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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2039

Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE

Normativa europea32022R2039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un pacchetto di modifiche ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per aumentare la capacità degli Stati membri di reagire alle conseguenze dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Le misure riguardano soprattutto maggiore flessibilità di programmazione e di trasferimento delle risorse, un cofinanziamento fino al 100% per talune priorità, un costo unitario per il sostegno alle persone in protezione temporanea e un prefinanziamento supplementare per i programmi 2021-2027. Il regolamento disciplina anche condizioni rafforzate per il sostegno alle autorità locali e alle organizzazioni della società civile e contiene regole speciali per alcune operazioni già avviate o da completare in modo scaglionato.

Modifica delle norme sui fondi della politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027 per introdurre flessibilità aggiuntive e misure finanziarie straordinarie a favore degli Stati membri colpiti dall’aggressione russa contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in concreto, ai programmi e alle operazioni finanziati dal FESR, dal FSE, dal FSE+, dal Fondo di coesione e, per alcune misure, dal FEAMP, nell’ambito sia del periodo di programmazione 2014-2020 sia del periodo 2021-2027. Riguarda in particolare le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare della Federazione russa, nonché le operazioni relative alle conseguenze di tale aggressione nel settore della pesca e dell’acquacoltura; include anche priorità dedicate all’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi. Sono previste esclusioni e limiti specifici, ad esempio per i programmi di cooperazione territoriale europea, per alcune operazioni soggette a esecuzione scaglionata e per l’applicazione delle nuove flessibilità nel caso di operazioni finanziate tramite specifiche deroghe già previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

Modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per la flessibilità CARE

Il regolamento (UE) 2022/2039 integra il pacchetto CARE con ulteriori misure di risposta alle conseguenze dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina. L’intervento normativo si innesta sulla disciplina della politica di coesione e dei fondi collegati, con l’obiettivo di alleggerire i bilanci nazionali, semplificare la programmazione e consentire un utilizzo più rapido e mirato delle risorse.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che molti Stati membri, in particolare quelli dell’Europa centrale e orientale, hanno subito simultaneamente gli effetti della guerra, l’arrivo massiccio di sfollati, la pressione sui servizi pubblici, la carenza di manodopera, le difficoltà di approvvigionamento e l’aumento dei costi energetici, nel quadro di una ripresa post-pandemica ancora in corso. Il regolamento mira quindi a introdurre flessibilità eccezionali, senza modificare i massimali annui del quadro finanziario pluriennale, per sostenere le persone in fuga dall’Ucraina e per non compromettere la ripresa verde, digitale e resiliente.

Ambito materiale e fondi interessati

Le modifiche riguardano in via principale il regolamento (UE) n. 1303/2013, applicabile al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e, per alcune disposizioni richiamate, al FEAMP, e il regolamento (UE) 2021/1060, applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e ad altri fondi della programmazione 2021-2027. Le disposizioni sono costruite attorno alle operazioni connesse alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione russa e, in parte, alle conseguenze nel settore pesca-acquacoltura.

Flessibilità nella programmazione 2014-2020

Per il periodo 2014-2020, lo Stato membro può trasferire risorse tra obiettivi tematici diversi all’interno della stessa priorità, dello stesso fondo e della stessa categoria di regioni, senza dover ottenere una decisione di modifica del programma della Commissione. È sufficiente l’approvazione preventiva del comitato di sorveglianza, con successiva notifica delle tabelle finanziarie riviste. La stessa logica di semplificazione vale per l’applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100% a una priorità dedicata all’integrazione economica dei cittadini di paesi terzi.

Misure specifiche per le operazioni legate all’Ucraina

Il regolamento consente, in via eccezionale, di selezionare le operazioni pertinenti prima dell’approvazione della modifica del programma e ammette la realizzazione di tali operazioni anche al di fuori dell’area del programma, purché restino all’interno dello Stato membro. Queste deroghe sono rilevanti sia per FESR/FSE/Fondo di coesione sia, per i profili di settore, per il FEAMP. Inoltre, per l’attuazione delle operazioni di sostegno alle persone con protezione temporanea, viene introdotto un costo unitario di 100 EUR a settimana per persona, utilizzabile fino a 26 settimane dalla data di arrivo nell’Unione.

Sostegno rafforzato a enti locali e società civile

Una condizione trasversale accompagna l’uso delle nuove flessibilità: almeno il 30% della dotazione delle priorità o degli assi dedicati deve essere destinato a operazioni con beneficiari costituiti da autorità locali o organizzazioni della società civile che operano nelle comunità locali, oppure da entrambi. Il mancato rispetto di tale soglia comporta una riduzione proporzionale del rimborso della Commissione al momento del saldo finale. Per i dati sui partecipanti, la rendicontazione può fondarsi su stime informate e limitarsi ai totali delle persone sostenute e dei minori di 18 anni.

Regole speciali per il periodo 2021-2027

Nel nuovo quadro regolamentare vengono aumentati i prefinanziamenti: 0,5% aggiuntivo nel 2022 e 0,5% nel 2023 per i programmi FESR, FSE+ e Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita". Per le priorità distinte dedicate all’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi è possibile un cofinanziamento fino al 100% fino al 30 giugno 2024, entro un limite complessivo pari al 5% della dotazione nazionale iniziale FESR+FSE+ dello Stato membro. Anche qui è richiesta una quota minima del 30% a favore di autorità locali e società civile.

Operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Il regolamento introduce una disciplina specifica per le operazioni di importo superiore a 1.000.000 EUR, già selezionate e avviate prima del 29 giugno 2022 nel quadro 2014-2020. Tali operazioni sono considerate ammissibili nel periodo 2021-2027 se presentano due fasi finanziariamente distinguibili, hanno piste di controllo separate, corrispondono a un obiettivo specifico e a un tipo di intervento dell’allegato I, non comportano duplicazioni di spesa tra le due fasi e sono completate nel periodo di programmazione. È espressamente esclusa l’applicazione di tali regole alle operazioni migrazione/Ucraina finanziate tramite le deroghe dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Flessibilità tra obiettivi tematici e cofinanziamento fino al 100% nel 2014-2020

Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione, l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente trasferimenti tra diversi obiettivi tematici nell’ambito della stessa priorità, dello stesso fondo e della stessa categoria di regioni senza decisione di modifica del programma da parte della Commissione, previo via libera del comitato di sorveglianza e notifica delle tabelle finanziarie riviste. È inoltre estesa la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento fino al 100% a una priorità destinata all’integrazione economica dei cittadini di paesi terzi, comprese le operazioni connesse alle sfide migratorie causate dall’aggressione russa, sempre senza modifica formale del programma ma con approvazione preventiva del comitato di sorveglianza.

Costo unitario per il sostegno alle persone in protezione temporanea

L’articolo 68 quater del regolamento (UE) n. 1303/2013 è sostituito per prevedere, nelle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all’aggressione russa, un costo unitario pari a 100 EUR a settimana per persona, riferito alle necessità di base e al sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Il costo unitario è utilizzabile per un massimo complessivo di 26 settimane a decorrere dalla data di arrivo della persona nell’Unione.

Ammissibilità, selezione anticipata e applicazione territoriale delle operazioni nel 2014-2020

Per le operazioni che affrontano le sfide migratorie derivanti dall’aggressione russa, non si applica la disciplina generale di cui all’articolo 65, paragrafo 6, e tali operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR, del FSE, del Fondo di coesione o del FEAMP prima dell’approvazione del programma modificato. Le medesime operazioni possono essere realizzate anche al di fuori dell’area del programma, ma all’interno dello Stato membro, con applicazione limitata delle regole di cui all’articolo 70, paragrafo 2. Per il FEAMP, tali flessibilità si estendono alle conseguenze dell’aggressione nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Sostegno minimo ad autorità locali e società civile nel 2014-2020

Quando un asse prioritario dedicato sfrutta la flessibilità dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, almeno il 30% della dotazione di tale asse deve essere destinato a operazioni con beneficiari che siano autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, o entrambi. Il rispetto della condizione va indicato nella relazione finale di attuazione; in caso contrario, il rimborso della Commissione è ridotto proporzionalmente nel calcolo del saldo finale. Per la rendicontazione dei dati sui partecipanti è ammesso l’uso di stime informate, limitate al numero totale delle persone sostenute e al numero dei minori di 18 anni.

Asse prioritario dedicato all’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi nel 2014-2020

L’articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente di stabilire, all’interno di un programma operativo, un asse prioritario distinto per promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi con tasso di cofinanziamento fino al 100%. Tale asse può essere interamente dedicato anche alle operazioni connesse alle sfide migratorie causate dall’aggressione russa.

Tetto al saldo finale nel 2014-2020

L’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è modificato per prevedere che, nel periodo contabile finale, il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità tramite il saldo finale non possa superare del 15% il contributo approvato per quella priorità, per fondo e per categoria di regioni.

Prefinanziamento supplementare per i programmi 2021-2027

L’articolo 90 del regolamento (UE) 2021/1060 prevede un prefinanziamento supplementare dello 0,5% nel 2022, immediatamente dopo l’entrata in vigore del regolamento, e un ulteriore 0,5% nel 2023 per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita". Se un programma è adottato dopo il 31 dicembre 2022, la rata 2022 è versata nell’anno di adozione.

Liquidazione contabile dei prefinanziamenti

Sempre sull’articolo 90 del regolamento (UE) 2021/1060, la liquidazione contabile del prefinanziamento avviene annualmente per il 2021 e il 2022, con esclusione del prefinanziamento supplementare di cui al nuovo paragrafo 2, terzo comma; gli altri importi a titolo di prefinanziamento sono liquidati non oltre il periodo contabile finale ai sensi dell’articolo 100.

Cofinanziamento fino al 100% e limite del 5% nel 2021-2027

L’articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060 consente, se viene stabilita una priorità distinta per l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, un tasso di cofinanziamento fino al 100% sulle spese dichiarate fino alla fine del periodo contabile che termina il 30 giugno 2024. Dopo tale data si applicano i tassi ordinari del programma entro i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4. L’importo totale programmato per tali priorità in uno Stato membro non può superare il 5% della dotazione nazionale iniziale complessiva del FESR e del FSE+; la Commissione riesamina il tasso entro il 30 giugno 2024. È inoltre richiesto che almeno il 30% della dotazione della priorità sia destinato ad autorità locali e organizzazioni della società civile, con riduzione proporzionale del rimborso in caso di mancato rispetto.

Operazioni soggette a esecuzione scaglionata nel 2021-2027

È introdotto l’articolo 118 bis nel regolamento (UE) 2021/1060 per le operazioni con costo totale superiore a 1.000.000 EUR selezionate e avviate prima del 29 giugno 2022 a norma del quadro 2014-2020. Tali operazioni sono considerate ammissibili nel 2021-2027 e, in deroga all’articolo 73, l’autorità di gestione può concedere direttamente il sostegno se ricorrono condizioni cumulative: operazione in due fasi finanziariamente distinguibili e con piste di controllo distinte; coerenza con un obiettivo specifico e un tipo di intervento dell’allegato I; assenza di doppia imputazione delle spese tra prima e seconda fase; impegno dello Stato membro a completare e rendere operativa la seconda fase nel periodo di programmazione e a darne conto nella relazione finale di attuazione. La disciplina non si applica alle operazioni migrazione/Ucraina sostenute avvalendosi delle deroghe dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nuovi codici di intervento per la rendicontazione ambientale e climatica

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 sono aggiunti nuovi codici per operazioni soggette a esecuzione scaglionata: gestione dei rifiuti domestici in discarica, stoccaggio e trasmissione di energia elettrica, gas naturale, aeroporti e investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un’economia a basse emissioni di carbonio, con coefficienti specifici per il calcolo del sostegno agli obiettivi climatici e ambientali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeipolitica di coesionemigrazione e protezione temporaneapesca e acquacolturabilancio e programmazione finanziaria

Testo integrale

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