Cassazione Penale, Sentenza n. 24303/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Gianpiero Tinella avverso la conferma della condanna (sentenza del 20/05/2022) per i reati di estorsione aggravata e usura aggravata. Il ricorrente articolava sei motivi: 1) censura sulla legittimità e utilizzabilità di captazioni telefoniche e sull eccezionalità dell urgenza ai sensi dell art. 268 c.p.p.; 2) e 3) doglianza sulla valutazione della prova, sull attendibilità della persona offesa e sulla mancata dimostrazione degli interessi usurari e dei calcoli contabili; 4) censura sulla qualificazione delle minacce come estorsione in presenza di contraddizioni testimoniali; 5) contestazione del quantum della confisca, sostenendo che il profitto confiscabile debba coincidere con gli interessi effettivamente percepiti; 6) censura sulla motivazione relativa alla negazione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non dimostrasse l incidenza che l eventuale esclusione delle intercettazioni avrebbe avuto sulla prova di resistenza e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l irrilevanza delle captazioni contestate ai fini del decisum. I motivi secondo e terzo, relativi alla valutazione della prova e all attendibilità della persona offesa, sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha richiamato l inderogabile limite della giurisdizione di legittimità a non riesaminare i fatti e la credibilità, salvo manifesta illogicità o contraddizione, e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficientemente penetrante e congrua. Il quarto motivo sulle minacce estorsive è stato respinto per le stesse ragioni di adeguata motivazione della Corte d appello. Il quinto motivo relativo alla confisca è stato dichiarato infondato: i giudici di merito hanno accertato un profitto usurario superiore a euro 8.000 e la confisca è risultata corretta. Il sesto motivo sulla comparazione delle circostanze e sulla determinazione della pena è stato ritenuto infondato in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è stata considerata sufficiente. Conseguenze pratiche: la condanna di primo e secondo grado (pena di anni sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa) resta confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
limita il sindacato in cassazione ai vizi della motivazione consistenti nella mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non consente la rinnovata valutazione dei fatti e della persuasività probatoria salvo i casi tassativi indicati
art. 268 cod. proc. pen.
riguarda le condizioni di utilizzabilità delle captazioni; la Corte ha ritenuto che l eventuale inutilizzabilità va collegata alla prova di resistenza e richiede che la parte dimostri l incidenza sull esito processuale
art. 644 cod. pen.
disciplinano il reato di usura, le aggravanti e la confisca del profitto usurario; la Corte conferma che il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari concretamente percepiti o comunque accertabili come profitto derivante dalla condotta illecita
art. 629 cod. pen.
comma 1 e 2 in relazione all art. 628 comma 3 n. 1
configura il delitto di estorsione e le sue aggravazioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito ha adeguatamente comprovato la sussistenza delle minacce integranti estorsione
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte richiama la discrezionalità del giudice di merito nella comparazione delle circostanze e nel fissare la pena purché non irragionevole o illogica
art. 616 cod. proc. pen.
stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, fra cui la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende
art. 585 cod. proc. pen.
l inammissibilità del ricorso preclude l esame di eventuali memorie difensive depositate successivamente
Massime di principio
- La inutilizzabilità di intercettazioni deve essere collegata, nella cassazione, alla prova di resistenza: il ricorrente deve spiegare come l esclusione dell elemento probatorio avrebbe inciso sull identico convincimento del giudice di merito
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della credibilità delle prove o per proporre una diversa lettura dei fatti: sono sindacabili solo vizî della motivazione manifesti, quali la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate, costituire base esclusiva per la condanna purché il giudice di merito svolga un vaglio rigoroso della credibilità soggettiva e dell attendibilità intrinseca e indichi i riscontri processuali che giustificano il convincimento
- In materia di usura la confisca riguarda il profitto usurario effettivamente realizzato o adeguatamente ricostruibile come diretto arricchimento derivante dall attività illecita
- La determinazione della pena e la comparazione tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emergono apodittiche valutazioni illogiche o arbitrarie
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