecnico della commissione, quando siano stati previamente fissati criteri generali di valutazione. Il punteggio sintetizza il giudizio complessivo sull'elaborato, consente di graduare la sufficienza o l'insufficienza della prova e resta sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti propri del controllo sulle valutazioni tecniche. Nel caso concreto, il TAR ha inoltre rilevato che, prima facie, lo svolgimento presentava profili — anche relativi alla forma grammaticale, sintattica e ortografica e al lessico italiano e giuridico — non favorevoli alla sufficienza dell'elaborato secondo i criteri prefissati dalla commissione. Non è stata quindi ravvisata una ragione cautelare per sospendere gli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta.

  • art. 22, comma 9, r.d.l. n. 1578/1933

    È richiamato quale parametro normativo dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione forense, rispetto ai quali il voto numerico esprime il giudizio complessivo sull'elaborato.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative ed esaminatrici, il voto numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio della commissione quando sia riferito a criteri generali di valutazione previamente fissati, poiché sintetizza la valutazione complessiva e la graduazione della sufficienza o insufficienza della prova.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici è ammesso nei limiti propri del controllo di legittimità, senza sostituire la valutazione del giudice a quella dell'organo tecnico.
  • Ai fini della tutela cautelare contro la non ammissione alle prove orali di un esame abilitativo, la presenza prima facie nell'elaborato di carenze coerenti con i criteri di valutazione — comprese quelle grammaticali, sintattiche, ortografiche e lessicali — può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione del giudizio negativo.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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