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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2040

Regolamento (UE) 2022/2040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento (CE) n. 805/2004 al sistema delle competenze delegate introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare, sostituisce il riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo con una delega alla Commissione per modificare gli allegati e aggiornare i modelli di certificato. Vengono inoltre disciplinati durata della delega, revoca, consultazione degli esperti, notifica e controllo da parte di Parlamento e Consiglio, oltre alla salvaguardia delle procedure già avviate.

Modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per sostituire il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo con una delega di poteri alla Commissione ex articolo 290 TFUE per aggiornare i modelli di certificato negli allegati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ai fini dell’aggiornamento dei modelli di certificato contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004, relativo al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Non si applica alla Danimarca, che non partecipa né è vincolata né soggetta all’applicazione del regolamento; l’Irlanda ha invece notificato la volontà di partecipare. Restano impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere ai sensi dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Modifica del regolamento (CE) n. 805/2004 per l’allineamento all’articolo 290 TFUE

Il regolamento interviene sul quadro del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, aggiornando il regolamento (CE) n. 805/2004 al sistema delle competenze delegate introdotto dal trattato di Lisbona. La finalità è sostituire il precedente richiamo alla procedura di regolamentazione con controllo con un potere delegato della Commissione, in linea con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Contesto e ratio dell’intervento

I considerando evidenziano che gli atti legislativi anteriori a Lisbona attribuivano alla Commissione competenze esercitate mediante la procedura di regolamentazione con controllo dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Poiché il potere di modificare i modelli di certificato negli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 rientra nei presupposti dell’articolo 290 TFUE, il legislatore dell’Unione ne dispone l’allineamento al nuovo regime degli atti delegati.

Modifica dell’articolo 31: potere di adottare atti delegati

L’articolo 31 è sostituito per attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi del nuovo articolo 31 bis, al solo fine di modificare gli allegati del regolamento e aggiornare i modelli di certificato. La modifica è circoscritta agli allegati, quindi non incide sulla struttura sostanziale del regolamento sul titolo esecutivo europeo.

Nuovo articolo 31 bis: durata, controllo e revoca della delega

Il nuovo articolo 31 bis disciplina in modo puntuale l’esercizio della delega:

  • la delega dura cinque anni a decorrere dal 26 ottobre 2022;
  • la Commissione deve trasmettere una relazione sulla delega almeno nove mesi prima della scadenza;
  • la delega si rinnova tacitamente per periodi di uguale durata, salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio entro tre mesi prima della scadenza;
  • Parlamento europeo e Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento;
  • la revoca produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o da una data successiva indicata nella decisione stessa;
  • la revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

Procedura di adozione degli atti delegati

Prima di adottare l’atto delegato, la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro, in conformità ai principi dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Una volta adottato, l’atto deve essere notificato contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio. L’atto entra in vigore solo se nessuno dei due colegislatori formula obiezioni entro due mesi dalla notifica; tale termine può essere prorogato di ulteriori due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Abrogazione dell’articolo 32

L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 805/2004 viene soppresso, in coerenza con il nuovo assetto della delega alla Commissione.

Disposizioni transitorie e partecipazione degli Stati membri

Il regolamento salva le procedure già in corso nelle quali il comitato competente abbia espresso il proprio parere ai sensi dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore. Quanto alla partecipazione degli Stati membri, l’Irlanda ha notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento, mentre la Danimarca non partecipa ed è esclusa da vincolo e applicazione in base al protocollo n. 22.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri vincolati, secondo i trattati.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 805/2004

L'articolo 31 è sostituito per attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 31 bis, al fine di modificare gli allegati e aggiornare i modelli di certificato.

Nuovo articolo 31 bis: esercizio della delega

La delega è conferita alla Commissione per cinque anni a decorrere dal 26 ottobre 2022. La Commissione deve presentare una relazione sulla delega almeno nove mesi prima della scadenza; la delega si proroga tacitamente per periodi di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi dalla scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento da Parlamento o Consiglio; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza pregiudicare gli atti delegati già in vigore. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta esperti designati dagli Stati membri; l'atto va notificato contemporaneamente a Parlamento e Consiglio e entra in vigore solo se entro due mesi non sono formulate obiezioni, termine prorogabile di due mesi su iniziativa di Parlamento o Consiglio.

Soppressione dell'articolo 32

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 805/2004 è abrogato.

Salvaguardia delle procedure in corso

Il regolamento non incide sulle procedure in corso nelle quali un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civilediritto processuale civileatti delegatititolo esecutivo europeo

Testo integrale

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