Cassazione Penale, Ordinanza n. 04161/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo proposto dall'interessato avverso il provvedimento di proroga delle limitazioni e dei controlli sulla corrispondenza. Contro tale ordinanza l'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentandone l'erroneità. La Corte, però, non entra nel merito delle censure: rileva che, trattandosi di impugnazione proposta personalmente dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e contro un provvedimento emesso sotto il suo vigore, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha deciso in camera di consiglio "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, che aveva proposto personalmente l'impugnazione in un caso in cui era richiesta la sottoscrizione/proposizione da parte di difensore abilitato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
"trattato nelle forme de plano"
consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile per il difetto di legittimazione del ricorrente, nella fattispecie per ricorso personalmente proposto in violazione della disciplina vigente.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
impone, nel regime applicabile, che il ricorso per cassazione sia proposto secondo le forme previste dalla norma; la proposizione personale del ricorso, nel caso concreto, integra una violazione che determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
art. 616 cod. proc. pen.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non risulti la sua assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata quale criterio per valutare l'eventuale esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
la novella è rilevante perché, nel caso concreto, il ricorso è stato proposto personalmente dopo la sua entrata in vigore e contro un provvedimento emesso sotto il suo vigore.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione per cassazione è proposta personalmente in un regime normativo che richiede il ministero di difensore abilitato, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
- La disciplina processuale sopravvenuta si applica, ai fini della legittimazione all'impugnazione, al ricorso proposto dopo la sua entrata in vigore contro un provvedimento emesso sotto il suo vigore.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che emerga l'assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte può definire "de plano" l'impugnazione quando la causa di inammissibilità emerge ictu oculi da un vizio formale del ricorso, senza necessità di approfondimento nel merito.
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