Sentenza n. 1044/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 763/2024), pubblicata in data 17.06.2025, notificata il 25.06.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (calcolati dalla parte in euro 8.125,16).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 8.125,16, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, e l'inerzia del Ministero soccombente. Il titolo era stato notificato tramite PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione ed era corredato dall'attestazione di conformità prevista dall'art. 475 c.p.c., nella formulazione risultante dal d.lgs. 149/2022. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali: il titolo civile era passato in giudicato, era stato validamente attestato e notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione e risultava incontestata l'inerzia ministeriale. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice civile, oltre agli interessi legali richiesti, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente, funzionario o altro soggetto idoneo dell'Amministrazione, anche appartenente a diverso Dipartimento, senza limiti derivanti dalle ordinarie attribuzioni interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di bilancio ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in relazione alla seriale inerzia nell'esecuzione di analoghe condanne.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza e del potere del giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è condizione per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle Amministrazioni e si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere utilizzata quale titolo esecutivo mediante attestazione di conformità all'originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina che consente l'attestazione di conformità del titolo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
D.M. 55/2014
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni un'Amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia validamente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Dopo la riformulazione dell'art. 475 c.p.c. e l'abrogazione della spedizione in forma esecutiva, la sentenza civile può essere azionata in ottemperanza mediante attestazione di conformità all'originale e notificazione all'Amministrazione soccombente.
- In presenza di un giudicato ineseguito e di inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie competenze dell'ufficio di appartenenza; può delegare l'incarico a un soggetto idoneo anche appartenente a diversa articolazione dell'Amministrazione.
- Per eseguire una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa dell'Amministrazione obbligata o dell'ufficio competente e, ove necessario, anche fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →