Sentenza n. 961/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45 d.lgs. 42/2004 relative ai terreni agricoli circostanti un complesso abbaziale, nella parte concernente la perimetrazione verso ovest
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione culturale)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato la delibera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, la relazione della Soprintendenza e gli atti presupposti deducendo un unico motivo di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione aveva individuato ex ante, per delimitare l’area di tutela indiretta, i criteri della morfologia dell’area, dell’intervisibilità dalle strade di percorrenza pubblica, del campo visivo apprezzabile dall’Abbazia e della distanza fisica dal complesso tutelato, ma li aveva poi disattesi o applicati erroneamente nella delimitazione verso ovest. Quanto al criterio morfologico, la perimetrazione avrebbe seguito i confini catastali anziché l’andamento effettivo del terreno, caratterizzato da zone vallive e collinari. Sono stati inoltre contestati l’utilizzo delle sole strade pubbliche per la valutazione dell’intervisibilità, l’omessa considerazione delle quote e delle visuali effettive e il mancato rispetto del criterio della distanza fisica. L’associazione aveva altresì sollecitato l’estensione della tutela per almeno 800 metri verso ovest.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata coerente applicazione dei criteri di perimetrazione previamente individuati dall’Amministrazione. Ha ravvisato una contraddittorietà tra l’autovincolo tecnico-amministrativo costituito dai criteri ex ante e la loro concreta applicazione, rilevando in particolare che, per la zona ovest, la delimitazione aveva seguito il mero confine catastale di alcuni terreni invece della morfologia del suolo. La censura non era stata specificamente contestata dall’Amministrazione e ciò è stato ritenuto sufficiente per l’accoglimento. Gli ulteriori profili sono stati assorbiti. Il giudice ha invece precisato che la richiesta di estendere il vincolo di 800 metri verso ovest non era stata specificamente sostenuta da critiche idonee a mettere in discussione l’attendibilità della valutazione tecnico-discrezionale amministrativa. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati nei limiti della non coerente applicazione dei criteri di perimetrazione, con salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, tenendo conto dei principi enunciati nella sentenza e delle eventuali sopravvenienze. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. 42/2004
prescrizioni di tutela indiretta
La tutela indiretta costituisce il fondamento normativo delle prescrizioni volte a salvaguardare l’integrità, le condizioni di prospettiva, luce, ambiente e decoro del bene culturale.
artt. 46 e 47 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati quali disposizioni relative al procedimento e alle prescrizioni di tutela indiretta.
art. 9 l. 241/1990
Ha consentito all’associazione di intervenire nel procedimento di tutela indiretta.
art. 10, lett. b), l. 241/1990
Ha costituito il riferimento per la presentazione di osservazioni partecipative nel procedimento.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione individua preventivamente criteri tecnici per delimitare un’area sottoposta a tutela indiretta, deve applicarli coerentemente nella determinazione concreta del perimetro; la divergenza non adeguatamente giustificata tra criteri dichiarati e risultato applicativo integra un vizio di contraddittorietà e illogicità.
- Anche nell’esercizio di discrezionalità tecnica, l’amministrazione è vincolata ai criteri istruttori e valutativi che essa stessa ha previamente enunciato, sicché il giudice amministrativo può sindacare la coerenza tra tali criteri e la concreta delimitazione dell’area tutelata.
- L’accoglimento di una censura relativa all’incoerente applicazione dei criteri di perimetrazione non comporta necessariamente il riconoscimento dell’estensione della tutela richiesta dal ricorrente, ma impone all’amministrazione una nuova valutazione conforme ai criteri dichiarati e alle statuizioni della sentenza.
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