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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2037

Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Normativa europea32022R2037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE di recepimento delle misure della NAFO, introducendo nuovi obblighi di ispezione, notifica e controllo per specifiche attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale. Le modifiche riguardano soprattutto il contingente "altri", l’ispezione in porto degli sbarchi di merluzzo bianco nella divisione 3M e di ippoglosso nero, nonché il rafforzamento delle misure di monitoraggio e delle sanzioni. Inoltre, la Commissione viene delegata ad adottare atti futuri per recepire rapidamente eventuali ulteriori modifiche NAFO su ippoglosso nero e merluzzo bianco 3M.

Modifica il regolamento (UE) 2019/833 per recepire nel diritto dell’Unione nuove misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, in particolare su contingenti, ispezioni in porto, controlli e sanzioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci e agli operatori dell’Unione che operano nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), nonché agli Stati membri per gli adempimenti di controllo, ispezione, comunicazione e sanzione previsti dal regolamento modificato. Incide in particolare sulle attività di pesca, sbarco, trasbordo e ispezione relative ad alcune specie e stock, tra cui merluzzo bianco nella divisione 3M e ippoglosso nero. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore; le norme oggetto di modifica si inseriscono nel quadro del regolamento (UE) 2019/833, già modificato dal regolamento (UE) 2021/1231.

Modifica del regolamento (UE) 2019/833 sulle misure NAFO

Il regolamento interviene sul quadro unionale che recepisce le misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO). La finalità è allineare il diritto dell’Unione alle decisioni vincolanti adottate dalla NAFO nel settembre 2021, con particolare attenzione a controlli, ispezioni in porto, obblighi di notifica e regime sanzionatorio.

Contesto e finalità

Il considerando ricorda che il regolamento (UE) 2019/833 era già stato adottato per recepire nel diritto dell’Unione le CEM della NAFO, ed era stato poi modificato dal regolamento (UE) 2021/1231 per incorporare le decisioni delle riunioni annuali del 2019 e del 2020. Le nuove decisioni NAFO, divenute vincolanti dal 2 dicembre 2021, riguardano in particolare la detenzione a bordo delle catture del contingente "altri", le ispezioni in porto per merluzzo bianco nella divisione 3M e ippoglosso nero, oltre a misure rafforzate di monitoraggio, infrazioni e applicazione.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono sui pescherecci dell’Unione che operano nella zona di regolamentazione NAFO e sugli Stati membri, chiamati ad assicurare controlli, ispezioni, comunicazioni e sanzioni conformi alle nuove CEM. Il regolamento non istituisce un nuovo sistema autonomo, ma aggiorna il regolamento (UE) 2019/833 per renderlo coerente con le regole NAFO più recenti.

Contingente "altri" e limiti di detenzione

All’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), viene sostituita la disciplina della quantità detenibile a bordo quando vige una moratoria o il contingente "altri" per lo stock è esaurito. In tali casi, per le parti contraenti che abbiano notificato l’utilizzo del contingente "altri" ai sensi dell’articolo 6, il limite è fissato a 1 250 kg oppure al 5 %, prendendo il valore più elevato.

Ispezioni in porto: merluzzo bianco nella divisione 3M

L’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), rafforza il controllo portuale imponendo agli Stati membri di ispezionare almeno il 50 % degli sbarchi o dei trasbordi di catture di merluzzo bianco nella divisione 3M. L’esito dell’ispezione deve essere formalizzato in un rapporto nel formato previsto dall’allegato IV.C delle CEM, da trasmettere al segretario esecutivo della NAFO, con copia alla Commissione e all’EFCA, entro 12 giorni lavorativi dall’ispezione. Il rapporto deve descrivere eventuali infrazioni rilevate e contenere tutte le informazioni pertinenti sulle infrazioni constatate in mare durante la bordata del peschereccio ispezionato.

Ispezioni in porto: ippoglosso nero

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), prevede l’ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei porti degli Stati membri quando la quantità a bordo supera, alternativamente, il 5 % del totale delle catture o 2 500 kg. Anche in questo caso è richiesto un rapporto di ispezione nel formato dell’allegato IV.C delle CEM, da inviare al segretario esecutivo della NAFO, con copia alla Commissione e all’EFCA, entro 14 giorni lavorativi. Il rapporto deve indicare in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate in porto e includere le informazioni disponibili sulle infrazioni constatate in mare durante la bordata.

Obblighi di comunicazione degli Stati membri

L’articolo 29, paragrafo 1, stabilisce che entro il 1° novembre di ogni anno ciascuno Stato membro debba trasmettere all’EFCA, con copia alla Commissione, le informazioni sui punti di contatto per la notifica immediata delle infrazioni nella zona di regolamentazione, nonché i nominativi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e i dati identificativi delle piattaforme di ispezione assegnate al programma. Le variazioni dei recapiti vanno comunicate almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore; le modifiche ai dati di ispettori e piattaforme devono essere comunicate, per quanto possibile, con almeno 60 giorni di anticipo.

Infrazioni e sanzioni

L’articolo 35, paragrafo 1, lettera g), chiarisce che costituisce infrazione anche la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie aventi distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l’uso di griglie di selezione, in violazione degli articoli 13 o 14. L’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), richiede che le sanzioni siano sufficientemente severe da garantire il rispetto effettivo delle norme, dissuadere ulteriori violazioni e privare i responsabili dei vantaggi ottenuti. Il paragrafo 2 viene integrato con misure di controllo più incisive, come l’aumento della frequenza delle dichiarazioni, l’aggiunta di dati da segnalare, l’invio di osservatori o ispettori a bordo e l’installazione di sistemi di controllo elettronico a distanza conformi alle specifiche tecniche applicabili.

Punti di contatto per richieste e conferme

L’articolo 40, paragrafo 3, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i recapiti dell’autorità competente che funge da punto di contatto per ricevere le richieste ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 5, e per inviare le conferme ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 6. La Commissione trasmette poi tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO.

Atti delegati della Commissione

L’articolo 50, paragrafo 2, è modificato per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati su specifiche materie. In particolare, tali atti potranno disciplinare le procedure per le navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell’ippoglosso nero, con riferimento al contenuto delle notifiche, alle condizioni di avvio delle attività di pesca e alle regole di sbarco e ispezione. È inoltre prevista la possibilità di adottare atti delegati sulle misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del contingente "altri"

L’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), è sostituito prevedendo che, quando è in vigore una moratoria o il contingente "altri" per lo stock è stato pienamente utilizzato, la quantità detenibile a bordo è pari a 1 250 kg o al 5 %, a seconda di quale valore sia superiore, per le parti contraenti che abbiano notificato l’utilizzo del contingente "altri" ai sensi dell’articolo 6.

Ispezioni in porto per il merluzzo bianco nella divisione 3M

L’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), impone agli Stati membri di ispezionare nei propri porti almeno il 50 % degli sbarchi o trasbordi di catture di merluzzo bianco nella divisione 3M. È richiesto un rapporto di ispezione nel formato dell’allegato IV.C delle CEM, da trasmettere al segretario esecutivo della NAFO, con copia alla Commissione e all’EFCA, entro 12 giorni lavorativi dall’ispezione.

Ispezioni in porto per l’ippoglosso nero

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), prevede l’ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei porti degli Stati membri quando la quantità a bordo supera, alternativamente, il 5 % del totale delle catture o 2 500 kg. Il relativo rapporto di ispezione va inviato al segretario esecutivo della NAFO, con copia alla Commissione e all’EFCA, entro 14 giorni lavorativi.

Obblighi di comunicazione e punti di contatto

L’articolo 29, paragrafo 1, stabilisce che entro il 1° novembre di ogni anno ciascuno Stato membro comunichi all’EFCA, con copia alla Commissione, i recapiti dell’autorità competente quale punto di contatto per la notifica immediata delle infrazioni nella zona di regolamentazione, nonché i nomi degli ispettori e ispettori tirocinanti e i dati delle piattaforme di ispezione assegnate. Le modifiche ai recapiti devono essere comunicate almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore; le modifiche alle informazioni sugli ispettori e sulle piattaforme, nella misura del possibile, con almeno 60 giorni di anticipo.

Definizione di infrazione relativa agli attrezzi di pesca

L’articolo 35, paragrafo 1, lettera g), è sostituito per ricomprendere tra le infrazioni la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l’uso di griglie di selezione, in violazione degli articoli 13 o 14.

Sanzioni e misure correttive

L’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), richiede che le sanzioni siano adeguatamente severe per garantire l’effettivo rispetto delle norme, fungere da deterrente e privare i responsabili dei benefici ottenuti. Il paragrafo 2 è integrato con misure quali il rafforzamento degli obblighi di dichiarazione e l’incremento dei requisiti di monitoraggio, inclusi osservatori o ispettori a bordo e sistemi di controllo elettronico a distanza conformi alle specifiche tecniche applicabili.

Punti di contatto per richieste e conferme

L’articolo 40, paragrafo 3, dispone che lo Stato membro comunichi alla Commissione i recapiti dell’autorità competente che funge da punto di contatto per ricevere le richieste ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 5, e inviare le conferme ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 6; la Commissione trasmette poi tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO.

Atti delegati su ippoglosso nero e merluzzo bianco 3M

L’articolo 50, paragrafo 2, è integrato per consentire alla Commissione di adottare atti delegati sulle procedure relative alle navi con oltre 50 tonnellate di catture a bordo che entrano nella zona di regolamentazione per la pesca dell’ippoglosso nero, incluse notifiche, condizioni di avvio delle attività di pesca e disposizioni di sbarco e ispezione. È inoltre aggiunta la lettera l) per le misure di controllo del merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all’articolo 9 bis.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse marinecontrolli e ispezionisanzioni amministrativediritto dell'unione europea

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