Sentenza n. 257/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 171 del 12/09/2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 171 del 12 settembre 2024, relativa al pagamento del bonus carta docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e il passaggio in giudicato della pronuncia, non aveva corrisposto il beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria formale e ha successivamente comunicato un accredito, invocando la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha contestato che la documentazione prodotta riguardasse la sentenza oggetto di ottemperanza, rilevando che essa richiamava un'altra sentenza, relativa ad annualità diverse. Il Collegio ha inoltre richiamato la tesi amministrativa, già esaminata in giudizi analoghi, secondo cui la docente avrebbe dovuto ripresentare la richiesta tramite la procedura telematica ministeriale e attendere l'esito dell'istruttoria in ossequio ai doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che dagli atti non risultasse l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 171/2024, poiché il tabulato prodotto dal Ministero faceva riferimento alla diversa sentenza n. 70/2024, relativa agli anni scolastici 2018-2022. Ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per corrispondere tutte le somme spettanti in base al giudicato civile. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, attribuendogli, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, il compito di provvedere in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente e all'accredito delle somme, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Per l'eventuale attività commissariale è stato stabilito un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il TAR ha escluso che la ricorrente fosse tenuta a presentare una nuova domanda amministrativa e ad attendere senza certezza sui tempi, poiché nessuna norma impone tali adempimenti come condizione per ottenere l'esecuzione del giudicato e la pretesa di un'ulteriore attesa eccede i limiti dei doveri di correttezza e buona fede. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'amministrazione gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 1, comma 121, legge 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato dalla ricorrente prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 55 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi esecutivi analoghi.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a dare integrale e tempestiva esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato che riconosca a un docente il beneficio della carta docente; l'esecuzione non può essere subordinata alla presentazione di una nuova domanda amministrativa se tale adempimento non è previsto da una norma come condizione per la soddisfazione del credito giudizialmente accertato.
- I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non impongono di attendere indefinitamente, senza certezza sui tempi, l'esito di una procedura amministrativa predisposta dall'amministrazione dopo la formazione del giudicato, quando ciò ritardi l'effettiva soddisfazione del credito.
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione di documentazione relativa a pagamenti effettuati in esecuzione di un diverso titolo giudiziario non dimostra l'avvenuta esecuzione del giudicato oggetto del processo; l'amministrazione deve provare l'integrale adempimento proprio della sentenza azionata.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inottemperante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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