Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2065

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il Digital Services Act, ossia un quadro uniforme per i servizi intermediari nel mercato interno, sostituendo e integrando il precedente regime della direttiva 2000/31/CE. Mantiene le esenzioni di responsabilità per mere conduit, caching e hosting, ma affianca loro obblighi di diligenza crescenti per piattaforme online, marketplace, motori di ricerca e, in modo più intenso, per i servizi di dimensioni molto grandi. L'impianto mira a contrastare contenuti illegali, abusi, opacità pubblicitaria e rischi sistemici, nel rispetto dei diritti fondamentali e con forte coordinamento tra Commissione, coordinatori nazionali e comitato europeo per i servizi digitali.

Disciplina armonizzata dei servizi intermediari online nell'UE, con regole su responsabilità, doveri di diligenza, trasparenza, moderazione dei contenuti, pubblicità, protezione dei minori, tracciabilità degli operatori commerciali e vigilanza sulle piattaforme molto grandi.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari stabiliti o ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore, purché vi sia un collegamento sostanziale con l'UE. Riguarda in particolare i servizi di semplice trasporto, caching e hosting, nonché piattaforme online e motori di ricerca online; per le piattaforme online che consentono contratti a distanza con operatori commerciali e per le piattaforme/motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono previsti obblighi aggiuntivi. Restano fuori i servizi che non sono servizi intermediari e le prescrizioni relative a tali servizi; il regolamento non pregiudica altri atti UE espressamente richiamati (tra cui direttiva 2000/31/CE, GDPR, e norme su consumatori, copyright, cooperazione giudiziaria e contenuti terroristici). Taluni obblighi non si applicano a microimprese e piccole imprese, salvo eccezioni, e alcune disposizioni si applicano solo dal 17 febbraio 2024, con un nucleo anticipato dal 16 novembre 2022.

Regolamento (UE) 2022/2065 - regolamento sui servizi digitali

Il regolamento istituisce un quadro orizzontale e pienamente armonizzato per i servizi intermediari nel mercato interno, con l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, tutelando al contempo i diritti fondamentali e la protezione dei consumatori. Esso interviene dopo vent'anni dalla direttiva 2000/31/CE, alla luce della crescita di piattaforme online, social network, marketplace e motori di ricerca e dei nuovi rischi connessi alla circolazione di contenuti illegali, alla disinformazione e ai rischi sistemici.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari stabiliti o ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore, purché vi sia un collegamento sostanziale con l'UE. Le definizioni centrali riguardano il servizio intermediario, il contenuto illegale, la piattaforma online, il motore di ricerca online, la pubblicità, i sistemi di raccomandazione e la moderazione dei contenuti. Sono espressamente preservate numerose discipline settoriali e orizzontali, tra cui protezione dei dati personali, tutela dei consumatori, diritto d'autore, cooperazione giudiziaria e contrasto al terrorismo online.

Regime di responsabilità degli intermediari

Il regolamento conserva il modello di esenzione condizionata dalla responsabilità per i servizi di semplice trasporto, caching e hosting. Per il mere conduit e il caching rilevano requisiti di neutralità tecnica, assenza di selezione del destinatario o del contenuto e rimozione tempestiva dei contenuti quando necessario; per l'hosting è decisiva la mancanza di conoscenza effettiva dell'illegalità o l'azione immediata dopo la conoscenza. Le indagini volontarie, le misure di auto-conformità e gli adempimenti normativi non fanno perdere automaticamente le esenzioni, ma resta sempre escluso l'obbligo generale di sorveglianza.

Ordini delle autorità e cooperazione con le autorità pubbliche

Gli articoli 9 e 10 disciplinano due tipi di ordini: ordini di contrastare contenuti illegali specifici e ordini di fornire informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio. Gli ordini devono contenere base giuridica, motivazione, identificazione dell'autorità emittente, elementi utili alla localizzazione dei contenuti o dei soggetti interessati, ambito territoriale strettamente necessario e indicazioni sui mezzi di ricorso. Il prestatore deve informare senza indebito ritardo l'autorità emittente e, in linea di principio, anche il destinatario del servizio, salvo adattamenti nei procedimenti penali o nei casi in cui il diritto processuale lo consenta. Il regolamento non crea la base giuridica per l'emissione degli ordini, ma armonizza i requisiti minimi di esecuzione e comunicazione.

Obblighi orizzontali di trasparenza e dovere di diligenza

Tutti i prestatori di servizi intermediari devono designare un punto di contatto elettronico per le autorità e uno per i destinatari del servizio, pubblicare informazioni chiare e aggiornate e, se stabiliti fuori dall'UE, nominare un rappresentante legale. Le condizioni generali devono spiegare in linguaggio chiaro le restrizioni imposte, le procedure di moderazione, il processo algoritmico, la revisione umana e i meccanismi di reclamo; i servizi destinati a minori devono essere spiegati in modo comprensibile per i minori. Inoltre, tutti i prestatori devono pubblicare relazioni annuali sulla moderazione dei contenuti e sugli strumenti automatizzati utilizzati.

Hosting, piattaforme online e tutela degli utenti

Per i prestatori di hosting, il regolamento impone un meccanismo di segnalazione e azione facilmente accessibile, con requisiti di precisione, motivazione, indicazione dell'URL e conferma dell'identità del segnalante, salvo eccezioni limitate. Le decisioni di rimozione, disabilitazione, retrocessione, limitazione della visibilità, sospensione del servizio o dell'account devono essere motivate in modo chiaro e specifico. Le piattaforme online devono inoltre predisporre sistemi interni di gestione dei reclami, offrire la risoluzione extragiudiziale certificata delle controversie e riconoscere priorità alle segnalazioni dei segnalatori attendibili. Sono previste misure contro l'abuso del sistema, incluse sospensioni per chi diffonde frequentemente contenuti manifestamente illegali o presenta segnalazioni manifestamente infondate.

Pubblicità online, dark patterns e sistemi di raccomandazione

Il regolamento impone una forte trasparenza pubblicitaria: i destinatari devono poter identificare immediatamente la natura della pubblicità, il soggetto per conto del quale essa è mostrata, il soggetto che la paga e i parametri di targeting usati. È vietata la pubblicità basata sulla profilazione che utilizzi categorie particolari di dati personali, sia in generale sia, in modo specifico, nei confronti dei minori quando il prestatore sa con ragionevole certezza che l'utente è minorenne. Sono altresì vietate le pratiche di progettazione manipolativa delle interfacce online, i cosiddetti dark patterns, e devono essere rese trasparenti le logiche dei sistemi di raccomandazione, con possibilità di optare per soluzioni non basate sulla profilazione.

Piattaforme che consentono contratti a distanza e tracciabilità degli operatori commerciali

Le piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sono soggette a regole specifiche di tracciabilità: devono raccogliere e verificare dati identificativi, recapiti, dati di pagamento, dati di iscrizione al registro e un'autocertificazione di conformità normativa. Devono inoltre sospendere il servizio se le informazioni non sono fornite o sono inesatte, incomplete o non aggiornate. L'interfaccia deve essere strutturata in modo da consentire agli operatori di adempiere agli obblighi informativi e di sicurezza del diritto UE, mentre i consumatori devono essere informati se un prodotto o servizio illegale è stato acquistato tramite la piattaforma.

Piattaforme e motori di ricerca di dimensioni molto grandi

Le piattaforme online e i motori di ricerca online con almeno 45 milioni di destinatari attivi medi mensili nell'Unione, una volta designati dalla Commissione, sono soggetti a un regime rafforzato. Devono effettuare valutazioni annuali dei rischi sistemici e adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci. I rischi da considerare includono diffusione di contenuti illegali, impatti sui diritti fondamentali, sulla democrazia e sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica, sulla salute pubblica, sui minori e sulla violenza di genere. In caso di crisi, la Commissione può imporre misure temporanee mirate, limitate nel tempo e soggette a stretta necessità e proporzionalità.

Controlli rafforzati, accesso ai dati e vigilanza della Commissione

Per i VLOP/VLOSE il regolamento prevede revisioni indipendenti annuali, un sistema di accesso ai dati per la Commissione, i coordinatori e i ricercatori abilitati, una funzione interna di controllo della conformità, registri pubblici della pubblicità, relazioni di trasparenza più dettagliate e un contributo annuale di vigilanza. La Commissione dispone di poteri di indagine, ispezione, misure provvisorie, accettazione di impegni, decisioni di non conformità, sanzioni pecuniarie fino al 6 % del fatturato mondiale annuo e penalità di mora fino al 5 % del fatturato o reddito medio giornaliero. È inoltre previsto un sistema di vigilanza rafforzata per porre rimedio alle violazioni della sezione sui rischi sistemici.

Governance, cooperazione e garanzie procedurali

L'attuazione è affidata a coordinatori dei servizi digitali nazionali, uno per Stato membro, che agiscono in indipendenza e cooperano con la Commissione e con il comitato europeo per i servizi digitali. Il regolamento disciplina assistenza reciproca, cooperazione transfrontaliera, indagini congiunte, meccanismi di coerenza e poteri nazionali di indagine ed esecuzione, inclusa la possibilità di ordini di restrizione dell'accesso in casi estremi. Sono previste forti garanzie procedurali: diritto di essere ascoltati, accesso al fascicolo, riservatezza, motivazione delle decisioni, controllo della Corte di giustizia dell'UE e limiti rigorosi all'uso delle informazioni raccolte.

Entrata in vigore, applicazione e riesami

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 17 febbraio 2024, salvo talune disposizioni anticipate al 16 novembre 2022. La Commissione deve effettuare vari riesami, tra cui sugli effetti sulle PMI, sull'applicazione della soglia dei 45 milioni, sull'interazione con altri atti UE, sul funzionamento del comitato e sull'impatto sulla libertà di espressione e di informazione. La direttiva 2000/31/CE è modificata mediante soppressione degli articoli 12-15, che vengono sostituiti dal nuovo regime del regolamento.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e coordinamento con altri atti UE

L'articolo 1 definisce la finalità di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di assicurare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, tutelando i diritti fondamentali e la protezione dei consumatori. L'articolo 2 chiarisce che il regolamento si applica ai servizi intermediari offerti nell'Unione e non pregiudica, tra gli altri, direttiva 2000/31/CE, GDPR, direttiva 2010/13/UE, normativa su consumer law, copyright, cooperazione giudiziaria e contenuti terroristici. L'articolo 3 contiene le definizioni chiave, tra cui servizio intermediario, contenuto illegale, piattaforma online, motore di ricerca online, pubblicità, sistema di raccomandazione e moderazione dei contenuti.

Esenzioni condizionate dalla responsabilità

Gli articoli 4, 5 e 6 conservano il regime di esenzione per semplice trasporto, memorizzazione temporanea e hosting, a condizione del rispetto dei requisiti specifici previsti per ciascuna categoria. In particolare, l'hosting beneficia dell'esenzione solo se il prestatore non ha conoscenza effettiva dell'illegalità o, avendola acquisita, agisce immediatamente per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti. L'articolo 7 chiarisce che indagini volontarie di propria iniziativa e misure di conformità normativa non fanno perdere automaticamente le esenzioni, mentre l'articolo 8 ribadisce il divieto di obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti.

Ordini delle autorità e obblighi di cooperazione

Gli articoli 9 e 10 disciplinano gli ordini di contrastare contenuti illegali e gli ordini di fornire informazioni specifiche, imponendo elementi minimi, motivazione, delimitazione territoriale, lingua di trasmissione, comunicazione al coordinatore dei servizi digitali e informazione al destinatario del servizio. Gli articoli 11, 12 e 13 impongono punti di contatto per autorità e destinatari del servizio e, per i prestatori stabiliti fuori dall'Unione, la designazione di un rappresentante legale nell'UE. Le condizioni generali devono essere chiare, aggiornate e includere le politiche di moderazione, i meccanismi di ricorso e, per VLOP/VLOSE, una sintesi accessibile e la pubblicazione delle condizioni nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati.

Trasparenza generale e meccanismi di segnalazione

L'articolo 15 introduce obblighi annuali di relazione sulla moderazione dei contenuti, con dati su ordini ricevuti, segnalazioni, azioni intraprese, reclami e uso di strumenti automatizzati; le micro e piccole imprese sono esentate, salvo specifiche eccezioni. L'articolo 16 impone ai prestatori di hosting un meccanismo di segnalazione e azione facilmente accessibile, con requisiti minimi sulla segnalazione, conferma di ricezione, decisione motivata e informazione sui rimedi. L'articolo 17 richiede una motivazione chiara e specifica per rimozioni, disabilitazioni, limitazioni di visibilità, monetizzazione o sospensione del servizio/account, salvo casi di contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione.

Rimedi interni, ADR e segnalatori attendibili

Gli articoli 20 e 21 impongono alle piattaforme online sistemi interni di gestione dei reclami, accessibili gratuitamente per almeno sei mesi, e la possibilità di ricorrere a organismi certificati di risoluzione extragiudiziale delle controversie, senza pregiudizio del ricorso giurisdizionale. L'articolo 22 introduce la figura dei segnalatori attendibili, riconosciuti dal coordinatore del luogo di stabilimento se indipendenti, competenti e diligenti; le loro segnalazioni sono trattate con priorità. L'articolo 23 prevede misure contro gli abusi, inclusa la sospensione per chi pubblica frequentemente contenuti manifestamente illegali o presenta segnalazioni/reclami manifestamente infondati.

Trasparenza pubblicitaria, sistemi di raccomandazione e tutela dei minori

L'articolo 26 impone, per ogni pubblicità, l'indicazione chiara di natura pubblicitaria, soggetto per conto del quale è mostrata, soggetto che paga e parametri di targeting; vieta inoltre pubblicità basata sulla profilazione usando categorie speciali di dati personali. L'articolo 27 richiede trasparenza sui principali parametri dei sistemi di raccomandazione e la possibilità di selezionare un'opzione non basata su profilazione quando esistano più alternative; l'articolo 28 impone misure adeguate e proporzionate per la protezione dei minori e vieta pubblicità profilata quando il prestatore sa con ragionevole certezza che l'utente è minorenne.

Marketplace e piattaforme che consentono contratti a distanza

Gli articoli 30, 31 e 32 disciplinano la tracciabilità degli operatori commerciali, imponendo la raccolta e verifica di dati identificativi, di pagamento e di registrazione, nonché l'obbligo di sospendere il servizio se le informazioni non sono fornite o risultano inesatte/incomplete. L'interfaccia deve consentire agli operatori di adempiere gli obblighi informativi e di sicurezza dei prodotti; i consumatori devono essere informati se viene offerto un prodotto o servizio illegale acquistato negli ultimi sei mesi, oppure la relativa informazione va resa pubblicamente accessibile. Queste disposizioni si applicano con esenzioni per micro e piccole imprese, salvo le piattaforme molto grandi.

Piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi

L'articolo 33 fissa la soglia di 45 milioni di destinatari attivi medi mensili nell'UE e attribuisce alla Commissione il potere di designazione come VLOP/VLOSE, con meccanismo di aggiornamento della soglia in base alla popolazione UE. Gli articoli 34 e 35 impongono valutazione annuale dei rischi sistemici e misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci; i rischi comprendono contenuti illegali, impatti sui diritti fondamentali, processi democratici, sicurezza pubblica, salute pubblica, minori e violenza di genere. L'articolo 36 introduce un meccanismo di risposta alle crisi con decisioni della Commissione, limitate temporalmente e soggette a requisiti di stretta necessità e proporzionalità.

Revisioni indipendenti, accesso ai dati e funzione di conformità

L'articolo 37 impone revisioni indipendenti annuali sui VLOP/VLOSE; l'articolo 38 richiede almeno un'opzione non basata sulla profilazione nei sistemi di raccomandazione; l'articolo 39 istituisce registri pubblici della pubblicità; l'articolo 40 prevede accesso ai dati per autorità e ricercatori abilitati; l'articolo 41 impone una funzione interna di controllo della conformità indipendente. L'articolo 42 disciplina ulteriori relazioni di trasparenza, incluso il numero di destinatari attivi per Stato membro e la pubblicazione delle relazioni di rischio, attenuazione e revisione.

Contributo di vigilanza e strumenti di soft law

L'articolo 43 introduce un contributo annuale per le attività di vigilanza a carico dei VLOP/VLOSE, proporzionato al numero di destinatari attivi e comunque non superiore allo 0,05 % del reddito netto annuo mondiale del fornitore nell'esercizio precedente. Gli articoli 44-48 promuovono norme tecniche, codici di condotta volontari, codici sulla pubblicità e sull'accessibilità e protocolli di crisi, con obiettivi di trasparenza, tutela dei minori, disinformazione e gestione delle crisi, senza creare obblighi generali di sorveglianza.

Autorità nazionali, coordinatori dei servizi digitali e comitato

Gli articoli 49-55 impongono agli Stati membri di designare autorità competenti e un coordinatore dei servizi digitali, dotato di indipendenza, risorse e poteri di indagine/esecuzione, nonché di ricevere reclami e pubblicare relazioni annuali. Gli articoli 56-60 disciplinano riparto di competenze, assistenza reciproca, cooperazione transfrontaliera, deferimento alla Commissione e indagini congiunte; l'articolo 61 istituisce il comitato europeo per i servizi digitali, mentre gli articoli 62 e 63 ne regolano struttura e compiti di coordinamento e consulenza.

Vigilanza e enforcement della Commissione sui VLOP/VLOSE

Gli articoli 64-65 attribuiscono alla Commissione il ruolo centrale nella sorveglianza sistemica dei VLOP/VLOSE e la possibilità di avviare indagini. Gli articoli 66-72 disciplinano il procedimento, le richieste di informazioni, le audizioni, le ispezioni, le misure provvisorie, gli impegni e le azioni di monitoraggio. Gli articoli 73-76 prevedono la decisione di non conformità, sanzioni pecuniarie fino al 6 % del fatturato mondiale annuo e penalità di mora fino al 5 % del fatturato o reddito medio giornaliero mondiale, oltre a un meccanismo di vigilanza rafforzata per le violazioni della sezione sui rischi sistemici.

Garanzie procedurali, pubblicità delle decisioni e controlli giurisdizionali

Gli articoli 77-81 disciplinano prescrizione per sanzioni ed esecuzione, diritto di essere ascoltati, accesso al fascicolo, pubblicazione delle decisioni e controllo della Corte di giustizia dell'UE con competenza anche di merito sulle sanzioni. L'articolo 82 regola le richieste di restrizione dell'accesso e i rapporti con i giudici nazionali, imponendo che le decisioni nazionali non siano in contrasto con quelle della Commissione. Gli articoli 83-85 disciplinano atti di esecuzione, segreto d'ufficio e sistema sicuro di condivisione delle informazioni.

Rappresentanza, deleghe, riesame e applicazione nel tempo

L'articolo 86 riconosce il diritto dei destinatari di incaricare organismi senza scopo di lucro per esercitare i loro diritti. L'articolo 87 regola la delega alla Commissione per atti delegati su aspetti tecnici e metodologici; l'articolo 88 istituisce la procedura di comitato. Le disposizioni finali abrogano gli articoli 12-15 della direttiva 2000/31/CE e coordinano il regolamento con la direttiva (UE) 2020/1828. Gli articoli 91-93 prevedono riesami periodici della Commissione, applicazione dal 17 febbraio 2024 con applicazione anticipata di talune disposizioni dal 16 novembre 2022, e applicazione ai VLOP/VLOSE designati anche prima di tale data.

Come è indicizzato

Materieservizi digitaliresponsabilità degli intermediariprotezione dei consumatoriprotezione dei dati personaliconcorrenza e mercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.