Cassazione Civile, Ordinanza n. 39060/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi delle società contribuenti contro l’avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso a seguito della revoca di benefici fiscali fruiti nell’ambito di un’operazione di credito assistita da ipoteca, regolata da un contratto di apertura di credito collegato a un separato contratto di conto corrente. L’Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della CTR che aveva annullato l’avviso, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente interpretato unitariamente i contratti e i relativi regolamenti negoziali. Secondo la ricorrente, la clausola di recesso ad nutum prevista nel contratto di conto corrente, letto in collegamento con il contratto di finanziamento, rendeva il rapporto privo sin dall’origine della durata minima di 18 mesi richiesta per l’agevolazione fiscale sulle operazioni di credito a medio-lungo termine. Il motivo di ricorso è stato formulato come violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.P.R. 601/1973, 20 d.P.R. 131/1986, 1362 e ss. c.c. e 384 c.p.c., per non avere la CTR valutato complessivamente e in modo interdipendente il regolamento contrattuale.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 601/1973
Ai fini dell’agevolazione fiscale per il credito a medio-lungo termine rileva l’assunzione di un vincolo negoziale per un arco temporale minimo stabilito dalla legge; una clausola di recesso ad nutum che consenta alla banca di sciogliersi prima dei 18 mesi priva originariamente il rapporto della natura temporale richiesta dalla norma.
art. 17 d.P.R. n. 601/1973
È richiamato nel quadro del regime agevolato applicato all’operazione di finanziamento.
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
Per l’imposta di registro conta la valutazione complessiva e interdipendente del regolamento negoziale, rilevando il collegamento tra i diversi contratti.
artt. 1362 e segg. c.c.
La Corte richiama i criteri di interpretazione contrattuale per leggere in modo coordinato le clausole dei contratti collegati.
art. 384 c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso nel merito.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali sul credito a medio-lungo termine, ciò che conta è la sussistenza fin dall’origine di un vincolo negoziale di durata minima prevista dalla legge; la successiva evoluzione del rapporto non sana un assetto contrattuale che, ab initio, ne consenta la cessazione anticipata da parte della banca.
- Quando più contratti sono collegati e concorrono a definire una medesima operazione finanziaria, la loro interpretazione deve essere complessiva e interdipendente, così da individuare la reale struttura economico-giuridica del rapporto e imputare coerentemente le clausole rilevanti ai fini fiscali.
- La clausola di recesso ad nutum in favore dell’istituto finanziatore, se inserita o comunque operante nell’ambito dell’operazione complessiva, può escludere la natura di finanziamento di medio-lungo termine richiesta dalla disciplina agevolativa.
- Se la questione è integralmente definibile sulla base degli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c.
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