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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16777/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/05/2022, pronunciata in sede di rinvio dopo annullamento, con la doglianza che i reati di usura si sarebbero prescritti durante il giudizio di rinvio e che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione, sostenendo che il giudicato si forma solo quando siano decisi tutti i punti relativi al reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni: (i) la sentenza di annullamento con rinvio aveva già dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità e, ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p., il giudice del rinvio non poteva sindacare quella statuizione; (ii) quando il rimesso al giudice riguarda esclusivamente la determinazione della pena, si è formato un giudicato progressivo sulla responsabilità e sull'accertamento del reato che impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute; (iii) l'allegazione della prescrizione era meramente assertiva e, considerati i termini di prescrizione risultanti dalla pena edittale (art. 644, comma 5), i reati risalenti al 2006/2007 non risultavano prescritti alla data della sentenza impugnata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio non può sindacare la parte della decisione che la Corte di cassazione ha dichiarato irrevocabile; quindi, se la responsabilità è stata resa irrevocabile, il giudice del rinvio è limitato e non può riesaminare quella determinazione.

  • art. 644, quinto comma, cod. pen.

    Definisce la pena edittale per il reato di usura; la Corte usa la pena massima indicata per calcolare il termine massimo di prescrizione applicabile (termine prorogato), rilevando che i reati del 2006/2007 non erano prescritti alla data della sentenza impugnata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione ritenendo assente la non colpa del ricorrente.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in riferimento ai criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico del proponente del ricorso inammissibile, in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa.

  • Sez. 2, n. 1686 del 22/10/2021 (dep. 2022)

    Decisione di annullamento con rinvio che aveva già dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità, richiamata per sostenere che quella parte non poteva essere riesaminata dal giudice di rinvio.

  • Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà, Rv. 207640)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio del giudicato progressivo: quando è rimessa al giudice esclusivamente la determinazione della pena, la decisione definitiva sulla responsabilità impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute.

  • Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 (dep. 2019, Malventi, Rv. 274828)

    Conferma più recente del principio secondo cui il giudicato progressivo impedisce l'utilizzo di cause estintive sopravvenute rispetto alla parte irrevocabile della decisione.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio ma dichiara irrevocabile la responsabilità, il giudice del rinvio è limitato alla materia rimessa (di solito la determinazione della pena) e non può riesaminare la responsabilità né applicare cause estintive sopravvenute a quella parte del giudicato.
  • Quando il rinvio riguarda solo la pena, si forma un giudicato progressivo sull'accertamento del reato e sulla responsabilità: cause estintive sopravvenute non incidono di regola su quella parte già resa definitiva.
  • La prescrizione deve essere espressamente e concretamente allegata e comprovata nel ricorso con indicazione delle date e del calcolo del termine; mere affermazioni generiche sono insufficienti e possono essere ritenute inammissibili.
  • Nel calcolo della prescrizione va considerata la pena edittale applicabile (anche la pena massima indicata dalla norma) per determinare il relativo termine estintivo: questo può aumentare il termine ordinario di prescrizione.
  • Il ricorso manifestamente infondato o privo di pregio può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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