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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2036

Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un adeguamento mirato del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE per rendere coerenti il trattamento prudenziale e quello di risoluzione dei gruppi bancari complessi, con particolare attenzione ai G-SII con strategia MPE e alla sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l’MREL interno. Viene rafforzato il coordinamento tra requisiti teorici e requisiti effettivi, anche rispetto alle entità di paesi terzi, e viene istituito un regime di deduzione specifico per evitare doppio conteggio e preservare la solidità prudenziale. Il testo disciplina inoltre eccezioni, modalità di calcolo, adattamenti transitori e obblighi di riesame della Commissione.

Modifica il quadro prudenziale e di risoluzione per i gruppi bancari G-SII con strategia MPE e disciplina la sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l’MREL interno.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2014/59/UE, in particolare ai G-SII (enti di importanza sistemica a livello mondiale) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE), alle loro entità soggette a risoluzione, alle imprese madri nell’UE, alle filiazioni significative di G-SII non UE e alle entità intermedie che detengono strumenti ammissibili per l’MREL interno. Le nuove regole riguardano anche, in taluni casi, filiazioni e entità di paesi terzi, purché siano soggette a regimi di risoluzione equivalenti o giuridicamente vincolanti secondo la valutazione dell’autorità di risoluzione competente. Le disposizioni sostanziali si applicano dal 14 novembre 2022, salvo alcune norme specifiche applicabili dal 1o gennaio 2024; gli Stati membri devono recepire le modifiche della direttiva entro il 15 novembre 2023.

Modifica del quadro prudenziale e di risoluzione per G-SII e MREL interno

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013 e sulla direttiva 2014/59/UE per allineare in modo più coerente il trattamento prudenziale con le regole di risoluzione dei gruppi bancari complessi. La finalità è quella di garantire che l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione avvengano, per quanto possibile, con mezzi privati e senza incongruenze tra requisiti calcolati a livello di singola entità e a livello di gruppo.

Contesto e obiettivi

Il legislatore richiama la necessità di dare attuazione alla norma TLAC e di migliorare l’efficacia del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). In particolare, il regolamento mira a risolvere incoerenze tra il quadro prudenziale e quello di risoluzione, specialmente per i G-SII con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE) e per le strutture che fanno ricorso alla sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l’MREL interno.

G-SII con strategia MPE: calcolo dei requisiti su base consolidata

L’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 è riscritto per disciplinare i casi in cui nello stesso G-SII vi siano almeno due entità soggette a risoluzione, comprese le entità di paesi terzi che sarebbero soggette a risoluzione se stabilite nell’Unione. In tale ipotesi, l’impresa madre nell’UE deve calcolare i fondi propri e le passività ammissibili sia per ciascuna entità soggetta a risoluzione sia per la madre considerata come unica entità soggetta a risoluzione, su base consolidata. La direttiva 2014/59/UE è modificata in modo coerente, prevedendo una disciplina analoga agli articoli 45 quinquies e 45 nonies.

Filiazioni significative di G-SII non UE e strumenti ammissibili

Il regolamento chiarisce che, ai fini dell’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, taluni riferimenti all’entità soggetta a risoluzione devono intendersi estesi alle filiazioni significative di G-SII non UE. In questo modo viene reso possibile, in linea con l’impianto TLAC, che tali filiazioni emettano strumenti di debito idonei al soddisfacimento dei requisiti applicabili.

Nuovo regime di deduzione per partecipazioni in strumenti di filiazioni esterne al gruppo soggetto a risoluzione

L’articolo 72 sexies è riformulato per consentire all’autorità di risoluzione di autorizzare una deduzione inferiore rispetto all’importo teorico delle partecipazioni detenute in strumenti di fondi propri o passività ammissibili di filiazioni non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. Il calcolo tiene conto dei requisiti di risoluzione applicabili alla filiazione, del rischio e della leva, e prevede una formula specifica per determinare l’importo corretto da dedurre. Per le filiazioni di paesi terzi, il regime opera solo se il pertinente regime locale è ritenuto giuridicamente vincolante e coerente con gli standard internazionali richiamati dal regolamento.

Sottoscrizione indiretta dell’MREL interno: obblighi di deduzione

Una delle innovazioni centrali è l’introduzione di un nuovo paragrafo 5 nell’articolo 72 sexies, che impone alle entità intermedie di dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili detenuti quando questi sono emessi da entità non soggette a risoluzione appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. La ratio è evitare il doppio conteggio e garantire che le perdite siano trasferite correttamente all’entità soggetta a risoluzione, che deve poi ricapitalizzare la filiazione.

La deduzione opera in primo luogo sulle passività ammissibili; solo se l’importo da dedurre eccede tali elementi, la differenza viene imputata agli strumenti di capitale, secondo l’ordine previsto dal regolamento. Il medesimo importo residuo deve inoltre essere considerato anche nel calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti prudenziali. La norma si estende, ove opportuno, anche ai casi di filiazioni significative di G-SII non UE.

Eccezione per il consolidamento e disciplina transitoria per i paesi terzi

Il regime di deduzione non si applica quando il requisito è soddisfatto su base consolidata e l’entità emittente è inclusa nel consolidamento dell’entità tenuta a rispettare il requisito. È inoltre previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2024: in tale periodo l’autorità di risoluzione può autorizzare un metodo di calcolo alternativo per filiazioni stabilite in paesi terzi privi ancora di un regime di risoluzione locale, purché non vi siano ostacoli al trasferimento di attività o la pertinente autorità del paese terzo attesti che attività di importo equivalente potrebbero essere trasferite all’impresa madre.

Esclusione dal rischio ponderato e dalla leva

Per evitare effetti duplicativi, le esposizioni soggette al nuovo trattamento di deduzione non sono sottoposte a ponderazione del rischio e sono escluse dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva. Gli articoli 113, 151 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 sono modificati in tal senso, mentre l’articolo 49 viene coordinato per evitare interferenze con le nuove deduzioni.

Coordinamento con la direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE viene modificata per allineare il calcolo del requisito tra singole entità e livello di gruppo e per imporre alle autorità di risoluzione un coordinamento volto a minimizzare o eliminare le differenze tra somma dei requisiti delle singole entità e somma dei requisiti consolidati. L’adeguamento non può però essere usato per neutralizzare differenze derivanti da esposizioni infragruppo tra gruppi soggetti a risoluzione.

Riesame della Commissione

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione deve riesaminare gli effetti della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l’MREL interno, valutando l’equità del regime per diversi modelli di gruppo e, in particolare, i casi con società operativa intermedia o con piani di risoluzione che prevedono la liquidazione ordinaria. La Commissione dovrà inoltre considerare se consentire a entità non soggette a risoluzione di soddisfare l’MREL su base consolidata e se limitare le deduzioni previste dal nuovo articolo 72 sexies, paragrafo 5.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 14 novembre 2022. Tuttavia, le disposizioni relative alle deduzioni e ad alcuni trattamenti prudenziali specifici si applicano soltanto dal 1o gennaio 2024. Le modifiche della direttiva 2014/59/UE richiedono recepimento nazionale entro il 15 novembre 2023.

Disposizioni principali

Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione

L’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 è sostituito: quando almeno due soggetti G-SII dello stesso gruppo sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che lo sarebbero se stabilite nell’Unione, l’impresa madre nell’UE calcola i fondi propri e le passività ammissibili sia per ciascuna entità sia per la madre come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione, su base consolidata. Le autorità di risoluzione devono agire in conformità agli articoli 45 quinquies, paragrafo 4, e 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Nuovo regime di deduzione per le partecipazioni in strumenti ammissibili di filiazioni non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione

L’articolo 72 sexies è modificato per consentire all’autorità di risoluzione di autorizzare una deduzione inferiore rispetto all’importo teorico dovuto quando un’impresa madre nell’UE o in uno Stato membro detiene strumenti di fondi propri o passività ammissibili di filiazioni esterne al proprio gruppo soggetto a risoluzione. La formula di calcolo considera, tra l’altro, gli importi degli strumenti detenuti, i requisiti di risoluzione applicabili alla filiazione, l’esposizione al rischio e la misura dell’esposizione complessiva. È previsto anche un regime specifico per le filiazioni significative di G-SII non UE e per le filiazioni di paesi terzi soggette a regimi equivalenti o giuridicamente vincolanti.

Deducibilità delle risorse ammissibili per l’MREL interno detenute da entità intermedie

È introdotto nell’articolo 72 sexies un nuovo paragrafo 5: gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE devono dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili da essi detenuti quando tali strumenti sono emessi da un ente o entità non soggetto a risoluzione appartenente allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. La deduzione non si applica se il requisito è soddisfatto su base consolidata e l’ente o l’entità emittente è incluso nel consolidamento. Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024, l’autorità di risoluzione può applicare una definizione alternativa di requisiti delle filiazioni di paesi terzi e concedere l’autorizzazione se non vi sono ostacoli al trasferimento di attività o se l’autorità del paese terzo attesta la trasferibilità di attività equivalenti all’importo da dedurre.

Esclusione dalla ponderazione del rischio e dalla misura dell’esposizione complessiva delle esposizioni dedotte

Gli articoli 49, paragrafo 2, 113, paragrafo 1, 151, paragrafo 1, e 429 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono adeguati per assicurare che le esposizioni soggette al nuovo trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, non siano ulteriormente ponderate ai fini dei requisiti patrimoniali e non rientrino nel calcolo della misura dell’esposizione complessiva. In tal modo si evita un doppio conteggio e si mantiene l’allineamento tra trattamento prudenziale e di risoluzione.

Modifiche alla direttiva 2014/59/UE sul calcolo MREL per G-SII con più entità soggette a risoluzione

L’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, è sostituito per prevedere che il calcolo del requisito rilevante sia effettuato per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di paese terzo rilevante e, separatamente, per l’impresa madre nell’Unione come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione. L’articolo 45 nonies, paragrafo 2, è riscritto per imporre alle autorità di risoluzione di discutere e, se opportuno, convenire gli adeguamenti necessari a minimizzare o eliminare le differenze tra la somma dei requisiti a livello di singole entità e quella a livello consolidato, senza però consentire di ridurre la somma complessiva sotto il livello minimo richiesto.

Soppressione dell’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE

Viene soppresso il mandato originario all’ABE di elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l’MREL interno, poiché il metodo viene ora integrato direttamente nel regolamento (UE) n. 575/2013.

Riesame della Commissione sul funzionamento della sottoscrizione indiretta

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione deve riesaminare l’impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l’MREL interno, con attenzione alle condizioni di parità tra strutture di gruppi bancari, ai gruppi con una società operativa intermedia e ai casi in cui il piano di risoluzione prevede la liquidazione ordinaria. Il riesame deve considerare anche la possibilità di consentire il soddisfacimento dell’MREL su base consolidata per entità non soggette a risoluzione e l’opportunità di limitare l’importo delle deduzioni previste dall’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Recepimento delle modifiche alla direttiva e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche della direttiva 2014/59/UE entro il 15 novembre 2023 e comunicarle alla Commissione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 novembre 2022, ma alcune disposizioni dell’articolo 1, in particolare quelle relative alle deduzioni e ai trattamenti prudenziali specifici, si applicano dal 1o gennaio 2024.

Come è indicizzato

Materiebancherisoluzione bancariarequisiti prudenzialistabilità finanziariavigilanza prudenziale

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