Cassazione Civile, Ordinanza n. 27459/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Dal testo emerge che la censura riguardava, in sostanza, la dedotta nullità della sentenza di merito perché pronunciata nei confronti di una società che sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese anteriormente all’instaurazione del giudizio di primo grado. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito di tale doglianza: ha rilevato preliminarmente che il ricorso era improcedibile per mancato deposito, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, della relata di notificazione della stessa, e ha osservato che il ricorso era comunque inammissibile per totale omissione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, oltre che per difetto di specifica indicazione dell’atto da cui risultava la circostanza dedotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale. Ha poi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente, precisando che esso, in quanto tardivo ex art. 334 c.p.c., sarebbe comunque rimasto travolto dalla perdita di efficacia conseguente all’improcedibilità del ricorso principale. I ricorrenti principali sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
mancato deposito ... della relata della notificazione
Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, unitamente alla copia autentica della sentenza, è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua mancanza comporta improcedibilità quando la notificazione della sentenza è dedotta come effettuata.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
totale omessa l'esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali idonea a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 366, n. 6, c.p.c.
patente violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Quando si deducono fatti o documenti, occorre specificare in modo puntuale l’atto e la sede processuale da cui essi risultano, pena l’inammissibilità della censura.
art. 380-bis c.p.c.
trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la proposta del relatore.
art. 334 c.p.c.
ricorso incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ.
Il ricorso incidentale condizionato e tardivo perde efficacia se viene dichiarato improcedibile il ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di esito sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la notifica sia dedotta, può determinare improcedibilità per difetto del requisito di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- L’esposizione sommaria dei fatti di causa non può essere omessa: il ricorso deve offrire alla Corte una ricostruzione chiara delle pretese, delle difese, dell’iter processuale e del contenuto delle decisioni di merito.
- La specificità del ricorso richiede che i fatti e i documenti richiamati siano indicati con precisione, comprensivi della sede processuale in cui sono reperibili; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. resta travolto dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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