Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26586/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 4/07/2019 al 16/04/2020 e agli arresti domiciliari sino al 22/06/2020 nell'ambito di un procedimento inizialmente per gli artt. 110, 81, 610 e 416‑bis.1 c.p., poi riqualificato in art. 581 c.p. e conclusosi con sentenza irrevocabile di non doversi procedere per mancanza di querela. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente colpa grave ostativa alla riparazione (comportamento idoneo a creare l'apparenza di condotta coartante e contiguità familiare/ambientale con soggetti legati alla criminalità organizzata). Il ricorrente censura il rigetto per violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la riqualificazione in un reato con pena edittale inferiore escludeva a priori l'applicabilità della custodia cautelare e che l'eventuale errore è dipeso dall'organo giudicante che emise la misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la motivazione della Corte d'appello. Ha qualificato la vicenda come ipotesi di 'ingiustizia formale' (la misura è risultata emessa o mantenuta senza le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.) e ha richiamato i principi delle Sez. U (D'Ambrosio) secondo cui il giudice della riparazione deve verificare se l'assenza delle condizioni fosse affermata sulla base di elementi emersi successivamente alla misura o fosse già conoscibile al momento dell'adozione. Se il giudice della cautela avrebbe potuto obiettivamente negare o revocare la misura con gli elementi a sua disposizione, la condotta dell'indagato non può costituire causa ostativa. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame, demandando ad essa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.

    Riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il comma 1 per l'ingiustizia sostanziale (proscioglimento/conseguenze definitive) subordinata all'assenza di condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto; il comma 2 estende il diritto anche all'ipotesi di ingiustizia formale quando sia accertato irrevocabilmente che la misura è stata emessa o mantenuta in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce le condizioni di applicabilità delle misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza ecc.); la loro assenza è elemento cruciale per configurare l'ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Collega l'applicabilità delle misure cautelari al 'titolo del reato' e alla pena edittale: reati con pena edittale inferiore al limite previsto non consentono l'applicazione di misure detentive; una derubricazione che riduca la pena al di sotto di quel limite può determinare l'illegittimità della misura.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma originariamente contestata (violenza o minaccia) che, se gravata dall'aggravante 416‑bis.1, era stata considerata nella fase cautelare; la successiva riqualificazione ha inciso sulla valutazione dell'applicabilità della cautela.

  • art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.

    art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante relativa al metodo mafioso; rileva nel computo della pena ma non necessariamente rende automaticamente legittima la custodia cautelare se la tipizzazione del fatto non consente il limite edittale richiesto dall'art. 280 c.p.p.

  • art. 581 cod. pen.

    Reato di percosse con pena edittale inferiore; la riqualificazione dei fatti in questa fattispecie ha comportato che la misura cautelare detentiva non fosse applicabile alla luce dell'art. 280 c.p.p., costituendo elemento per configurare l'ingiustizia formale.

  • art. 278 cod. proc. pen.

    Rilevato nel testo in relazione al computo della pena massima ai fini della valutazione della misura; riferito all'incidenza dell'aggravante sul calcolo della pena edittale

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio

    Principio guida: per riconoscere la riparazione in caso di ingiustizia formale il giudice deve accertare non solo la decisione definitiva che la misura era illegittima, ma anche se tale illegittimità fosse riconoscibile nel momento in cui il giudice delle indagini preliminari adottò la misura; se fosse riconoscibile allora l'indagato non può essere ritenuto causa efficiente della misura stessa.

  • Giurisprudenza di supporto (es. Bosio, Gennusa, Borselli, Calabrese, Larosa)

    Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021 (Bosio); Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014 (Gennusa); Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011 (Borselli); Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011 (Calabrese); Sez. 4, n. 36907 del 05/06/2007 (Larosa)

    Serie di pronunce che hanno applicato il principio per cui la derubricazione in sede di merito verso reati con pena edittale inferiore può giustificare il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, a condizione di valutare se l'illegittimità fosse prevedibile al tempo della misura.

Massime di principio

  • La riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. può spettare anche in caso di 'ingiustizia formale' quando la misura è stata emessa o mantenuta in assenza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; non è necessario che l'imputato sia stato prosciolto in senso sostanziale.
  • Il giudice della riparazione deve confrontare il quadro probatorio disponibile al momento dell'adozione della misura con quello che ha determinato la derubricazione in sede di merito: se l'assenza delle condizioni era già riconoscibile al tempo della cautela, la responsabilità dell'adozione della misura non può essere fatta gravare sull'indagato.
  • La circostanza che il reato sia poi stato riqualificato in una fattispecie con pena edittale inferiore (che esclude l'applicabilità di misure detentive) costituisce elemento forte a favore della configurazione di ingiustizia formale e della conseguente riparazione, salvo che sussista condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato effettivamente causativa della misura.
  • La mera contiguità familiare o ambientale con soggetti legati alla criminalità organizzata non è di per sé sufficiente a dimostrare la colpa grave ostativa; occorre valutare se l'indagato abbia posto in essere comportamenti idonei a creare l'apparenza di condotte coartanti o comunque abbia dolosamente o gravemente colposamente causato la misura.
  • In situazioni analoghe il giudice dovrà sempre accertare tempestivamente quali elementi erano conoscibili dal giudice della cautela e motivare esplicitamente il confronto tra il compendio probatorio disponibile al momento della misura e quello emerso successivamente in sede di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.