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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37638/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego del permesso premio. Il ricorrente, condannato a 16 anni e 2 mesi anche per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione di tutti gli elementi in atti (compresa sentenza della Corte d'Assise di Bari) e per mancato uso, da parte del Tribunale, dei poteri istruttori per approfondire la situazione esterna e la possibile dissociazione dai legami criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza affinché svolga una completa rinnovata valutazione dell'istanza di permesso premio. La Corte ha censurato il Tribunale per essersi posto al di fuori delle indicazioni della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità, non avendo effettuato gli accertamenti d'ufficio e l'istruttoria necessari, e ha disposto il nuovo esame anche alla luce della normativa sopravvenuta (decreto-legge 31/10/2022 n.162, convertito in legge n.199/2022) ritenuta immediatamente applicabile.

Norme richiamate

  • art. 30 (norme sui permessi premio) - legge 26 luglio 1975, n. 354

    «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni ...»

    Il beneficio ha funzione pedagogico-propulsiva e premiale; il giudice deve accertare la regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso rispetto al percorso di rieducazione

  • art. 4-bis ord. pen. (disciplina sui reati ostativi)

    Originariamente prevedeva una presunzione assoluta di perdurante collegamento con la criminalità organizzata per i non collaboranti; la Corte costituzionale (sent. n.253/2019) ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte di assolutezza, trasformando la presunzione in relativa, superabile con elementi concreti

  • Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019

    «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» e «escludere il pericolo del ripristino di tali collegamenti»

    Ha rimosso la presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti; il detenuto deve allegare elementi concreti idonei a contrastare la presunzione e il giudice deve valutare e integrare l'istruttoria acquisendo informazioni da autorità competenti

  • Sentenza Corte costituzionale n. 20 del 2022

    Ha chiarito che la valutazione degli oneri probatori non può essere differenziata in modo irragionevole tra chi non collabora per libera scelta e chi è impossibilitato; l'accoglimento dipende dalla situazione oggettiva valutata dalla magistratura di sorveglianza

  • Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni in legge n. 199 del 2022

    Ha modificato l'art. 4-bis: i non collaboranti possono ottenere benefici penitenziari se soddisfano stringenti condizioni (adempimenti civili o impossibilità, allegazione di elementi specifici e ulteriori rispetto alla mera condotta, iniziative a favore delle vittime) e il giudice deve svolgere una istruttoria approfondita acquisendo informazioni su sodalizio, posizione del detenuto, eventuali misure cautelari o di prevenzione, condizioni patrimoniali e reddituali, e richiedere pareri e informazioni da autorità competenti

  • art. 597, comma 1, c.p.p. (devolutività del reclamo)

    Il reclamo al Tribunale di Sorveglianza ha natura devolutiva: il Tribunale deve valutare la situazione anche alla luce del materiale e delle argomentazioni aggiunte in sede di reclamo e udienza

  • art. 666, comma 5, c.p.p. e art. 678 c.p.p.

    Attribuiscono al giudice di sorveglianza poteri istruttori e di acquisizione di informazioni d'ufficio, che il Tribunale deve esercitare se necessario per completare l'istruttoria

  • Sentenza Corte Cost. n. 32 del 2020

    Ha affermato il principio tempus regit actum per i benefici penitenziari (modifiche applicabili immediatamente), pur ricordando che non si può ignorare un percorso rieducativo già raggiunto dal condannato

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta; Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca; Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias)

    Hanno precisato che, dopo la Corte costituzionale n.253/2019, il detenuto non collaborante può allegare elementi fattuali che logichino la perdita dei collegamenti e che il giudice deve integrare l'istruttoria (anche d'ufficio) e acquisire informazioni da procure, Comitato ordine e sicurezza pubblica e altri organi competenti

Massime di principio

  • Per i condannati per reati ostativi non collaboranti la presunzione di collegamento con la criminalità organizzata è relativa: devono essere allegati elementi concreti e specifici idonei a escludere l'attualità dei collegamenti e il pericolo del loro ripristino
  • Il giudice di sorveglianza deve svolgere un'istruttoria efficace e può integrare d'ufficio la prova acquisendo informazioni da Procure (incluso il Procuratore nazionale antimafia), dal Comitato per l'ordine e la sicurezza e dalla Direzione dell'istituto
  • Nel reclamo il Tribunale non è vincolato alla sola documentazione precedente: la natura devolutiva impone la valutazione complessiva e aggiornata del percorso rieducativo e degli elementi allegati dall'interessato
  • La normativa sopravvenuta (DL 162/2022 conv. L.199/2022) sulle misure per i non collaboranti è applicabile immediatamente ai permessi premio; impone oneri di allegazione più stringenti e una istruttoria dettagliata, ma non può ignorare un effettivo percorso rieducativo già maturato
  • Gli oneri probatori non possono fondarsi solo sul comportamento soggettivo del detenuto: è richiesto un mix di elementi oggettivi (assenza di procedimenti successivi, verifica patrimoniale, assenza di misure di prevenzione, iniziative verso le vittime, ecc.) e la loro conferma mediante acquisizione di informazioni esterne
  • In pratica, chi richiede permessi premio in queste situazioni dovrebbe allegare e documentare: a) assenza di nuovi procedimenti o misure; b) elementi di dissociazione concreti; c) adempimenti civili o impossibilità di adempimento; d) iniziative di riparazione verso le vittime; e) ogni elemento fattuale utile alla verifica dell'assenza del pericolo di ripristino dei legami

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