Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24366/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati al Coppola per i reati: art. 5 e 13‑bis del D.Lgs. 74/2000 (sopravvenienze attive non dichiarate), art. 4 e 13‑bis D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) e art. 648‑ter.1 c.p. (autoriciclaggio). L'accusa si fondava su indagini relative alla gestione di società e motonavi, vendite (tra cui la "Mores") e movimenti su conti esteri, nonché sulla costituzione della MEGAT FZE e su trasferimenti di denaro ritenuti riconducibili a proventi illeciti. La difesa ha contestato la fondatezza degli indizi (in particolare la riconducibilità dei conti esteri al Coppola e la provenienza dei 24.000 euro per la costituzione di MEGAT), ha prodotto documentazione (contratti, fatture, conversioni valutarie alternative) e ha denunciato la mancata considerazione da parte del Tribunale delle memorie difensive, nonché la scarsa motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura. Inoltre la difesa ha evidenziato che il PM, nel corso del procedimento, aveva proposto la sostituzione della misura con altra meno afflittiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato i principi applicabili (limiti di sindacabilità in Cassazione, nozione di "gravi indizi" ecc.) ma ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al capo 3) (autoriciclaggio) perché il Tribunale non ha valutato né contrastato le deduzioni e la documentazione specifica prodotte dalla difesa circa la provenienza dei 24.000 euro destinati alla costituzione della MEGAT; ha inoltre censurato la motivazione sulle esigenze cautelari ritenendola carente e apodittica (mancata indicazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione). Sulle altre censure relative ai capi 1) e 2) la Corte ha ritenuto non sussistenti motivi di annullamento, poiché la valutazione degli indizi in quella parte non è censurabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità. Pertanto l'ordinanza è annullata e rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo esame limitatamente ai profili indicati (capo 3 e esigenze cautelari).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000 art. 5

    Riferimento alla nozione di sopravvenienza attiva tassabile; utilizzata per contestare la mancata dichiarazione di utilità derivanti da rinuncia del credito da parte della banca

  • D.Lgs. 74/2000 art. 4

    Norma sulla dichiarazione infedele: il Tribunale ha valutato la sussistenza di elementi indiziari che collegherebbero accrediti esteri a redditi non dichiarati

  • D.Lgs. 74/2000 art. 13‑bis

    Aggravante fiscale richiamata con le imputazioni di dichiarazione infedele

  • Codice penale art. 648‑ter.1

    Autoriciclaggio: la Corte ha imposto al giudice del riesame di considerare le prove difensive sulla provenienza dei fondi impiegati nella costituzione della MEGAT prima di confermare la misura

  • Codice di procedura penale art. 273

    Definizione di "gravi indizi di colpevolezza" e criterio di valutazione in sede cautelare (standard meno rigoroso rispetto al giudizio di merito)

  • Codice di procedura penale art. 292

    Prescrive i requisiti della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ne richiama l'osservanza a fondamento del controllo sul giudice del riesame

  • Codice di procedura penale art. 274

    Requisito delle esigenze cautelari (inclusa la necessità di 'attualità' del pericolo di reiterazione): la Corte rammenta che la valutazione deve essere prognostica, fondata su elementi concreti e non apodittica

  • Codice di procedura penale art. 275

    Regole relative alle misure cautelari e al loro contemperamento con i diritti dell'indagato (rilevanza in tema di proporzionalità)

  • Codice di procedura penale art. 546

    Modello di motivazione cui attenersi per le decisioni cautelari (richiamato come parametro strutturale)

  • Codice di procedura penale art. 192

    Criteri probatori del giudizio di merito rispetto ai quali la fase cautelare richiede standard differenti (la Corte ne distingue l'ambito)

  • DPR 917/1986 art. 50

    Richiamato nella qualificazione dei redditi rilevanti ai fini fiscali (compenso per attività di gestione societaria)

  • DPR 917/1986 art. 88 (TUIR)

    Richiamata in relazione alla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia al credito bancaria

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    Introduzione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ne applica i criteri interpretativi (pericolo concreto e attuale)

Massime di principio

  • La mancata considerazione, da parte del giudice del riesame, di memorie difensive che contengono allegazioni documentali idonee a incidere sulla configurabilità del reato può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti: il sindacato è limitato alla verifica della congruità logico‑giuridica della motivazione e alla presenza di vizi manifesti o di omissioni rilevanti nella risposta alle deduzioni difensive.
  • La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini cautelari è meno rigorosa del giudizio di merito; tuttavia il giudice deve sempre motivare con coerenza, completezza e logicità la valutazione degli elementi indizianti.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) richiede elementi concreti e prognostici; motivazioni generiche o apodittiche sul pericolo di recidiva sono insufficienti.
  • La rinuncia dell'interessato a parte delle censure non impedisce al Tribunale di esaminare d'ufficio gli altri presupposti della misura, ma può attenuare l'obbligo motivazionale del giudice rispetto ai punti non contestati.
  • La richiesta del PM di sostituire la misura cautelare con una meno afflittiva non vincola il giudice del riesame, che deve comunque motivare la propria decisione secondo i criteri normativi.
  • Chi lamenta l'omessa valutazione di memorie difensive deve indicare con precisione l'argomento decisivo non valutato e l'effetto che tale valutazione avrebbe sulla decisione, pena la genericità del motivo di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.