Cassazione Penale, Ordinanza n. 04546/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, con un unico motivo, l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi b) e c), nonché l'erroneità del calcolo del termine prescrizionale per il reato indicato al capo a). La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non si confrontava con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata e che le tesi difensive risultavano manifestamente infondate, perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. In particolare, i giudici di merito avevano applicato correttamente gli artt. 157 e 161 c.p. secondo la disciplina della prescrizione vigente al tempo del fatto, tenendo conto anche della recidiva e delle cause di sospensione per il capo c), con individuazione del termine di prescrizione al 06/05/2025. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
La disciplina della prescrizione applicabile al caso è stata ritenuta correttamente applicata dalla corte di merito in base al regime vigente all'epoca del fatto.
art. 161 c.p.
È stato richiamato per il calcolo della prescrizione, considerando anche l'effetto della recidiva e delle sospensioni del termine.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il calcolo della prescrizione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica concreta e argomentata.
- In tema di prescrizione, il giudice di merito deve applicare la disciplina temporalmente vigente al momento del fatto e computare il termine tenendo conto degli effetti della recidiva e delle eventuali cause di sospensione previste dalla legge.
- La mera prospettazione di un diverso criterio interpretativo, se incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, non è idonea a fondare un motivo di ricorso ammissibile.
- Quando la sentenza impugnata indica specificamente il termine di prescrizione e le ragioni del relativo calcolo, la censura difensiva deve misurarsi puntualmente con tali passaggi motivazionali.
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