Regolamento (UE) 2022/2038
Regolamento (UE) 2022/2038 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa di una situazione epidemiologica o di un’aggressione militare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina temporanea e mirata di alleggerimento delle regole "use-it-or-lose-it" sulle bande orarie aeroportuali, per evitare che i vettori aerei perdano gli slot in un contesto ancora condizionato dalla pandemia COVID-19 e dagli effetti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Vengono alzate o rimodulate le soglie di utilizzo, ampliate le ipotesi di non utilizzo giustificato e previste regole specifiche per rotte con l’Ucraina e per situazioni di restrizioni pubbliche sanitarie, naturali o politiche. Il testo rafforza inoltre i poteri dei coordinatori e della Commissione, prevede obblighi di messa a disposizione delle bande non utilizzate e chiarisce casi di revoca degli slot, anche verso il pool, per garantire efficienza e concorrenza.
Modifica temporanea del regolamento (CEE) n. 95/93 sulle bande orarie aeroportuali per attenuare gli effetti della crisi COVID-19 e della guerra in Ucraina sull’utilizzo degli slot.
Ambito di applicazione
Si applica all’assegnazione, utilizzo, mantenimento, revoca e riassegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati dell’Unione, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Le misure riguardano i vettori aerei titolari di bande orarie, i coordinatori aeroportuali, i nuovi concorrenti, gli operatori dell’aviazione d’affari e, per alcuni articoli, tutti gli operatori di aeromobili civili. Sono previste esclusioni rilevanti per i vettori aerei soggetti a misure restrittive ai sensi dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE, nonché per quelli soggetti a divieto operativo nell’UE ai sensi del regolamento (CE) n. 474/2006, salvo l’ipotesi di wet lease ammessa alle condizioni previste. Il regime temporaneo opera principalmente dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, con alcune disposizioni specifiche anche per il periodo fino al 25 marzo 2023; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento (UE) 2022/2038 – alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione
Il regolamento interviene sul sistema europeo delle bande orarie aeroportuali per adattarlo a una fase di transizione segnata dalla ripresa post-pandemica e dagli effetti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. La disciplina è concepita come eccezionale e limitata nel tempo, con l’obiettivo di evitare che i vettori aerei perdano automaticamente i propri slot in caso di mancato utilizzo dovuto a cause esterne e non controllabili, preservando al contempo efficienza della capacità aeroportuale e concorrenza.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 95/93, che contiene le norme comuni per l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità. L’intervento si fonda sulla constatazione che l’obbligo generale di utilizzo dell’80 % è divenuto insostenibile nelle fasi più critiche della crisi COVID-19, ma che nel 2022 il traffico aereo aveva iniziato a riprendersi. Per questo il legislatore europeo ha scelto un ritorno graduale alla normalità, con soglie temporanee e deroghe mirate per specifiche crisi, mantenendo però l’obiettivo di evitare vantaggi competitivi sleali per i titolari storici di slot.
Nuove definizioni e soggetti interessati
Per il periodo 30 ottobre 2022-28 ottobre 2023 la definizione di "nuovo concorrente" resta ampia, così da favorire l’ingresso e l’espansione di un maggior numero di vettori. La definizione di "vettore aereo" viene inoltre precisata: include le imprese titolari di licenza valida entro le scadenze ordinarie, ma anche gli operatori dell’aviazione d’affari quando operano secondo orari prestabiliti e, per alcune disposizioni, tutti gli operatori di aeromobili civili. Ciò amplia la platea dei soggetti rilevanti ai fini dell’assegnazione, dell’utilizzo e della tutela degli slot.
Regole di utilizzo degli slot e mantenimento del diritto alla serie
Il cuore dell’intervento riguarda il mantenimento del diritto alla medesima serie di bande orarie nella stagione corrispondente successiva. Per il periodo 30 ottobre 2022-25 marzo 2023, l’articolo 10 bis, paragrafo 3, prevede che il vettore conservi il diritto alla serie se ha operato, con autorizzazione del coordinatore, almeno il 75 % del tempo della serie assegnata. Inoltre, la Commissione riceve il potere di ridurre con atti delegati i valori percentuali applicabili, entro un intervallo tra 0 % e 70 %, qualora i dati Eurocontrol mostrino un calo del traffico al di sotto dell’80 % dei livelli 2019 per due settimane consecutive e la riduzione sia presumibilmente destinata a continuare.
La Commissione, nell’adottare tali atti, deve considerare i dati Eurocontrol, gli indicatori di domanda passeggeri e merci, le misure pubbliche anti-crisi, le deviazioni forzate dovute a chiusure di spazio aereo o divieti di sorvolo e i dati sanitari di CDC e OMS. È espressamente previsto che la Commissione si adoperi per adottare gli atti delegati prima dell’inizio della stagione di traffico, così da consentire una programmazione affidabile delle operazioni.
Alleggerimento per la crisi ucraina e per altre restrizioni pubbliche
Il regolamento amplia le ipotesi di mancato utilizzo giustificato degli slot. Per le rotte tra Unione e Ucraina, il coordinatore deve considerare giustificato il non utilizzo per la durata della chiusura dello spazio aereo o dell’aeroporto, se successiva, più ulteriori 16 settimane. Più in generale, per il periodo temporaneo, il mancato utilizzo può essere giustificato anche da restrizioni adottate dalle autorità pubbliche per situazioni epidemiologiche gravi, calamità naturali o disordini politici, quando incidano significativamente sulla domanda o sulla possibilità di viaggiare.
Le ipotesi tipizzate includono, tra le altre, chiusura di frontiere, aeroporti o spazio aereo; forti restrizioni ai viaggi basate su nazionalità o residenza; quarantene o limitazioni alla mobilità; chiusura di servizi essenziali; limitazioni di passeggeri e frequenze; ostacoli agli equipaggi. L’effetto della giustificazione si estende per il periodo di applicazione della restrizione e fino a sei settimane ulteriori, con una disciplina speciale se la restrizione cessa poco prima della fine della stagione. La disposizione si applica solo alle rotte già servite prima della pubblicazione della restrizione e cessa se il vettore passa a una rotta non interessata.
Applicazione generalizzata e coordinamento tra aeroporti
In presenza di restrizioni applicate da una maggioranza di Stati membri che rappresenti almeno il 50 % della popolazione dell’Unione, i coordinatori possono, sulla base di una decisione unanime dei coordinatori degli aeroporti coordinati e previa comunicazione alla Commissione e agli Stati membri, estendere la giustificazione del mancato utilizzo a tutte le bande orarie detenute in tali aeroporti. La misura opera per la durata delle restrizioni e fino a sei settimane aggiuntive, ma solo se le restrizioni incidono su un numero significativo di rotte e rendono in larga misura non redditizio il traffico aereo o creano disparità di condizioni.
Per garantire una applicazione uniforme, i coordinatori devono scambiarsi regolarmente le migliori pratiche e pubblicare/aggiornare l’elenco delle destinazioni cui si applicano le eccezioni. La Commissione può inoltre esaminare, su richiesta degli Stati membri o di propria iniziativa, il modo in cui i coordinatori applicano le eccezioni.
Esclusione dei vettori sottoposti a sanzioni o divieti operativi
Il regolamento chiarisce che i vettori aerei soggetti a misure restrittive ai sensi dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE, comprese quelle già in vigore al 26 ottobre 2022, e quelli inseriti negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 474/2006, non possono invocare le giustificazioni per il mancato utilizzo degli slot. Tuttavia, se sono autorizzati a operare aeromobili wet-leased da un vettore non colpito da tali misure e non soggetto a divieto operativo, possono comunque fare valere la giustificazione, a condizione che siano rispettate le norme di sicurezza applicabili nell’Unione.
Gestione delle bande non utilizzate, revoca e pool
Durante i periodi di alleggerimento, i vettori devono mettere a disposizione del coordinatore le bande che non intendono utilizzare almeno tre settimane prima della data prevista, così da consentire la riassegnazione ad altri vettori. Se il vettore non mette a disposizione più di tre bande in una serie, il diritto alla serie nella stagione successiva è subordinato a condizioni più rigorose di utilizzo. In caso di cessazione delle attività in un aeroporto, il coordinatore revoca la serie e la trasferisce al pool; analoga revoca è prevista nel periodo temporaneo per i vettori che, a causa di sanzioni o divieti operativi, non siano in grado di operare una parte sostanziale della stagione.
Reclami, mediazione e ruolo dei coordinatori
Le controversie sull’applicazione delle principali disposizioni del regolamento, inclusi gli articoli 7, 8, 8 bis, 10, 10 bis e 14, sono devolute al comitato di coordinamento. Il comitato deve esaminare il reclamo entro un mese e, se possibile, proporre una soluzione al coordinatore. Se la soluzione non è possibile, lo Stato membro competente può attivare entro due mesi ulteriori una mediazione da parte di un’organizzazione rappresentativa dei vettori aerei o degli aeroporti, oppure di una terza parte.
Delega alla Commissione e clausole di urgenza
La Commissione riceve poteri delegati fino al 28 ottobre 2023 per adeguare i valori percentuali del tasso minimo di utilizzo agli sviluppi del traffico e alle crisi in corso. In caso di circostanze urgenti derivanti dal protrarsi della crisi COVID-19, di altre situazioni epidemiologiche o degli effetti della guerra in Ucraina, può applicarsi la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 12 ter. L’intento è assicurare flessibilità regolatoria senza dover ricorrere a una nuova procedura legislativa ogni volta che la situazione di mercato cambia in modo significativo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua struttura conferma che si tratta di un intervento emergenziale, temporalmente circoscritto, che mira a bilanciare resilienza del settore aereo, tutela della concorrenza e uso efficiente della capacità aeroportuale.
Disposizioni principali
Finalità e durata del regime temporaneo
Il regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 per introdurre norme eccezionali e temporanee sugli slot aeroportuali. Le misure si applicano in particolare dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023; alcune regole specifiche operano dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. La ratio è attenuare gli effetti della crisi epidemiologica e della guerra in Ucraina, evitando penalizzazioni automatiche per i vettori aerei che non possano operare le bande orarie per cause non imputabili.
Nuovo concorrente e definizione di vettore aereo
Per il periodo 30 ottobre 2022-28 ottobre 2023 la nozione di "nuovo concorrente" è mantenuta in una formulazione ampia. La definizione di "vettore aereo" è precisata includendo anche gli operatori dell’aviazione d’affari quando operano secondo orari prestabiliti, e, per gli articoli 7 e 14, tutti gli operatori di aeromobili civili.
Assegnazione prioritaria di serie di bande orarie restituite al pool
È previsto che, nel periodo temporaneo, una serie di bande orarie restituita al pool alla fine della stagione di traffico sia assegnata, su richiesta e subordinatamente alla capacità disponibile, per la successiva stagione corrispondente al vettore aereo che abbia operato almeno cinque bande della serie in questione, in relazione all’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 7.
Poteri del coordinatore sulla collocazione o annullamento degli slot
Nei periodi in cui si applicano i parametri di coordinamento relativi alla COVID-19, il coordinatore può, sentito il vettore interessato, modificare la collocazione oraria delle bande richieste o assegnate nel periodo 30 ottobre 2022-28 ottobre 2023, oppure annullarle, tenendo conto delle regole e linee direttrici previste dal regolamento.
Eccezioni di non utilizzo giustificato e crisi Ucraina
L’articolo 10 è riscritto per ampliare e chiarire le ipotesi di mancato utilizzo giustificato delle bande orarie. In particolare, per le rotte tra l’Unione e l’Ucraina, il mancato utilizzo può essere giustificato per la durata della chiusura dello spazio aereo o dell’aeroporto, se posteriore, più un ulteriore periodo di 16 settimane, con comunicazione alla Commissione delle date di inizio e fine di tale periodo.
Restrizioni pubbliche per motivi sanitari, calamità naturali o disordini politici
Per il periodo 30 ottobre 2022-28 ottobre 2023 il mancato utilizzo di una banda oraria può essere giustificato anche da restrizioni introdotte da autorità pubbliche per una situazione epidemiologica grave, una calamità naturale o disordini politici all’origine o alla destinazione della rotta, se tali restrizioni incidono in modo significativo su possibilità o domanda di viaggio. Sono elencate diverse casistiche: chiusura di frontiere, aeroporti o spazio aereo; severe limitazioni ai viaggi dei passeggeri; restrizioni agli spostamenti o quarantene; chiusura di servizi essenziali; limiti a passeggeri o frequenze; limitazioni agli equipaggi. L’effetto si estende per il periodo di restrizione e fino a sei settimane aggiuntive, con condizioni specifiche se la restrizione termina a meno di sei settimane dalla fine della stagione. La disposizione vale solo per rotte già servite prima della pubblicazione delle restrizioni e cessa se il vettore passa a una rotta non interessata.
Applicazione generalizzata delle eccezioni su decisione unanime
Quando una maggioranza di Stati membri che rappresenti almeno il 50 % della popolazione dell’Unione applica restrizioni con impatto rilevante sul traffico e che determinino le situazioni descritte, i coordinatori, sulla base di una decisione unanime di tutti i coordinatori degli aeroporti coordinati e previa notifica alla Commissione e agli Stati membri, possono applicare la giustificazione del mancato utilizzo a tutte le bande orarie detenute in tali aeroporti per la durata delle restrizioni e fino a sei settimane aggiuntive.
Esclusione dei vettori soggetti a misure restrittive o divieti operativi
I vettori aerei soggetti a misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE, comprese quelle in vigore al 26 ottobre 2022, e quelli soggetti a divieto operativo nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 474/2006, non possono invocare le eccezioni di non utilizzo giustificato. È tuttavia prevista una deroga per i casi in cui siano autorizzati a operare mediante wet lease di un vettore non colpito da tali misure e nel rispetto delle norme di sicurezza UE.
Cooperazione tra coordinatori e trasparenza
Sono rafforzati gli scambi di migliori pratiche tra coordinatori per garantire applicazione uniforme in tutta l’Unione. I coordinatori devono pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco delle destinazioni cui si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 4 e 4 bis dell’articolo 10.
Attività di controllo della Commissione
Su richiesta degli Stati membri o di propria iniziativa, la Commissione può esaminare l’applicazione da parte del coordinatore delle eccezioni di non utilizzo giustificato previste per i paragrafi 4 e 4 bis dell’articolo 10.
Regime speciale per l’assegnazione in risposta a situazioni di crisi
L’articolo 10 bis è riformulato. Dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023, ai fini del mantenimento degli slot, se il vettore dimostra di aver operato la serie assegnata, con autorizzazione del coordinatore, per almeno il 75 % del tempo nella stagione di assegnazione, ha diritto alla stessa serie nella stagione corrispondente successiva. Inoltre, se i dati Eurocontrol mostrano che il traffico settimanale è sceso sotto l’80 % dei livelli 2019 per due settimane consecutive per effetto della crisi COVID-19, di altre situazioni epidemiologiche o direttamente della guerra in Ucraina, la Commissione può adottare atti delegati per ridurre il tasso minimo di utilizzo tra 0 % e 70 % per qualsiasi stagione tra il 30 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2023. La Commissione deve considerare dati Eurocontrol, indicatori di domanda, misure delle autorità pubbliche, zone di conflitto e dati CDC/OMS.
Ulteriore delega per le rotte da e per l’Ucraina
Se il ripristino graduale del traffico tra l’Ucraina e l’Unione richiede un tasso di utilizzo inferiore a causa della distruzione delle infrastrutture e dell’impatto sulle condizioni di vita, la Commissione può adottare atti delegati per fissare valori tra 0 % e 70 % per gli slot sulle rotte da o per l’Ucraina per le stagioni comprese tra il 30 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2023, tenendo conto di dati Eurocontrol, della domanda e dei cambi di rotta forzati.
Procedura d’urgenza per gli atti delegati
Qualora l’impatto prolungato della crisi COVID-19, di altre situazioni epidemiologiche o della guerra in Ucraina richieda urgenza, si applica la procedura d’urgenza dell’articolo 12 ter agli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10 bis.
Obbligo di messa a disposizione degli slot non utilizzati
Durante i periodi di alleggerimento, i vettori devono mettere a disposizione del coordinatore, almeno tre settimane prima della data prevista, le bande orarie che non intendono utilizzare, per consentirne la riassegnazione ad altri vettori. Se non mettono a disposizione più di tre bande in una serie, il diritto alla serie successiva è condizionato al fatto di aver operato l’intera serie o di averla operata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4 ter, per almeno l’80 % del tempo, salvo le eccezioni previste per i paragrafi 4 e 4 bis dell’articolo 10.
Reclami e mediazione
I reclami relativi all’applicazione degli articoli 7, 8, 8 bis, 10, 10 bis, paragrafo 7, e 14, paragrafi da 1 a 4 e 6, sono presentati al comitato di coordinamento, che deve esaminarli entro un mese e, se possibile, formulare proposte al coordinatore. Se non si raggiunge una soluzione, lo Stato membro responsabile può chiedere, entro ulteriori due mesi, la mediazione di un’organizzazione rappresentativa dei vettori aerei o degli aeroporti o di una terza parte.
Durata della delega alla Commissione
Il potere della Commissione di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 10 bis è conferito fino al 28 ottobre 2023.
Revoca e trasferimento al pool per mancato utilizzo o cessazione dell’attività
L’articolo 14, paragrafo 6, è modificato per consentire la revoca della serie di bande orarie al vettore che non raggiunga l’80 % di utilizzo o che non utilizzi gli slot dopo il 20 % del periodo di validità della serie, con conferimento al pool dopo audizione del vettore. Nel periodo 30 ottobre 2022-28 ottobre 2023 il coordinatore revoca e conferisce al pool anche gli slot del vettore che abbia cessato le attività nell’aeroporto o, se soggetto a misure restrittive o a divieto operativo UE, non sia in grado di operare le bande per una parte sostanziale della stagione. È mantenuta una deroga per il wet lease da vettore non colpito da misure restrittive e non soggetto a divieto operativo.
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