Cassazione Penale, Sentenza n. 39983/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per rapina aggravata. Le censure principali sono: notifica tardiva dell'udienza d'appello e nullità connessa al mancato rispetto del termine a comparire; errata qualificazione giuridica del fatto (contestazione se la condotta violenta sia da ritenersi immediata rispetto all'appropriazione o se si tratti di tentativo); difetto di motivazione circa la responsabilità individuale del primo imputato, rimproverata per mera presenza; mancata o insufficiente motivazione sulla esclusione o concessione delle attenuanti generiche; applicazione e motivazione della recidiva (semplice o specifica) e conseguenze sulla determinazione della pena e sugli effetti commissurativi quali divieto di prevalenza delle attenuanti, limiti nei casi di concorso formale/reato continuato e divieto di patteggiamento allargato. Il secondo ricorrente deduce inoltre la necessità di motivare l'incidenza della recidiva alla luce di elementi di riabilitazione e del percorso terapeutico.
La decisione
Per il primo ricorrente (XXXXXXXXXXXXXXXXX nato 07/07/1989) la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vari motivi: tardività dell'eccezione relativa alla notifica d'appello; difetto di devoluzione di questioni non sollevate adeguatamente in appello; motivazione ritenuta sufficiente della Corte territoriale su responsabilità e recidiva. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Per il secondo ricorrente (XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato 12/07/1983) la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione sulla recidiva specifica: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio esclusivamente sul punto. L'affermazione di responsabilità resta irrevocabile.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine a comparire per l'imputato in appello; il mancato rispetto può determinare nullità relativa dell'intervento dell'imputato, suscettibile di eccezione nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.
art. 180 cod. proc. pen.
Indica i termini entro i quali devono essere rilevate o eccepite le nullità relative connesse all'intervento dell'imputato; se non tempestivamente dedotte, le nullità possono essere inammissibili.
art. 546 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione della sentenza di appello e sui limiti della devoluzione; questioni non devolute al giudice di appello o non dedotte tempestivamente non possono essere sollevate in cassazione.
art. 178, 179, 420-ter, 691 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in rapporto alla questione di nullità e rimedi processuali; la Corte ha ritenuto irrilevanti o tardive le eccezioni fondate su tali norme ove non proposte nei termini.
art. 624 e art. 628 cod. pen.
Norme sostanziali sulla rapina e sue aggravanti; la qualificazione e la configurazione della condotta violenta rispetto all'appropriazione sono temi sostanziali che la Corte d'appello ha già valutato nella motivazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Principio secondo cui il giudice deve motivare la decisione sulla responsabilità; la Corte d'appello ha ritenuto di aver assolto tale onere con motivazione specifica sulle pagine indicate.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le recidive; richiede specifica motivazione quando il giudice afferma o esclude la recidiva facoltativa, tenendo conto della prosecuzione del processo delinquenziale.
art. 69 e art. 99 cod. pen.
Riguardano la valutazione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena; l'applicazione della recidiva influisce sul sindacato delle attenuanti e sulla misura della pena.
art. 81 e art. 444 cod. proc. pen.
Art. 81 comma ultimo e art. 444, comma 1-bis, coinvolti nel ragionamento sulle conseguenze della recidiva in tema di aumento minimo in caso di concorso e sul divieto di estensione del patteggiamento; segnalato in motivi ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Sezioni Unite, sentenza n. 42125 del 27/06/2024
La giurisprudenza di legittimità richiede che il mancato rispetto del termine a comparire in appello sia eccepito nei termini previsti; ha formato il criterio per dichiarare la tardività dell'eccezione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 185 del 2015
Richiamata in relazione agli effetti della recidiva e al principio di proporzionalità; citata dai ricorrenti ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto il richiamo decisivo per cassare la decisione sul punto, eccetto per il secondo ricorrente dove la motivazione è stata ritenuta carente.
Massime di principio
- Le eccezioni sulla nullità derivante dalla mancata notifica o dal mancato rispetto del termine a comparire in appello devono essere sollevate tempestivamente, altrimenti risultano inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p.
- In Cassazione non possono essere proposte questioni che non siano state devolute al giudice di appello o che non siano state formulate con sufficiente specificità nell'atto di impugnazione in appello.
- La Corte d'appello deve motivare con criterio specifico l'applicazione della recidiva: la valutazione della recidiva facoltativa richiede che il giudice dia conto se la condotta del ricorrente costituisca una significativa prosecuzione di un precedente processo delinquenziale.
- La mera presenza dell'imputato sul luogo non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità; il giudice deve fornire motivazione individuale per ciascun imputato sulla partecipazione e sul ruolo nel reato.
- Se il primo grado ha già riconosciuto attenuanti generiche in regime di prevalenza, la loro valutazione e l'incidenza rispetto alla recidiva devono essere oggetto di specifica considerazione motivata in appello.
- Se la motivazione relativa alla recidiva è carente, la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quel punto, confermando al contempo le restanti statuizioni di responsabilità quando adeguatamente motivate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39938/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39810/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39811/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39814/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39815/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39817/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →