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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2056

Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

Normativa europea32022R2056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e gestione adottate dalla WCPFC per il Pacifico centro-occidentale, sostituendo le residue disposizioni del regolamento (CE) n. 520/2007. Disciplina in modo dettagliato autorizzazioni, registri, VMS, osservatori, trasbordi, misure tecniche di pesca e obblighi di protezione di specie vulnerabili, con un forte coordinamento tra Stati membri, Commissione ed EFCA. Prevede inoltre un regime di comunicazione annuale, norme di riservatezza e trattamento dei dati personali, e conferisce alla Commissione poteri delegati limitati all’aggiornamento tecnico delle misure WCPFC.

Misure di conservazione e gestione per la pesca nella zona della convenzione WCPFC nel Pacifico centro-occidentale, applicabili ai pescherecci dell’Unione, con aggiornamento delle regole su controllo, osservazione, trasbordo e tutela delle specie marine.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che svolgono attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, per le specie ittiche contemplate dalla convenzione. Le misure riguardano sia le attività in alto mare sia, per taluni obblighi, le acque soggette alla giurisdizione di Stati costieri nella zona convenzionale; sono previste specifiche regole per tonnidi tropicali, palangari, trasbordi, osservazione regionale, controllo delle navi e protezione di specie marine. Restano rilevanti le esclusioni e deroghe espressamente previste, ad esempio per alcuni rigetti in mare, per attività di ricerca scientifica autorizzate, per determinati casi di trasbordo e per le esenzioni legate a soglie di interazione con tartarughe marine.

Regolamento (UE) 2022/2056 sulle misure WCPFC per il Pacifico centro-occidentale

Il regolamento dà attuazione nell’ordinamento dell’Unione alle misure di conservazione e gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e occidentale (WCPFC), nell’ambito della convenzione sugli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale. La finalità dichiarata è assicurare un recepimento pieno, tempestivo e uniforme delle CMM, in coerenza con gli obiettivi della politica comune della pesca e con la sostenibilità ambientale, economica e sociale dello sfruttamento delle risorse marine.

Ambito e definizioni

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione e disciplina le specie contemplate dalla convenzione stessa. Le definizioni di convenzione, zona della convenzione, WCPFC, peschereccio dell’Unione, pesca, CMM, FAD, VMS, POR, WIN, ALC, dichiarazione di trasbordo e altre nozioni operative sono centrali per la lettura del testo, perché determinano il perimetro delle regole tecniche e di controllo.

Autorizzazioni, registro e tracciabilità delle navi

Gli Stati membri devono governare il numero di autorizzazioni e il livello di attività in funzione delle possibilità di pesca. Il sistema ruota attorno al registro WCPFC: le navi non iscritte sono considerate non autorizzate a operare nella zona della convenzione. Il regolamento dettaglia le informazioni da trasmettere alla Commissione per ogni nave iscritta, gli aggiornamenti da comunicare entro 12 giorni dalla modifica e comunque almeno 7 giorni prima dell’inizio delle attività, oltre a un elenco annuale da presentare entro il 1° giugno con il riscontro dell’attività svolta nell’anno civile precedente.

Misure per la pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione

Per i pescherecci con reti a circuizione operanti nella fascia compresa tra 20° N e 20° S, il regolamento introduce regole stringenti sulla detenzione a bordo delle catture di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora, ammettendo eccezioni solo in casi tassativi: insufficienza di spazio nell’ultima cala, pesce inadatto al consumo umano o grave malfunzionamento delle apparecchiature. In caso di rigetto in mare, il comandante deve rispettare una procedura dettagliata, assicurare il tentativo di rilascio dei pesci vivi e trasmettere entro 48 ore una relazione al segretariato WCPFC, con copia allo Stato di bandiera e alla Commissione.

Controllo, VMS e osservatori nella pesca dei tonnidi tropicali

Il testo rafforza il controllo mediante VMS: nei periodi di fermo per i FAD la frequenza di trasmissione della posizione sale a 30 minuti e sono vietate le comunicazioni manuali. Se la ricezione automatica dei dati VMS da parte del segretariato WCPFC si interrompe, la nave non viene autorizzata al rientro in porto finché non siano state esaurite le misure ragionevoli per ripristinarla. In determinate condizioni di pesca nella fascia 20° N-20° S è obbligatoria la presenza a bordo di un osservatore del POR.

FAD, boe strumentali e boe di raccolta dati

Il regolamento disciplina in modo molto puntuale la progettazione dei FAD e i comportamenti vietati durante i periodi di fermo: divieto di trovarsi entro un miglio nautico da un FAD durante una cala, divieto di recuperare FAD o apparecchiature elettroniche salvo specifiche condizioni, divieto di collaborazione tra pescherecci per catturare concentrazioni di pesce e di effettuare cali entro un miglio nautico dal punto di recupero di un FAD nelle 24 ore precedenti. Le boe di raccolta dati sono protette da un divieto generale di pesca o interazione entro un miglio nautico, salvo programmi di ricerca scientifica notificati e autorizzati.

Zona d’altura orientale

Per l’Eastern High Seas Pocket il regolamento introduce obblighi di segnalazione rapida degli avvistamenti di pescherecci, da inviare entro sei ore allo Stato membro di bandiera, alla Commissione o a un suo organismo designato e al segretariato WCPFC. Sono richiesti dati precisi di localizzazione e identificazione della nave avvistata, mentre agli Stati costieri o territori adiacenti devono essere garantiti dati VMS in tempo quasi reale.

Trasbordo e navi di parti non contraenti

Tutti i trasbordi di specie altamente migratorie oggetto della convenzione devono avvenire in porto e sono soggetti a pesatura. Il regolamento prevede una dichiarazione WCPFC di trasbordo per entrambe le navi coinvolte e un circuito di trasmissione verso l’autorità competente dello Stato di bandiera. Il trasbordo da o verso navi di parti non contraenti è in linea di principio vietato, salvo che la nave sia stata autorizzata dalla WCPFC in casi tipizzati. È inoltre disciplinata l’attribuzione delle catture e dello sforzo di pesca nel contesto del nolo.

Protezione delle specie marine e misure di mitigazione

Sono previste misure di tutela per numerose specie: divieto di cattura mirata e di commercializzazione di Mobulidae; divieti specifici per squali alalunga, squali seta e condizioni particolari per squali balena e cetacei; obblighi di rilascio tempestivo e sicuro, di assistenza all’animale e di registrazione delle catture accidentali. Per le tartarughe marine il regolamento impone pratiche di manipolazione, recupero e rilascio, nonché specifiche misure preventive per la pesca con palangaro di superficie, con una esenzione basata su soglie di interazione osservata e copertura di osservazione. Sono inoltre introdotte misure di mitigazione in favore degli uccelli marini, articolate per area geografica e tipo di nave, e un divieto generale di gettare in mare plastica, oli, rifiuti, residui oleosi e reflui.

Requisiti per le navi, marcature e VMS

Gli Stati membri devono assicurare l’iscrizione delle navi nel registro WCPFC e la corretta trasmissione delle informazioni essenziali sulle navi, incluse caratteristiche tecniche, armatori, comandante, sistemi di comunicazione, foto, potenza motore e autorizzazioni. Le navi devono inoltre esporre il WIN secondo specifiche precise di dimensioni, collocazione e visibilità. Il sistema VMS è doppio: quello unionale di controllo e quello richiesto dalla WCPFC per le operazioni in alto mare, con requisiti tecnici per gli ALC di cui all’allegato III.

Programma di osservazione regionale, diritti e obblighi

Il POR è uno dei pilastri del sistema di monitoraggio. Gli Stati membri devono assicurare la copertura di osservazione stabilita dalla WCPFC, con un obiettivo del 100 % per la pesca con ciancioli nella fascia 20° N-20° S e almeno del 5 % per le altre attività. Il regolamento definisce in dettaglio diritti e doveri degli osservatori, degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi: accesso alle attrezzature, ai registri e al pescato, preavvisi sulle operazioni, vitto e alloggio, sicurezza e non interferenza, obbligo di collaborazione, redazione di relazioni e tutela in caso di incidenti, malattie, aggressioni o molestie.

Controlli, ispezioni e infrazioni gravi

Durante le ispezioni il comandante deve cooperare con gli ispettori autorizzati, facilitarne l’imbarco e l’accesso e astenersi da ostacoli o ritardi. Se il comandante rifiuta l’ispezione, lo Stato di bandiera deve ordinare l’adempimento salvo ragioni di sicurezza marittima e, in caso di persistente inottemperanza, sospendere l’autorizzazione di pesca e ordinare il rientro immediato in porto. Il regolamento elenca come infrazioni gravi numerose condotte, tra cui pesca senza licenza, registrazioni insufficienti o inesatte, pesca in zone o periodi vietati, uso di attrezzi vietati, manomissione del VMS, rifiuto di ispezione e aggressioni agli osservatori; in caso di infrazione grave accertata, la licenza deve essere revocata e la nave non può operare fino all’adempimento delle sanzioni nazionali.

Comunicazioni, riservatezza e dati personali

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione i dati scientifici entro il 20 aprile di ogni anno e la relazione annuale di attuazione entro il 15 giugno. Le relazioni devono includere i principali dati sulle catture, sugli sforzi di pesca, sui rigetti e rilasci, sulle misure di controllo e sulle azioni intraprese per le presunte infrazioni. Il regolamento stabilisce obblighi di riservatezza sulle informazioni scambiate con il segretariato WCPFC e prescrive che i dati personali siano trattati secondo il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725, con conservazione fino a 10 anni, estensibile a 20 in caso di necessità connesse a infrazioni o procedimenti; oltre tale soglia i dati devono essere anonimizzati.

Poteri delegati, modifica del testo e abrogazioni

La Commissione riceve un potere delegato circoscritto ad aggiornare gli aspetti tecnici del regime: informazioni sulle navi, requisiti VMS, copertura del POR, diritti e obblighi degli osservatori e degli operatori, termini di comunicazione e allegati da I a VI. La delega dura cinque anni dal 15 novembre 2022, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, e può essere revocata in ogni momento. Il regolamento sopprime inoltre l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 520/2007. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito

Il regolamento stabilisce misure di gestione e conservazione per le attività di pesca nella zona della convenzione WCPFC e per le specie ittiche contemplate dalla convenzione. Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione.

Definizioni chiave

Sono definiti, tra gli altri, convenzione, zona della convenzione, WCPFC, peschereccio dell’Unione, pesca, CMM, possibilità di pesca, FAD, VMS, POR, WIN, ALC, dichiarazione di trasbordo WCPFC e varie categorie di specie e attrezzi.

Autorizzazioni di pesca e registri

Gli Stati membri devono gestire il numero di autorizzazioni e il livello di pesca secondo le possibilità di pesca. I pescherecci non iscritti nel registro sono considerati non autorizzati. Sono previste specifiche informazioni da comunicare alla Commissione sul registro, aggiornamenti entro 12 giorni e comunque non oltre 7 giorni prima dell’inizio delle attività, nonché una relazione annuale entro il 1° giugno sull’elenco delle navi registrate nel corso dell’anno precedente.

Detenzione a bordo e rigetti nella pesca dei tonnidi tropicali

Per i pescherecci con reti a circuizione nella fascia 20° N-20° S è imposto, in linea generale, l’obbligo di detenere a bordo tutte le catture di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora, salvo specifiche deroghe (spazio insufficiente nell’ultima cala, pesce inadatto al consumo umano, grave malfunzionamento). I rigetti in mare sono subordinati a condizioni rigorose, all’intervento dell’osservatore del POR e a una relazione da trasmettere entro 48 ore al segretariato WCPFC con copia a Stato membro di bandiera e Commissione.

Controllo, VMS e osservazione nella pesca dei tonnidi tropicali

È prevista una trasmissione VMS rafforzata a 30 minuti nei periodi di fermo per i FAD; durante tali periodi sono vietate comunicazioni manuali. Se la ricezione automatica VMS al segretariato WCPFC si interrompe, la nave non è rimandata in porto finché non siano state esaurite le misure ragionevoli di ripristino. È obbligatoria la presenza di un osservatore POR per specifiche tipologie di attività nella fascia 20° N-20° S.

FAD, boe strumentali e boe di raccolta dati

Sono stabilite regole tecniche sulla progettazione dei FAD, divieti di avvicinamento e di recupero durante i periodi di fermo, divieto di concentrare o spostare pesce mediante FAD o luci subacquee/pasturazione, disciplina sulle boe strumentali e divieto di pescare o interagire entro un miglio nautico dalle boe di raccolta dati, salvo ricerca scientifica autorizzata.

Zona d’altura orientale

Nella zona speciale di gestione dell’Eastern High Seas Pocket i comandanti devono comunicare avvistamenti di altri pescherecci entro 6 ore, con dettagli su data, ora, posizione, rilevamento, marcature, velocità e tipo di nave; gli Stati costieri o territori adiacenti ricevono costantemente dati VMS in tempo quasi reale.

Trasbordo

Tutti i trasbordi di specie altamente migratorie nella zona della convenzione devono avvenire in porto e sono soggetti a pesatura a norma dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Sono previste dichiarazioni WCPFC di trasbordo a carico sia del comandante della nave che scarica sia di quella che riceve le catture, con convalida e rettifica da parte dello Stato membro di bandiera. Il trasbordo da o verso navi di parti non contraenti è vietato salvo autorizzazione WCPFC.

Protezione di specie marine

Il regolamento vieta la cattura mirata e la detenzione/commercializzazione di Mobulidae, impone il rilascio degli esemplari catturati accidentalmente, vieta il possesso e lo sbarco di squali alalunga e squali seta, e disciplina lo sbarco o rilascio di esemplari. Per squali balena, cetacei e tartarughe marine sono previste regole specifiche di evitamento, rilascio sicuro, assistenza a bordo e registrazione delle catture accidentali. Sono anche previste misure di mitigazione per gli uccelli marini e divieti di inquinamento marino da rifiuti, plastica, oli e reflui.

Requisiti relativi a navi, nolo e identificazione

Gli Stati membri devono iscrivere i pescherecci nel registro e garantire che il nolo sia ammesso solo per navi registrate e non incluse in elenchi INN. Sono fissati obblighi dettagliati di comunicazione sui dati della nave, sulle modifiche al registro, sulle navi noleggiate e sulle catture e lo sforzo di pesca attribuibili. Le navi devono esporre il WIN e rispettare specifiche tecniche di marcatura.

Programma di osservazione regionale (POR)

Il POR raccoglie dati accertati su catture e attività di pesca e monitora l’attuazione delle CMM. Gli Stati membri devono assicurare livelli minimi di copertura osservativa: 100 % per la pesca con ciancioli nella fascia 20° N-20° S e almeno 5 % per le altre attività, salvo ulteriori percentuali WCPFC. Sono disciplinati diritti e doveri degli osservatori, degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi, compresi accesso a bordo, informazioni, sicurezza, non interferenza, reportistica e gestione di incidenti, scomparsa, malattia o aggressioni ai danni degli osservatori.

Controlli, ispezioni e infrazioni gravi

Il comandante deve agevolare l’imbarco e l’ispezione da parte degli ispettori autorizzati. In caso di rifiuto, lo Stato di bandiera può imporre l’accesso o, se il rifiuto persiste, sospendere l’autorizzazione e ordinare il rientro in porto. Sono elencate come infrazioni gravi, tra le altre, pesca senza titolo, mancata tenuta dei registri, pesca in zona o periodo vietato, uso di attrezzi vietati, manomissione del VMS, ostacolo agli ispettori o aggressioni agli osservatori.

Comunicazioni, riservatezza e dati personali

Gli Stati membri devono trasmettere dati scientifici entro il 20 aprile e la relazione annuale di attuazione entro il 15 giugno di ogni anno. I dati personali sono trattati secondo i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e conservati al massimo per 10 anni, estendibili a 20 anni per esigenze connesse a infrazioni, ispezioni o procedimenti; oltre tale termine devono essere anonimizzati.

Poteri delegati e modifica del regolamento

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per aggiornare, entro i limiti delle modifiche WCPFC vincolanti, le informazioni sulle navi, i requisiti VMS, la copertura osservativa, i diritti e obblighi degli osservatori e degli operatori, i termini di comunicazione e gli allegati da I a VI. La delega è conferita per 5 anni dal 15 novembre 2022, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio.

Modifica del regolamento (CE) n. 520/2007 e entrata in vigore

Sono soppressi l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 520/2007. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo e ispezione della pescaprotezione delle specie marineprotezione dei dati

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