Sentenza del 15/10/2020 n. 3080 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Risoluzione del contratto per mutuo dissenso - Conclusione nuovo negozio - Imposta di registro proporzionale - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, qualificando lo scioglimento per mutuo dissenso come ritrattazione bilaterale che concretizza un nuovo contratto solutorio e liberatorio con efficacia ex nunc e, quindi, assoggettabile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, alla registrazione proporzionale. Si richiama la giurisprudenza di Cass. n. 4134/2015 in senso conforme.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se lo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo dissenso dovesse qualificarsi come semplice evento risolutivo esente da imposta o invece come ritrattazione bilaterale che dà vita a un nuovo negozio di natura solutoria e liberatoria con efficacia ex nunc. In quest'ultimo caso il nuovo negozio sarebbe soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131/1986.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. n. 131/1986
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
L'art. 28, comma 2, si applica al nuovo negozio derivante dalla ritrattazione bilaterale; trattandosi di un contratto solutorio e liberatorio con efficacia ex nunc, l'atto va assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale.
Cass. n. 4134/2015
Giurisprudenza di riferimento che conferma la qualificazione dello scioglimento per mutuo dissenso come nuovo negozio soggetto a imposta proporzionale e serve da precedente per la decisione.
Massime di principio
- Lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso può non essere un mero evento estintivo: se vi è ritrattazione bilaterale e conclusione di un nuovo negozio con effetti ex nunc, si configura un nuovo atto soggetto a imposta proporzionale.
- Per individuare la tassazione occorre valutare la natura sostanziale dell'accordo di scioglimento: se integra obbligazioni solutorie/liberatorie (pagamenti, rinunce, transazioni), il regime è quello previsto dall'art. 28 d.P.R. 131/1986.
- Le parti che intendano evitare l'assoggettamento proporzionale devono documentare chiaramente che lo scioglimento ha solo efficacia retroattiva o è un mero accadimento estintivo senza costituzione di nuove obbligazioni; in mancanza, prevale la qualificazione come nuovo negozio.
- Il valore su cui calcolare l'imposta proporzionale è quello del nuovo corrispettivo/considerazione risultante dall'accordo di ritrattazione; è quindi importante indicare espressamente le somme o le controprestazioni per ridurre contestazioni.
- La giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. 4134/2015) sostiene l'applicazione del principio: ogni caso concreto va però valutato in base alla documentazione contrattuale e agli effetti effettivi dell'accordo di scioglimento.
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