Sentenza del 15/11/2016 n. 1221 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA -CREDITO - RIMBORSO - INATTIVITA' DELL'AZIENDA - RECUPERO - LIMITI. E' illegittimo il diniego della detrazione dell'IVA sugli acquisti -motivato dal fatto che l'unica operazione attiva della società fosse stataesente da IVA - poiché isoggetti che hanno emesso le fatture in capo alla società, regolarmente daquesta pagate, hanno incassato I'IVA ivi riportata e poi liquidata nellerelative liquidazioni di imposta. Ildisconoscimento della detrazione dell'IVA richiesta a rimborso dalla societàappellata contravviene il diritto fissato dall'art. 19 del DPR 633/72, finendoper gravare la contribuente di un costo che doveva rimanere neutrale. Il fattoche l'unica operazione effettuata (cessione di azioni di società partecipata)fosse esente da IVA non può in alcun modo impedire la detrazione dell'IVApagata per le operazioni passive, considerato che le stesse sono daconsiderarsi inerenti rispetto all'oggetto sociale della ditta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto illegittimo. Il disconoscimento della detrazione richiesta a rimborso avrebbe violato il principio di neutralità dell'IVA, gravando la contribuente di un costo definitivo. Il fatto che l'unica operazione attiva fosse esente da IVA non impediva, di per sé, la detrazione dell'IVA sugli acquisti, poiché tali operazioni erano considerate inerenti all'attività e all'oggetto sociale della società.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego della detrazione dell'IVA sugli acquisti, motivato dal fatto che la società era rimasta sostanzialmente inattiva e aveva realizzato come unica operazione attiva la cessione di azioni di una società partecipata, operazione esente da IVA. L'Amministrazione riteneva quindi non detraibile l'IVA assolta sugli acquisti. La società sosteneva invece che le operazioni passive fossero effettive, documentate, regolarmente pagate e inerenti all'oggetto sociale, e che i fornitori avessero incassato e versato l'IVA indicata nelle fatture.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. 633/1972
La norma tutela il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti quando i beni o servizi sono inerenti all'attività economica del soggetto passivo. Il diritto non può essere escluso automaticamente soltanto perché l'impresa ha compiuto poche operazioni o ha realizzato un'operazione attiva esente.
Principio di neutralità dell'IVA
L'IVA deve rimanere neutrale per l'impresa che opera come soggetto passivo. Se l'imposta sugli acquisti è stata effettivamente fatturata, pagata al fornitore e versata da quest'ultimo all'Erario, il suo disconoscimento non può trasformarla, senza ulteriori ragioni, in un costo definitivo per la società.
Massime di principio
- La mera inattività, la ridotta operatività o la presenza di una sola operazione attiva esente non sono sufficienti, da sole, a negare la detrazione dell'IVA sugli acquisti.
- Per valutare la detraibilità occorre verificare l'inerenza concreta delle spese all'attività o all'oggetto sociale, non soltanto il risultato economico o il numero delle operazioni realizzate.
- La detrazione può essere riconosciuta quando le fatture sono regolari, le operazioni sono reali, i pagamenti sono documentati e l'IVA è stata effettivamente incassata e assolta dai fornitori.
- La presenza di operazioni esenti può incidere sulla detrazione secondo le regole applicabili alla specifica operazione e sull'eventuale pro-rata, ma non determina automaticamente l'indetraibilità integrale di tutta l'IVA sugli acquisti.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve conservare documentazione sull'effettività delle operazioni, sui pagamenti, sull'inerenza rispetto all'attività e sui versamenti IVA dei fornitori.
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