Cassazione Civile, Ordinanza n. 03052/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Un gestore di tabaccheria aveva convenuto in giudizio la società concessionaria del servizio di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, deducendo la nullità della clausola contrattuale che gli imponeva un canone mensile per il "punto vendita fisico". Sosteneva che i servizi indicati come corrispettivo del canone erano in realtà già dovuti dalla concessionaria verso l’amministrazione concedente e già remunerati da quest’ultima, oppure consistevano in obblighi facoltativi o in una esclusiva territoriale solo apparente perché liberamente derogabile dalla società. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando nulla la clausola e condannando la società alla restituzione dell’80% dei canoni, escludendo però l’abuso di posizione dominante. La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibili per novità varie difese della società ex art. 345 c.p.c., aveva confermato la nullità della clausola del canone per difetto di causa e per condizione meramente potestativa dell’esclusiva, aveva ritenuto non giustificati i servizi tecnici e commerciali perché duplicativi della concessione a monte, e aveva escluso l’abuso di posizione dominante. In Cassazione la società ricorrente ha censurato soprattutto: l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere dichiarato nuove questioni che, a suo dire, erano mere questioni di diritto (qualificazione della concessione come contratto a favore di terzi, rapporto tra contratto a monte e contratto a valle, qualificazione dei rimedi); la nullità della clausola di esclusiva come condizione meramente potestativa; la mancata considerazione di altri corrispettivi contrattuali; e, sul piano incidentale, il gestore ha contestato l’esclusione dell’abuso di posizione dominante, denunciando un errato mercato rilevante, oltre a lamentare omessa pronuncia sui servizi assicurativi e l’illegittimità della relativa pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale della società, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di questioni che erano invece questioni di puro diritto, prospettabili anche per la prima volta in appello quando non richiedano nuovi accertamenti di fatto. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale del gestore, affermando che la Corte d’appello aveva errato nella delimitazione del mercato rilevante ai fini dell’abuso di posizione dominante, perché aveva trascurato il criterio della sostituibilità del servizio e aveva fatto leva sull’accessibilità al servizio invece che sui criteri giuridici corretti. È stato altresì accolto il secondo motivo incidentale limitatamente alla censura di omessa pronuncia sui servizi assicurativi, mentre è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata la doglianza relativa alla pretesa illiceità del servizio assicurativo. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il giudizio è stato cassato con rinvio, con spese rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il divieto di domande o eccezioni nuove in appello non impedisce la prospettazione di nuove questioni di puro diritto, né una diversa qualificazione o interpretazione del contratto, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
art. 1411 c.c.
Richiamato solo per escludere che la qualificazione della concessione come contratto a favore di terzi fosse questione preclusa in appello; la sua individuazione è stata considerata questione di puro diritto.
art. 1418 c.c.
Invocato dalla parte attrice per sostenere la nullità della clausola del canone per difetto di causa.
art. 3 l. 287/1990
Richiamato come norma sulla nullità/illiceità della clausola asseritamente frutto di abuso di posizione dominante.
art. 102 TFUE
Richiamato insieme all’art. 3 l. 287/1990 per valutare l’abuso di posizione dominante e la corretta individuazione del mercato rilevante.
art. 1355 c.c.
Richiamato per valutare la validità della clausola di esclusiva territoriale subordinata a una facoltà unilaterale della società.
art. 1362 c.c.
Richiamato in relazione all’interpretazione delle clausole contrattuali e al rapporto tra convenzione a monte e contratto a valle.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione fondata su ragioni non previamente sottoposte al contraddittorio.
art. 132 c.p.c.
Invocato per lamentare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel contesto della critica all’interesse ad agire o impugnare una clausola contrattuale.
art. 1226 c.c.
Richiamato per contestare l’uso dell’equità nella quantificazione di un credito restitutorio.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per l’onere di specificità del ricorso incidentale, ritenuto non assolto in relazione alla censura sulla nullità dei contratti assicurativi.
art. 167 cod. ass.
Richiamato per escludere la nullità del contratto di assicurazione in caso di intermediazione abusiva, essendo la nullità prevista solo per la stipula con impresa non autorizzata.
art. 1891 c.c.
Richiamato per chiarire il ruolo del soggetto che stipula una polizza per conto altrui.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato nel contesto della decisione camerale e del deposito della motivazione nel termine previsto.
Massime di principio
- In appello possono essere introdotte anche per la prima volta questioni di puro diritto, comprese la diversa qualificazione giuridica del contratto e la sua interpretazione, quando non sia necessario procedere a nuovi accertamenti fattuali.
- Il divieto di nova ex art. 345 c.p.c. non opera per le deduzioni che costituiscono sviluppo logico della ratio decidendi di primo grado e che presuppongono i medesimi fatti già accertati.
- Ai fini dell’abuso di posizione dominante, la delimitazione del mercato rilevante deve seguire criteri giuridicamente corretti, in particolare la sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta, le pressioni concorrenziali, l’area geografica e la struttura del mercato; non è sufficiente fare leva sulla mera accessibilità del servizio.
- L’eventuale esistenza di un monopolio o di una concessione non esonera automaticamente dal divieto di abuso di posizione dominante; l’esenzione per i concessionari pubblici è limitata ai casi in cui il rispetto del divieto osti all’adempimento dei compiti pubblici affidati.
- La valutazione della nullità di una clausola per difetto di causa o per condizione meramente potestativa richiede di verificare la reale utilità economico-giuridica della prestazione promessa, ma la critica in sede di legittimità deve confrontarsi con la qualificazione giuridica data dal giudice di merito.
- Quando un motivo di appello incidentale è articolato in più censure autonome, il giudice deve pronunciarsi su ciascuna di esse; l’omessa decisione su una delle censure integra vizio denunciabile in cassazione.
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