Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/12/2016 n. 1203 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO-Reclamo o mediazione- Omissione- Improcedibilità-Sussite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 10.211,72 relativa all'IRPEF dovuta per redditi soggetti a tassazione separata dell'anno 2010, sostenendo: l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità senza rinvio per consentire la mediazione; di avere conosciuto la cartella soltanto tramite atti di pignoramento presso terzi notificati nel marzo 2015; e l'illegittimità della notificazione della cartella perché eseguita da un incaricato di Equitalia non qualificato come pubblico ufficiale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto corretta l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione preventiva del reclamo-mediazione, obbligatorio per controversie di valore non superiore a 20.000 euro anche quando si impugna una cartella dell'agente della riscossione contestando sia l'attività dell'Agenzia delle Entrate sia quella di Equitalia. Il contribuente avrebbe dovuto attendere il decorso del termine di 90 giorni prima di costituirsi in giudizio. In ogni caso, il ricorso era tardivo: l'avviso bonario risultava notificato per compiuta giacenza il 12 novembre 2013 e la cartella il 2 agosto 2014, mentre il ricorso era stato presentato il 21 maggio 2015, oltre il termine di 60 giorni. È stata ritenuta valida anche la notifica della cartella presso la casa comunale, eseguita dal messo notificatore legittimamente nominato. L'appellante è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.428,00, oltre al pagamento di un ulteriore contributo unificato di pari importo rispetto a quello già versato.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992

    "Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo"; "il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni"

    Per le controversie entro la soglia prevista, il reclamo-mediazione è una condizione preliminare di procedibilità. L'obbligo opera anche se l'atto impugnato è una cartella dell'agente della riscossione e il contribuente contesta congiuntamente l'attività dell'Agenzia delle Entrate e quella dell'agente della riscossione.

  • Art. 21 D.Lgs. n. 546/1992

    "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo."

    Il termine ordinario per impugnare l'atto tributario decorre dalla sua notificazione valida, non necessariamente dalla conoscenza effettiva acquisita in occasione di successive procedure esecutive.

  • Art. 140 c.p.c.

    La notifica mediante deposito presso la casa comunale, accompagnata dagli adempimenti previsti, può perfezionarsi anche quando il destinatario non ritira l'atto, purché siano rispettate le formalità di legge.

  • Art. 26, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 e art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Le disposizioni disciplinano le modalità di notificazione della cartella di pagamento e degli atti tributari, comprese le ipotesi di deposito presso la casa comunale e di compiuta giacenza.

  • Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    "Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede [...] alla liquidazione delle imposte [...] dovute [...] in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta."

    L'Agenzia delle Entrate può liquidare automaticamente le imposte risultanti dalle dichiarazioni, comprese quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata.

  • Art. 1, comma 412, L. n. 311/2004

    Impone all'Agenzia delle Entrate di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, con richiesta di pagamento entro il termine previsto.

  • Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997

    In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta liquidata, è applicabile la sanzione per omesso o tardivo versamento, indicata nella decisione nella misura del 30%.

  • Art. 20 D.P.R. n. 602/1973

    Prevede gli interessi applicabili sulle somme iscritte a ruolo per ritardata iscrizione.

  • Art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Stabilisce i termini entro i quali il concessionario deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, anche per somme derivanti dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie di valore entro la soglia prevista dalla legge, il reclamo-mediazione deve essere presentato prima del ricorso; l'omissione comporta l'improcedibilità e non può essere neutralizzata dalla sola contestazione dell'atto dell'agente della riscossione.
  • Quando un atto tributario è notificato validamente per compiuta giacenza o mediante deposito presso la casa comunale, il termine per impugnarlo decorre dalla notificazione perfezionata secondo legge, anche se il destinatario dichiara di averlo conosciuto soltanto in seguito.
  • La notifica di una cartella di pagamento è autonoma e può far decorrere il termine per impugnare sia la cartella sia il ruolo; gli atti esecutivi successivi, come il pignoramento, non riaprono normalmente un termine già scaduto.
  • È essenziale verificare tempestivamente la regolarità formale della notifica e rispettare il termine di 60 giorni, oltre alla procedura preventiva di reclamo-mediazione quando applicabile.
  • La soccombenza può comportare non solo le spese di giudizio, ma anche il raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.